Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3572 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28358-2005 proposto da:

P.U., P.G. e PR.GI., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIBULLO,10 presso lo studio

dell’Avvocato LUCA SALVI e rappresentati e difesi dall’Avvocato DELLA

PENNA LODOVICO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA UFFICIO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19/2 004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 12/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DAVIDE MAUCERI, per delega

Avvocato LODOVICO DELLA PENNA depositata in udienza, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Pr.Gi., P.G. e P.U. impugnavano innanzi alla C.T.P. di Varese gli avvisi di accertamento, notificati loro dall’Ufficio II.DD. di quella città per presunte plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso di azioni; nelle more di presentazione de i ricorsi i contribuenti avevano invitato l’Ufficio ad annullare in via di autotutela gli accertamenti; lo stesso invito veniva rivolto anche alla Direzione regionale delle entrate di Milano.

In data 1.6.2000 l’Ufficio rigettava l’istanza. All’udienza del 13.6.2000, il giudizio veniva rinviato all’udienza del 7.11.2000, nella quale il rappresentante dell’Ufficio chiedeva un aggiornamento del processo, che veniva concesso, per consentire alla Direzione generale di valutare il parere favorevole per l’annullamento in via di autotutela. Successivamente la C.T.P., preso atto dell’intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento, dichiarava la cessazione della materia del contendere e poneva le spese a carico della parte che le aveva anticipate D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.

I contribuenti impugnavano detta sentenza in ordine all’accollo delle spese per carenza di motivazione, presentando una nota spese per un importo di Euro 348.922,620.

La C.T.R., confermata la cessazione della materia del contendere, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava, in via equitativa, l’A.F. al pagamento di Euro 7.747,00.

Avverso detta decisione i contribuenti propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Non risulta costituita l’A.F..

Diritto

Con la prima censura i contribuenti lamentano la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, richiamato dal primo, per avere la C.T.R. liquidato le spese in via equitativa e non secondo le voci della tariffa professionale.

Con il secondo motivo deducono l’omessa motivazione in ordine alla radicale riduzione della condanna alle spese a favore degli appellanti, e comunque contraddittoria motivazione in ordine a quanto dedotto in sentenza nella quale era stata riconosciuta una “notevole attività di difesa”.

I motivi sono inammissibili .

Per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, è necessario che il motivo contenga un’esposizione completa degli elementi di giudizio in fatto tali da consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività degli argomenti proposti della cui mancata o erronea considerazione ci si duole, per cui è necessario, quanto alle prove documentali, che nel motivo siano precisati gli elementi identificativi e riportato il contenuto del documento il cui esame si assume essere stato erroneamente pretermesso o valutato, (cfr., ex multis, Cass. civ. sent. n. 11886 del 2006, 4663 del 2002 e 2613 e 7852 del 2001).

Nella specie, quindi, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la notula relativa al rimborso delle spese specificando le singole voci della tariffa professionale che si deduce non siano state osservate ed indicando i motivi per i quali l’importo liquidato avrebbe violato le tabelle professionali.

Tutto ciò premesso e dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono, peraltro, motivi di equità che suggeriscono la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione tributaria, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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