Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3576 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 18/10/2016, dep.10/02/2017),  n. 3576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23973-2012 proposto da:

TEAM CAR & MOTOR SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAIS ETTORE 18,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA CERIOLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO TERMINI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

TEAM CAR & MOTOR SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CERIOLI per delega dell’Avvocato

TERMINI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attività d’impresa, impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di accertamento, con il quale veniva accertato un importo per l’anno d’imposta 2002 a titolo di IRPEG, IRAP, IVA pari ad Euro 766.435,00 più sanzioni, sulla base della dichiarazione del Modello UNICO presentato dalla soc. TEAM CAR. S.r.l. per l’anno 2002 e del p.v.c. redatto dall’Agenzie delle Dogane, circoscrizione doganale di Brindisi in data 2 aprile 2003, dal quale emergeva che la suddetta società aveva indebitamente applicato il regime del margine D.L. n. 41 del 1995, ex art. 36 omettendo di annotare D.L. n. 331 del 1993, ex art. 47 sui registri previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25, le fatture relative alle operazioni intracomunitarie riconducibili agli acquisti di autoveicoli. Inoltre l’Ufficio constatava l’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2002 ed evidenziava che la soc. TEAM CAR & MOTOR s.r.l. aveva adottato costantemente un comportamento antieconomico, cedendo le autovetture ad un prezzo pari o veramente inferiore a quello di acquisto e che i ricavi dichiarati negli anni successivi (2003- 2004), erano risultati essere sempre inferiori al corrispondente costo del venduto.

La Team Car e Motor s.r.l. rappresentava l’illegittimità dell’avviso sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate sostenendo la legittimità dell’avviso di accertamento formulato in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

L’adita CTP di Lecce, in parziale accoglimento del ricorso, determinava, con sentenza n. 256/02/09 pronunciata in data 21 aprile 2009, nell’8% la percentuale di ricarico applicabile sul costo del venduto dichiarato ed accertato per l’anno 2002 e dichiarava applicabile il regime del margine proprio dei beni usati.

Proponeva ricorso in appello la soc. Team Car & Motor innanzi la CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce, deducendo otto motivi, e chiedendo l’annullamento dell’avviso di accertamento e, in subordine, la riduzione ulteriore della percentuale di ricarico.

L’Ag. Delle entrate proponeva appello incidentale chiedendo la conferma dell’avviso di accertamento e in subordine la conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza n. 54/23/2012, in data 25 marzo 2011 la CTR rigettava, entrambi gli appelli confermando la sentenza di primo grado.

Con ricorso notificato il 30 ottobre 2012, il contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di tre motivi. L’intimata Agenzia, con controricorso notificato il 14 dicembre 2012, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è infondato.

La società ricorrente con il primo motivo, censura l’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37, 38 e art. 39, comma 1 lett. D), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.P.R. n. 63 del 1972, art. 54, nonchè per carenza e/o insufficienza della motivazione. Si deduce l’illegittimità dell’accertamento e, quindi, della decisione impugnata, la quale ultima, oltre a porsi in violazione di norme e principi di diritto, offrirebbe una motivazione lacunosa ed apparente, rispetto alle spiegazioni della scelta imprenditoriale compiuta, cioè lavorare con prezzi sottocosto per guadagnare fette di mercato nel settore delle autovetture usate.

Con il secondo motivo, si prospetta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè la carenza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione. Si sostiene l’erroneità della decisione per avere

valorizzato, irragionevolmente, la circostanza relativa alla presunzione di ricavi non dichiarati sulla base del raffronto tra prezzi di acquisto delle auto usate e prezzi di vendita delle stesse, non potendosi ritenere che tali elementi integrino gli elementi gravi precisi e concordanti tali da giustificare la verifica e l’accertamento emesso.

Con il terzo motivo, in via gradata, si denuncia la carenza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione.

Si prospetta la nullità della decisione impugnata per confermato la percentuale di ricarico dell’8% senza esplicitare il percorso logico giuridico che ha portato alla conferma di tale rapporto.

Ciò premesso rileva la Corte che appare consolidato il principio giurisprudenziale in base al quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi legittimo l’accertamento del reddito d’impresa, con il metodo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, allorquando la contabilità sociale possa considerarsi complessivamente inattendibile e/o configgente con criteri di ragionevolezza; ciò in quanto, proprio in tali casi può logicamente dubitarsi della veridicità delle operazioni dichiarate e della regolarità complessiva della contabilità fiscale e, quindi, desumere, sulla base di presunzioni semplici, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente ((Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 18/05/2012, Rv. 622907). Si è, pure, precisato che “In tema di accertamento dei redditi, l’Amministrazione può procedere – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 – alla determinazione del reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico; tuttavia, considerato che tali “percentuali di ricarico” costituiscono presunzioni semplici, esse devono essere assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., essere desunte da dati di comune esperienza ed esplicitate attraverso un adeguato ragionamento”. Nel caso di specie il Giudice di merito ha indicato, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento indicandoli con una riconoscibile disamina logico e giuridica, rendendo in tal modo possibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Il Collegio ritiene che la decisione impugnata abbia ben governato i principi sopraindicati, avendo dato contezza degli intrinseci elementi utilizzati per giungere ad affermare l’incongruenza e quindi la rilevanza, – agli effetti di un giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità, – della vendita sottocosto delle autovetture, per un periodo di tempo assolutamente non sopportabile rispetto alla scelta antieconomica effettuata (almeno quattro anni consecutivi); ciò premesso non può che essere rilevata la grave anomalia nell’ambito delle attività – di impresa commerciale – svolte dal contribuente, anche di fronte alla affermazione dedotta per giustificare la percentuale di ricarico (conquistare nuovi spazi commerciali e settori di mercato).

I generici motivi, che hanno denunciate le presunte carenze motivazionali, non hanno indicato in realtà elementi pretermessi ed in ipotesi idonei a giustificare una diversa decisione e vanno, dunque, respinti.

Conclusivamente, vanno ritenuti manifestamente infondati i motivi del ricorso principale e quindi lo stesso va ritenuto inammissibile.

Parimenti non vi sono elementi per accogliere il ricorso incidentale, facendo riferimento la valutazione della percentuale di ricarico operata dai giudici di merito a valutazioni di fatto, coerenti sotto il profilo logico giuridico ed esenti da possibili censure. Vanno dunque rigettati sia il ricorso principale che e il ricorso incidentale, con la conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la contribuente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia, liquidate complessivamente in euro 2500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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