Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3573 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3573 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 4962-2013 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 14/02/2014

.

– ricorrenti contro
PESCHETA GIORGINA;

– intimato –

BENEVENTO dell’8.10.2012, depositata 1’8/10/2012, pubblicata il
31/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

L

Ric. 2013 n. 04962 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

avverso la sentenza n. 1797/2012 del TRIBUNALE di

R.g.n. 4962-13 (ud. 16.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1797 dell’8 ottobre 2012, ha
dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a.
avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara, che aveva accolto la
domanda di Giorgina Pescheta, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato
dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia
elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della

“..

Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>.
§3. Il Collegio ritiene a questo punto che non sia necessario un rinvio, in quanto,
senza che occorrano accertamenti di fatto, emerge che l’appello dell’Enel avrebbe dovuto
accogliersi e la sentenza del primo giudice avrebbe dovuto essere riformata con rigetto
della domanda dell’utente, onde la causa può essere decisa nel merito.
Ciò, in dipendenza di una quaestio iuris decisiva, che è quella della mancanza di
idoneità della deliberazione dell’A.E.E.G. ad integrare il contratto di utenza, il che
comporta l’infondatezza della domanda dell’utente sotto tutti gli aspetti con cui era stata
proposta.
Tanto si giustifica al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a
seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso
dell’Enel propositivo, avverso sentenza che aveva rigettato nel merito l’appello contro una
sentenza di giudice di pace che aveva accolto una domanda dell’utente simile a quella
oggetto della presente controversi, di motivi che prospettavano la stessa questione sollevata
con l’appello dichiarato inammissibile dalla sentenza qui impugnata in una controversia di
identico tenore, nonché di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza
dell’8 giugno 2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano
rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio
rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: <> e che <

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