Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3574 del 14/02/2011

Cassazione civile sez. I, 14/02/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 14/02/2011), n.3574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7448-2005 proposto da:

F.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l’avvocato TRICERRI

LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato DANZI ENRICO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DEUTSCHE BANK S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del

procuratore ad negotia pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso l’avvocato TARTAGLIA FURIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FACCHINO CARLO

ALBERTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 830/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato TRICERRI LAURA, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato TARTAGLIA che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 18.1.99, l’Arch. F. A. conveniva in giudizio la Deutsche Bank s.p.a. per sentirla condannare alla restituzione dell’importo di Euro 139.109,70 (nonchè al risarcimento dei danni), somma che la Banca d’America e d’Italia, cui la convenuta è succeduta, aveva illegittimamente trasferito, con varie operazioni, da due suoi personali conti correnti ad un altro, intestato alla Soc. Gandolfi Zanara s.r.l. di cui l’attore era socio.

Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 2/7-8/11/2001, rigettava la domanda.

Proponeva appello avverso tale sentenza il F., con atto notificato in data 12.12.2002.

Costituitosi il contraddittorio la banca appellata chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 25/2-19/3/2004, rigettava l’appello.

Propone ricorso per cassazione, non articolato in motivi, il F..

Resiste, con controricorso, la Deutsche Bank. Il F. ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pur non essendovi articolazione di motivi nel ricorso proposto, è agevole distinguere i relativi profili di censura.

Lamenta il ricorrente violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, nella specie, doveva operare il generale principio dell’onere della prova; a lui competeva provare il titolo costitutivo e alla banca le cause di estinzione o modificazione. Non era comunque possibile per lui fornire la prova di un fatto negativo e che cioè non erano stati impartiti ordini alla banca di trasferimento di denaro.

Lamenta altresì il ricorrente violazione dell’art. 1325 c.c. e D.Lgs. n. 585 del 1993, art. 117, circa l’affermazione del giudice a quo di validità degli ordini orali di trasferimento.

Quanto all’art. 17 del contratto di conto corrente, ove si prevedeva la possibilità di impartire ordini telefonici o verbali, questo sarebbe contrario – secondo il ricorrente – al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, e dunque sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c. e comunque inefficace ai sensi dell’art. 1469 quinques c.c..

I motivi, così come individuati nella trattazione unitaria del ricorso, vanno rigettati, in quanto infondati.

Quanto all’onere della prova, va precisato che il principio generale di cui all’art. 2697 c.c. (all’attore la prova del titolo costitutivo; al convenuto quella delle cause di estinzione o modificazione) non tiene conto del disposto dell’art. 1832 c.c., per cui, in mancanza di contestazione scritta, l’estratto conto si intende approvato, nel termine pattuito o in quello usuale o nel termine che può ritenersi congruo, secondo le circostanze (nella specie, quaranta/sessanta giorni). Come ha chiarito il giudice a quo, incombeva al F. provare di non aver ricevuto gli estratti conto o di aver sollevato tempestive e specifiche contestazioni.

Per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. n. 6736 del 1995;

n. 12169 del 2000) l’approvazione del conto, non estendendosi alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l’esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionate nel conto stesso, come causali di determinate annotazioni di debito: si presumono quindi gli estratti conti, non contestati, conformi alle disposizioni impartite dal correntista.

Gravava dunque sull’odierno ricorrente, secondo il giudice di merito, provare l’esistenza di fatti, non necessariamente negativi, come egli afferma, ma pure positivi, comunque diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni degli estratti conto.

Pure l’affermazione circa l’invalidità degli ordini orali delle operazioni bancarie, che dovrebbero rivestire la forma scritta, è infondata.

La legge bancaria (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117) impone la forma scritta solo per la conclusione dei contratti di conto corrente; al contrario, le disposizioni conferite di volta in volta, non comportanti modificazione alcuna delle stipulazioni già intervenute tra le parti, non richiedono forme particolari lasciate alla libera determinazione dei contraenti.

Il giudice a quo si riferisce all’art. 17 del contratto di conto corrente tra le parti, ove si prevede la possibilità per il correntista di impartire ordini telefonici e verbali alla banca. E’ evidente che tale clausola non contrasta con il predetto art. 117, ma anzi ne costituisce una conferma ed una specificazione.

Quanto all’inefficacia della predetta clausola, ai sensi dell’art. 1469 quinques c.c., – il F. stesso, nel ricorso, dichiara di aver intrattenuto rapporti di conto corrente con la banca tra il 1994 e il 1996, e che le operazioni ritenute illegittime sono state effettuate fino all’ottobre del 1995, mentre la norma invocata, riguardante i contratti del consumatore, è entrata, in vigore nel febbraio 1996. Dunque anche tale argomentazione appare infondata.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400 comprensivi di Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011

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