Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3572 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 18/10/2016, dep.10/02/2017),  n. 3572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6009-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q.

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA RISTUCCIA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO IAVICOLI

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2010 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato RISTUCCIA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 17 dicembre 1993 è stato notificato alla soc. Il Baretto l’avviso di accertamento ai fini ILOR per l’anno 1987 relativo ad un reddito accertato di Lire 103.256.000.

In data 8 febbraio 1994 è stato altresì notificato al sig. C.F., nella sua qualità di socio della soc. Il Baretto, l’avviso di accertamento IRPEF per l’anno 1987, nel quale gli è stato imputato il reddito di lire 52.153.000, nella misura corrispondente alla propria partecipazione sociale, pari al 50%, alla società Il Baretto, il cui reddito nel 1987 era già stato indicato nell’avviso di accertamento notificato in data 17 dicembre 1993.

Avverso l’avviso di accertamento il contribuente ha proposto ricorso di fronte alla CTP di Genova con atto del 31 marzo 1994.

La soc. Il Baretto aveva impugnato l’avviso di accertamento ad essa notificato con atto del 31 marzo 1994.

Con sentenza del 15 maggio2002 la CTP di Genova ha annullato l’avviso notificato al C..

Ugualmente aveva provveduto la CTP di Genova in favore della soc. Il Baretto con sentenza n. 524/04/ 2001 del 25 settembre 2001, annullando l’avviso di accertamento ILOR notificato alla società.

L’Ufficio impugnava quest’ultima sentenza di fronte alla CTR di Genova che con DECRETO presidenziale 35/01/2005, dichiarava estinto il giudizio per avvenuta definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 cui conseguiva l’annullamento dell’avviso di accertamento emanato nei confronti della soc. Il Baretto, in ossequio alla sentenza pronunciata in primo grado.

Con atto dell’11 maggio 2005, l’Agenzia delle Entrate ha altresì impugnato davanti alla CTR di GENOVA la sentenza n. 448/8/2002 in data 15 maggio 2002, della CTP di Genova con cui era stato annullato l’avviso di accertamento anche nei confronti del socio della soc. il BARETTO, sig. C., senza dare atto dell’intervenuta definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 dell’ulteriore giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la soc. Il Baretto.

In questo contesto la CTR della Liguria con sentenza del 12 gennaio 2007, n. 19 ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP n. 448/8/2002 in data 15 maggio 2002 pronunciato in favore del sig. C..

Ricevuto l’avviso di mora e la cartella di pagamento il C. ha chiesto la revocazione della sentenza n. 19 del 12 gennaio 2007 della CTR della Liguria con ricorso in data 29 dicembre 2008, chiedendo contestualmente l’annullamento delle cartelle emesse a seguito della sentenza oggetto della richiesta di revocazione.

Con sentenza n. 241 del 16 aprile 2010 la CTR della Liguria ha accolto il ricorso del contribuente, annullando la sentenza impugnata e annullando le cartelle esattoriale ad essa consequenziali.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza deducendo sei motivi.

Ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Si è costituito il contribuente contestando tutti i motivi di ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell’Agenzia è infondato.

Occorre preliminarmente sottolineare che in caso di intervenuta transazione extraprocessuale, ove le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell’atto o sul suo contenuto, occorre accertare se la transazione investa o meno l’oggetto della domanda contenziosa, sicchè non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale, ma va esaminato il merito della domanda, la quale va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti. (Sez. 3, Sentenza n. 3598 del 24/02/2015, Rv. 634471).

Ciò premesso rileva la Corte che la definizione della lite mediante il condono eseguito dalla soc. Il Baretto ha estinto il giudizio d’appello e ha prodotto la completa definizione di ogni rapporto economico anche tra il contribuente e il fisco con valore ex tunc, facendo venir meno il presupposto dell’avviso di accertamento in data 8 febbraio 1994 nei confronti del C. e della successiva cartella di pagamento in data 29 gennaio 2008. (v. sent. Corte di cassazione SS.UU., n. 14815 del 4 giugno 2008). Nel caso in esame, infatti, trova applicazione il principio “dell’unitarietà dell’accertamento, sancito dalla citata sentenza delle SS.UU., n. 14815/2008, con il conseguente venir meno del presupposto impositivo nei confronti della soc. Il Baretto; tale circostanza deve essere considerata passata in giudicato anche nei confronti del sig. C.. Peraltro in tutti i ricorsi il contribuente ha legato la sua posizione a quella della soc. il Baretto con conseguente automatica ricaduta nei suoi confronti della declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta tra l’Agenzia delle Entrate e la suddetta società.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso dell’Agenzia deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese ed onorari.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del contribuente liquidate in complessivi Euro duemiladuecento/00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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