Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3573 del 10/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 18/10/2016, dep.10/02/2017), n. 3573
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20008-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.C., AR.FR., C.M.G.,
AR.MI., AR.AL., CA.CA., AR.AL. E
FRATELLI SNC in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 72,
presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ROSSI, rappresentati e
difesi dall’avvocato ERNESTO RETTURA giusta delega in calce;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 301/2011 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,
depositata il 04/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per i controricorrenti l’Avvocato ROSSI per delega
dell’Avvocato RETTURA che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia nasce dall’impugnazione da parte dei contribuenti di una serie di cartelle di pagamento portanti le iscrizioni a ruolo derivanti dalla sentenza, passata in giudicato, n. 426/01/64, dep. in data 20 maggio 2005 con la quale la CTP di Catanzaro ha accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla soc. F.lli Ar. s.n.c. e dai singoli soci avverso gli accertamenti emessi a loro carico a conclusione di una verifica fiscale della guardia di finanza di Lametia Terme per gli anni dal 1995 e segg. fino al 2001, disponendo altresì che a cura dell’Agenzia delle entrate venisse rideterminato il reddito tenendo in considerazione i documenti esibiti.
La sentenza di primo grado della CTP di Catanzaro n. 409/4/2007 in data 18 ottobre 2007, previa declaratoria di incompetenza per il ricorso proposto avverso una cartella INPS, accoglieva nel resto tutti i ricorsi avverso le altre cartelle di pagamento, in considerazione del fatto che l’Agenzia, prima di emettere le nuove cartelle di pagamento, oggetto del ricorso, avrebbe dovuto rideterminare il carico fiscale in contraddittorio con ogni singolo contribuente.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio, sottolineando l’assenza di qualsiasi previsione normativa che impegnasse l’Ufficio a rideterminare l’importo individuato a seguito della sentenza 20 maggio 2005, n. 426/01/64 passata in giudicato, in contraddittorio con ciascun contribuente.
Con sentenza in data 12 gennaio 2011 n. 301/01/2011 la CTR di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, in base all’affermazione secondo la quale “la sequenza procedimentale legittima è la riliquidazione delle somme in ottemperanza del disposto del giudice come adempimento necessario e prodromico e con l’invio di comunicazione ai contribuenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo due motivi.
L’Ufficio ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Si sono costituiti i contribuenti A.C., Ar.Al., Ar.Fr., Ar.Mi., Ar.Al. e fratelli s.n.c., Ca.Ca. e C.M.G. deducendo tre motivi chiedendo il rigetto del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
La motivazione della sentenza impugnata esplica le ragioni di merito per cui è stato sostanzialmente ritenuto infondato l’appello, cioè l’illegittimità della sequenza procedimentale seguita dall’Ufficio, in violazione del dictum della sentenza di primo grado, per la rideterminazione delle somme.
L’ufficio ancora una volta ha omesso di confrontarsi con il principio affermato dal giudice di merito, e che la Corte condivide, in base al quale “la sequenza procedimentale legittima è la riliquidazione delle somme in ottemperanza del disposto del giudice come adempimento necessario e prodromico e con l’invio di comunicazione ai contribuenti”.
I motivi di ricorso reiterano sostanzialmente le censure sollevate in appello senza confrontarsi criticamente con il dictum del giudice di merito.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve ritenersi privo del requisito dell’autosufficienza e pertanto inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia alla rifusione delle spese processuali in favore dei contribuenti, liquidate complessivamente in Euro 2800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017