Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3572 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 3572 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 4961-2013 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6,

presso lo studio dell’avvocato

SZEMERF, RICCARDO, che le rappresenta e difende guta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 14/02/2014

- ricorrenti contro
PARADISO MICHELE;

-intimata –

BENEVENTO, emessa il 25/10/2012 e depositata il 29/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

2

,

Ric. 2013 n. 04961 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

avverso la sentenza n. 1874/2012 del TRIBUNALE di

R.g.n. 4961-13 (ud. 16.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§ 1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1874 del 29 ottobre 2012, ha
dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a.
avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara, che aveva accolto la
domanda di Michele Paradiso, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato
dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia

elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore
della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su
di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone un unico motivo, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio, preliminarmente ritiene opportuno dare atto che legittimamente
l’odierna udienza si è svolta senza la partecipazione del Pubblico Ministero.
Invero, essendo stato fissata la trattazione in tale udienza con decreto emesso dopo il
22 agosto 2013, ai sensi dell’art. 75, secondo comma, del d.l. n. 69 del 2013, convertito,
con modificazioni, nella 1. n. 98 del 2013, risulta applicabile al presente giudizio di
legittimità sia la norma dell’art. 70, secondo comma, c.p.c., come sostituita dal primo
comma dello stesso art. 75 ed il cui testo ora dice che il pubblico ministero <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve «escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione
del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso,
l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di
responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di
fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente, perché non risultava
introdotta nel contratto di utenza.
La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento della
sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione dell’A.E.E.G.
anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le stesse
considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui all’art. 1339
c.c., soggiungendo, altresì, che «Mette conto di osservare, tuttavia, che la pertinenza nella
specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere, poiché la norma
postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati dalle parti e,
quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione di una
disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c.>> e che «Nella
logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del
6
Est. Cons. Raf,TfadIe Frasca

R.g.n. 4961-13 (ud. 16.1.2014)

contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente
espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>>.
Al riguardo, in base ai principi di diritto richiamati, si osserva che l’infondatezza
della domanda dell’utente emerge anche per il profilo subordinato, inerente il preteso
inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha

essere insorto.
§4. In forza dell’applicazione dei ricordati principi di diritto, l’appello dell’ENEL è,
dunque, accolto e, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace, la
domanda dell’utente è rigettata.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Pronunciando sul merito,
accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza del Giudice di Pace di San Giorgio La
Molara e rigetta la domanda di Michele Paradiso. Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna Michele Paradiso alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per
legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 16 gennaio
201

integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA