Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3574 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 18/10/2016, dep.10/02/2017),  n. 3574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23898-2012 proposto da:

TEAM CAR & MOTOR SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAIS ETTORE 18,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA CERIOLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO TERMINI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

TEAM CAR & MOTOR SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CERIOLI per delega dell’Avvocato

TERMINI che si riporta e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente TEAM CAR & MOTOR s.r.l., esercente attività d’impresa,in persona dell’amministratore P.A. impugnava l’avviso di accertamento, con il quale veniva accertato un maggiore reddito per l’anno d’imposta 2003. L’adita CTP di Lecce, in parziale accoglimento del ricorso, determinava, con sentenza n. 257/02/09 pronunciata in data 21 aprile 2009, nell’8% la percentuale di ricarico applicabile sul costo del venduto dichiarato ed accertato per l’anno 2003 e dichiarava applicabile il regime del margine proprio dei beni usati.

Proponeva ricorso in appello la soc. Team Car & Motor innanzi la CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce chiedendo l’annullamento dell’avviso di accertamento e, in subordine, la riduzione ulteriore della percentuale di ricarico.

L’Ag. Delle entrate proponeva appello incidentale chiedendo la conferma dell’avviso di accertamento e in subordine la conferma della sentenza di primo grado, e la CTR rigettava, entrambi gli appelli confermando la sentenza di primo grado.

Con ricorso notificato il 30 ottobre 2012, il contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di tre motivi. L’intimata Agenzia, con controricorso notificato il 14 dicembre 2012, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto l’originario ricorso del contribuente, con argomentazioni, sostanzialmente, adesive; in particolare, ha valorizzato la circostanza, ritenuta “incomprensibile”, del comportamento antieconomico della soc. Team Car & Mortor s.r.l. che, oltre che per l’anno in contestazione, anche per gli anni 2002, 2004 e 2005 ha adottato costantemente un comportamento antieconomico cedendo le autovetture ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di acquisto, con la conseguenza che i ricavi dichiarati sono stati constantemente in perdita; l’inverosimiglianza della possibilità di mantenere una condotta antieconomica per un rilevante periodo di tempo ha portato alla ritenuta congruità della percentuale di ricarico fissata dai giudici di primo grado.

L’impugnata sentenza viene censurata sulla base di tre motivi.

La soc. contribuente ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e in subordine l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame nel merito, ivi compresa una eventuale CTU al fine di verificare la congruità della percentuale di ricarico.

L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha ribadito la legittimità dell’operato accertamento e chiesto il rigetto dell’impugnazione, stante l’inammissibilità dei motivi di ricorsi e comunque la loro infondatezza, compresa l’aspecificità del motivo con cui si contesta la ritenuta percentuale di ricarico dell’8%, rispetto allo studio di settore prodotto dalla stessa società.

Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

Il ricorso principale è infondato allo stesso modo di quello incidentale.

E’ consolidato il principio giurusprudenziale che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi legittimo l’accertamento del reddito d’impresa, con il metodo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, allorquando la contabilità sociale possa considerarsi complessivamente inattendibile e/o configgente con criteri di ragionevolezza; ciò in quanto, proprio in tali casi può logicamente dubitarsi della veridicità delle operazioni dichiarate e della regolarità complessiva della contabilità fiscale e, quindi, desumere, sulla base di presunzioni semplici, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. /2005, n. /2002). Si è, pure, precisato che “In tema di accertamento dei redditi, l’Amministrazione può procedere – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 – alla determinazione del reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico; tuttavia, considerato che tali “percentuali di ricarico” costituiscono presunzioni semplici, esse devono essere assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., essere desunte da dati di comune esperienza ed esplicitate attraverso un adeguato ragionamento” (Cass. n. /2002). Nel caso di specie il Giudice di merito ha indicato, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento evidenziandoli con una riconoscibile disamina logico giuridica, rendendo in tal modo possibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Il Collegio ritiene che la decisione impugnata abbia ben governato i principi sopraindicati, avendo dato contezza degli intrinseci elementi utilizzati per giungere ad affermare l’incongruenza e quindi la rilevanza, – agli effetti di un giudizio di inattendibilità complessiva della contabilità, – della vendita sottocosto delle autovetture, per un periodo di tempo assolutamente non sopportabile rispetto alla scelta antieconomica effettuata (almeno quattro anni consecutivi); ciò premesso non può che essere rilevata la grave anomalia nell’ambito delle attività – di impresa commerciale – svolte dal contribuente, anche di fronte alla affermazione dedotta per giustificare la percentuale di ricarico (conquistare nuovi spazi commerciali e settori di mercato(Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 18/05/2012, Rv. 622907). I motivi, che hanno denunciato le presunte carenze motivazionali, non hanno indicato in realtà qualificati elementi pretermessi ed in ipotesi idonei a giustificare una diversa decisione e vanno, dunque, respinti. Conclusivamente, vanno ritenuti infondati i motivi del ricorso principale e quindi lo stesso va rigettato.

Non vi sono peraltro elementi per accogliere il ricorso incidentale, facendo riferimento la valutazione della percentuale di ricarico operata dai giudici di merito a valutazioni di fatto, coerenti sotto il profilo logico giuridico ed esenti da possibili censure.

Vanno dunque rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, con la conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la contribuente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia, liquidate complessivamente in Euro 2500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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