Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3573 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. un., 04/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 04/02/2022), n.3573
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13785-2020 proposto da:
FIBE S.P.A., in proprio e quale società incorporante la FIBE
Campania s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso
lo studio dell’avvocato BENEDETTO GIOVANNI CARBONE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENNIO MAGRI’;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Direttore pro
tempore, domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente –
nonché contro
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
SARRACINO S.R.L., DATA GENERAL SECURITY S.R.L., SIPRO SICUREZZA
PROFESSIONALE S.R.L., FULL SERVICE COOPERATIVA A R.L., S.
FINPAGEST S.R.L., METROVOX S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 974/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il
7/02/2020.
e
sul ricorso 20137-2021 proposto da:
FIBE S.P.A., in proprio e quale società incorporante la FIBE
Campania s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso
lo studio dell”avvocato BENEDETTO GIOVANNI CARBONE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENNIO MAGRI’;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (EX MISSIONE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIA EX OPCM 3756/09 ora Unità tecnica Amministrativa ex
D.P.C.M. 20 febbraio 2014 e 1 dicembre 2017), SOTTOSEGRETARIO DI
STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliatisi in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
nonché contro
SARRACINO S.R.L., DATA GENERAL SECURITY S.R.L., SIPRO SICUREZZA
PROFESSIONALE FULL SERVICE COOPERATIVA A R.L., S. FINPAGEST
S.R.L., METROVOX S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1674/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 26/02/2021;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/01/2022 dal Consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI CORRADO, il quale conclude per la declaratoria di
inammissibilità ed in subordine per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
RILEVATO
che:
– emerge dagli atti che la s.p.a. Fibe e la s.p.a. Fibe Campania (la seconda poi incorporata dalla prima nel corso del processo) chiesero la condanna della Presidenza del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento in loro favore di un ingente credito, scaturente dallo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nella Regione Campania durante l’emergenza rifiuti e la domanda fu parzialmente accolta dal Tar per il Lazio;
– in esito all’appello proposto dalle amministrazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 974/20, ridusse sensibilmente l’importo della condanna espungendone le somme che non erano state ancora accertate in via amministrativa;
– contro questa sentenza la s.p.a. Fibe ha proposto sia ricorso per cassazione, iscritto col n. r.g. 13785/20, e illustrato con memoria, sia ricorso per revocazione;
– giudicando della revocazione, il Consiglio di Stato ha disposto in sede rescindente la revoca della sentenza n. 974/20, perché ha ravvisato il contrasto di giudicati denunciato dalla ricorrente in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra la Fibe e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ma, in sede rescissoria, ha stabilito che, per poter procedere al pagamento delle somme pretese, pur sempre occorre un atto, per quanto di natura paritetica, che accerti la sussistenza e l’entità del credito preteso e che nel caso in esame mancava; sicché ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’attività di rendicontazione delle somme richieste e ha nominato un commissario ad acta nell’ipotesi d’inottemperanza dell’amministrazione nel termine indicato;
– contro questa seconda sentenza la s.p.a. Fibe propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, che illustra con memoria, cui le amministrazioni rispondono con controricorso;
– la Procura generale illustra le proprie conclusioni con memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, per connessione tra le due pronunce (v., da ultimo, Cass., sez. un., nn. 2479 e 2480/22);
– in ordine al ricorso iscritto al n. r.g. 13785/20, l’intervenuta revocazione della sentenza che ne costituisce oggetto ha determinato la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (da ultimo, ancora Cass., sez. un., nn. 2479 e 2480/22, cit.);
– inammissibile è il primo motivo del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in sede di revocazione, col quale la ricorrente denuncia la violazione del limite estrinseco della giurisdizione dovuta all’erroneo arretramento della giurisdizione, a suo avviso tradottosi in diniego di giurisdizione;
– la denuncia di rifiuto di giurisdizione è difatti ammissibile, a norma dell’art. 362 c.p.c., soltanto se il rifiuto sia determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda (nel senso che non possa essere da lui conosciuta), e non quando il diniego di tutela sia fondato sull’interpretazione di norme invocate a sostegno della pretesa: per ravvisare un’ipotesi di denegata giustizia occorre, dunque, che il risultato non sia l’effetto del modo in cui il giudice ha applicato regole di rito o di diritto sostanziale, ma sia l’effetto dell’erroneo convincimento che la situazione giuridica dedotta non appartenga all’ambito della sua giurisdizione (tra varie, Cass., sez. un., n. 4879/17); di modo che il diniego è sindacabile solo in astratto, cioè in relazione all’estraneità del deciso rispetto alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice, e mai in concreto (da ultimo, Cass., sez. un., n. 30112/21);
– nel caso in esame col motivo in questione la società procede appunto a questo sindacato in concreto, giacché il Consiglio di Stato non ha escluso che la domanda appartenga alla propria competenza giurisdizionale, ma ha ritenuto di non potere pronunciare una condanna, per mancanza del presupposto che ha ritenuto necessario, ossia dell’atto paritetico di accertamento della sussistenza e dell’entità del credito preteso;
– sicché nessun rifiuto di tutela v’e’ stato, ma soltanto il diniego di quella specificamente richiesta; il che semmai evoca un error in iudicando, anche in relazione ai profili prospettati in memoria, non certo una questione di giurisdizione;
– inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso, col quale la società prospetta un’ulteriore violazione della funzione giurisdizionale e dei principi sul giusto processo in quanto non era in contestazione l’attendibilità della verifica compiuta dall’ausiliare, che, infatti, l’amministrazione non aveva contestato;
– con questo secondo motivo si censura difatti la scelta interpretativa del Consiglio di Stato, senz’altro afferente ai limiti interni e non già a quelli esterni della giurisdizione;
– il ricorso iscritto al n. r.g. 20137/21 va quindi dichiarato inammissibile;
– il particolare andamento processuale comporta, tuttavia, la compensazione di tutte le voci di spesa;
– sussistono, in relazione alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso n. r.g. 20137/21, i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto; non sussistono, invece, tali presupposti in relazione al ricorso iscritto al n. r.g. 13875/20, poiché l’inammissibilità che lo riguarda è sopravvenuta (tra varie, v. Cass. n. 31732/18).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a sezioni unite, dispone la riunione dei giudizi; dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa tutte le voci di spesa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, quanto alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso iscritto al n. r.g. 20137/21.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022