Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3571 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3571 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19031-2015 proposto da:
MINISTERO DIFESA 80425650589 in persona del Ministro
pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, da cui è difeso per legge;
– ricorrente contro

GRIMALDI ITALO, GRAZIANI VILMA;
– intimati –

2017
2327

Nonché da:
GRIMALDI ITALO, GRAZIANI VILMA quali genitori ed
eredi del Cap. RICCARDO GRIMALDI, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 15, presso lo

Data pubblicazione: 14/02/2018

studio dell’avvocato FRANCESCO VENTURI,

che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 691/2015 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UTRI;

MINISTERO DIFESA 80425650589;

.4

Rilevato che, con sentenza resa in data 30/1/2015, la Corte
d’appello di Roma, tra le restanti statuizioni, in accoglimento
dell’appello proposto da Italo Grimaldi e Vilma Graziani, e in riforma
della sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero della Difesa
al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti in conseguenza del
decesso del proprio figlio, Riccardo Grimaldi, verificatosi in conse-

esposizione all’inalazione e/o al contatto con sostanze cancerogene
durante la prestazione del proprio servizio quale ufficiale dell’esercito
italiano in missione all’estero;
che, fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha
ritenuto che il pregresso riconoscimento formale, da parte
dell’amministrazione convenuta, delle provvidenze riservate ai soggetti colpiti da malattie o infortuni derivanti da causa di servizio, valesse a integrare una prova sufficiente del nesso di causalità tra il decesso del militare e la relativa esposizione a rischio da parte
dell’amministrazione della difesa e, rilevata la mancata dimostrazione, da parte di quest’ultima, dell’avvenuta adozione di tutte le misure
idonee a evitare il danno, ha liquidato, in favore degli appellanti, il risarcimento del danno dagli stessi invocato, tanto iure haereditario,
quanto iure proprio, detratte le somme corrisposte a titolo di provvidenze amministrative connesse al decesso del miliare congiunto;
che, avverso la sentenza d’appello, il Ministero della Difesa ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi
d’impugnazione;
che Italo Grimaldi e Vilma Graziani resistono con controricorso,
proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base di cinque motivi;
considerato che, con il primo motivo, il Ministero della Difesa
censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2730, 2731
e 2735 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territo-

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guenza della malattia contratta da quest’ultimo a causa della relativa

riale erroneamente qualificato il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, ai fini dell’attribuzione delle provvidenze amministrative in favore delle controparti, alla stregua di una confessione
giudiziale o stragiudiziale;
che, con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sen-

360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito valore assorbente al riconoscimento amministrativo della causa di
servizio ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra la malattia
del militare e il comportamento dell’amministrazione datrice di lavoro,
nonché per aver affermato l’esistenza della colpa di quest’ultima in
assenza dei necessari presupposti di prevedibilità ed evitabilità
dell’evento ai fini della formulazione della norma cautelare asseritamente violata;
che, con il terzo motivo, il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di tener conto delle conclusioni fatte proprie dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del primo grado del giudizio che aveva affermato l’impossibilità di stabilire il nesso di causalità tra la malattia contratta dal militare e il comportamento dell’amministrazione
datrice di lavoro;
che, con il quarto e il quinto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, co. 2 n. 4,
c.p.c. e dell’art. 111, co. 6, Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),
rilevando altresì la nullità della sentenza impugnata (in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale riconosciuto la
responsabilità dell’amministrazione della difesa sulla base di un discorso giustificativo totalmente carente sul piano logico e del tutto
privo degli elementi minimi idonei a costituire una motivazione sufficiente a fondamento dei contenuti della decisione assunta;

tenza impugnata per violazione dell’art. 2087 c.c. (in relazione all’art.

che, con il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, Italo
Grimaldi e Vilma Graziani censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360
n. 3 tre c.p.c.), dolendosi altresì della nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente conferito rilievo al principio della cumulabilità

mento del danno, nonostante la corrispondente eccezione fosse stata
inammissibilmente sollevata dalla controparte per la prima volta in
sede d’appello;
che, con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,
2043, 2050, 2056, 2059 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente conferito rilievo al
principio della cumulabilità del risarcimento del danno con le provvidenze amministrative riconosciute in loro favore a causa del decesso
del proprio congiunto (in applicazione del principio della compensatio
lucri cum damno), in contrasto con le regole che limitano il rilievo di
tale principio ai soli casi in cui l’incremento patrimoniale dedotto in
compensazione sia conseguenza del medesimo fatto produttivo del
danno;
che, con il quarto e il quinto motivo, i ricorrenti incidentali si dolgono della nullità della sentenza o del procedimento per violazione
degli artt. 112 e 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), nonché per violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., 2,
3, 13, 22, 27 e 32 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di liquidare, in relazione al danno invocato iure haereditario, le voci del danno esistenziale e morale sofferto
dal militare deceduto, nonché di dar pienamente conto della personalizzazione del danno tabellare liquidato, pervenendo a una riduttiva

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delle provvidenze riconosciute in sede amministrativa con il risarci-

quantificazione del danno effettivamente prodotto dal comportamento
illecito della controparte;
che con ordinanze nn. 15534/2017; 15535/2017; 15536/2017 e
15537/2017, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha rimesso
all’esame delle Sezioni Unite la questione se, nella liquidazione del
danno, debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia co-

pendo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori
sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in
virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante;
che, ai fini della decisione dell’odierno ricorso, appare opportuno,
attendere la risoluzione della ridetta questione da parte delle Sezioni
Unite di questa Corte;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanze della Terza Sezione Civile nn. 15534/2017; 15535/2017;
15536/2017 e 15537/2017.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione del 29/11/2017.

munque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio perce-

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