Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3575 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3575 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 19/11/13
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Vincenzo Pastore, elett.te dom.to in Roma, via XX
settembre 3, presso lo studio dell’avv.to Michele
Sandulli, rappresentato e difeso dall’avv.to Francesco
Saverio Del Forno, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro
Ministero della Giustizia;
– intimato –

9-n1

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli

2013
emesso in data 24 settembre 2010 e depositato il 20
ottobre 2010, R.G. n. 2510/09;

Data pubblicazione: 14/02/2014

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Rilevato che:
1. Vincenzo Pastore ha chiesto, con ricorso del 30

condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento, ex legge n.89/2001, del danno
subito per la durata eccessiva e non ragionevole
del giudizio iniziato il 3 gennaio 1996 davanti
al Tribunale di Salerno. Ha dedotto che il
giudizio è stato definito in primo grado solo con
sentenza del 2 luglio 2008 passata in giudicato
il 2 novembre 2008.
2. La Corte di appello di Napoli con decreto del 24
settembre 2010 ha dichiarato estinto per mancata
riassunzione nel termine di cui all’art. 307
comma l c.p.c.
3. Ricorre

cassazione

per

Vincenzo

Pastore

affidandosi a due motivi, con i quali deduce: a)
nullità del procedimento e del decreto – error in
procedendo

per

illegittima

pronuncia

di

estinzione del processo – violazione dell’art.
307, comma l, c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.); b)
nullità del procedimento e del decreto – error in
procedendo per erronea cancellazione della causa
dal ruolo- violazione dell’art. 3, comma 5, della
legge n. 89/2001 e degli artt. 737 e seguenti
2

aprile 2009, alla Corte di appello di Napoli la

c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.).
4.

Fa rilevare il ricorrente che la Corte di
appello ha erroneamente applicato il nuovo testo
dell’art. 307 c.p.c. (introdotto dall’art. 46
comma 15, lett. a della legge n. 69/2009 entrata
in vigore il 4 luglio 2009) a un giudizio

ricorrente lamenta che la Corte di appello non
doveva dichiarare non luogo a provvedere per
mancata comparizione delle parti all’udienza
camerale del 6 novembre 2009..
5. Non svolge difese il Ministero della Giustizia.
Ritenuto che
6. Il ricorso è fondato. L’applicazione del nuovo
testo dell’art. 307 c.p.c. è in contrasto con il
carattere

non

retroattivo

della

modifica

legislativa operata con la legge n. 69/2009. La
riassunzione del giudizio va quindi considerata
tempestiva e ciò comporta l’accoglimento del
primo motivo di ricorso, restando assorbito il
secondo, la cassazione del decreto impugnato e il
rinvio della causa alla Corte di appello di
Napoli che in diversa composizione deciderà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,
assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e
rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli che, in

3

precedente all’entrata in vigore. Inoltre il

diversa composizione, deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

19 novembre 2013.

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