Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3571 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3571 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA Gianfranco (DLC GFR 63D14 G288C), OLIVERIO Antonino (LVR NNN 66C20 G288Q), TEDESCO Francesco (TDS FNC 66P06
G288D), ZOCCALI Teramo (ZCC TRM 66M11 H224C), MELARA Giuseppe (MLR GPP 66E30 G288D), ZOCCALI Antonino Carmelo (ZCC
NNN 64M20 A552J), MARTINO Stanislao (MRT SNS 65A01 I333V),
PINNERI Antonino (PNN NNN 65B01 H224V), CORIGLIANO Alfonso
(CRG LNS 64R02 G0821), IARIA Antonio (RIA NTN 60L14
I600G), CANNISTRA’ Rocco (CNN RCC 65B28 G288L), TROPIANO
Giuseppe (TRP GPP 66S13 H889Y), ZITO Rocco (ZTI RCC 64S07
C747R), SORBARA Angelo (SRB NGL 63A23 C747G), AVENOSO Domenico (VNS DNC 62M06 C747U), CUTRI’ Antonio salvatore
(CTR NNS

67521 C710K), MORABITO Francesco (YIEB FNC 62T08

L063H), CUTRI’ Rocco CTR RCC 63P16 C710K), SEMINARA Giuseppe (SMN GPP 64T03 L063D), LARUFFA Rocco (LRF RCC 65H30

Data pubblicazione: 14/02/2014

G282P), RUSSO Francesco (RSS FNC 66L16 A234T), GUZZO Antonio (GZZ NTN 67H13 D086V), PASCUZZO Domenico (PSC DNC
66E27 A768M), FALLANCA Sebastiano (FLL SST 62824 H224Y),
IELO Giuseppe (LIE GPP 64526 H224M), CACCAMO Angelo (CCC

ARENA Fernando (RNA FNN 64M23 H558U), ARENA Antonio (RNA
NTN 63A04 H558E), SCHIPILLITI Antonio (SCH NTN 64M02
G288V), TEDESCO Francesco (TDS FNC 62R01 G288P), MARAFIOTI
Rocco (ARF RCC 66D18 H5581), CORDI’ Antonino (CRD

NNN

64PO4 L0638), GENTILUOMO Giuseppe (GNT GPP 64805 A552R),
LUPPINO Ferdinando (LPP FDN 66C04 D864P), TRIPODI Vittorio
(TRP VTR 64D26 E041I), CEDRO Giovanni (CDR GNN 60S08
E041G), GERMALESE Claudio (GRM CLD 62811 E859W), PATE Giuseppe (PTA GPP 64E25 D086N), SCORNAIENCHI Gennaro (SCR GNR
61T29 D086P), BORRELLI Antonio (BRR NTN 63T27 D086N), PESCIASEPE Ernesto (PSC RST 60E04 E859Z), FIORINO Francesco
(FRN FNC 64L08 E180C), BERARDELLI Paolo (BRR PILA 57E05
E180V), CUTRI’ Salvatore (CTR SVT 65D09 L063W), BURGO Mario Francesco (BRG MFR 66T05 E180F), DE SANTIS Domenico
(DSN DNC 67R02 G082V), MELARA Rocco (CAR RCC 67E25 G288P),
PARRELLO Fedele Antonio (PRR FLN 63807 E041Q), rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Gaetano Cambrea, elettivamente domiciliati
in Roma, via Erasmo Gattamelata n. 128, presso lo studio
dell’avvocato Carmelo Scalfari;

NGL 68D06 H224P), NAPOLI Giuseppe (NPL GPP 70S02 E290M),

- ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso, per legge,

di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro n.
782/2012, depositato in data 12 febbraio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Carmelo Scalfari.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 23 luglio 2012
presso la Corte d’appello di Catanzaro, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’equa riparazione, ai sensi
della legge n. 89 del 2001, in relazione ai danni non patrimoniali subiti a causa della irragionevole durata di
una procedura fallimentare iniziata con dichiarazione di
fallimento nel 1999 da parte del Tribunale di Palmi, nella
quale erano stati ammessi al passivo; procedura non ancora
definita alla data di presentazione della domanda;
che l’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile
la domanda sul rilievo che i ricorrenti, pur se avevano

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici

ottenuto copia del ricorso con il decreto di fissazione
dell’udienza il 25 settembre 2012, in cui era stabilito
che dovessero effettuare la notificazione almeno quindici
giorni prima dell’udienza camerale fissata per il 28 no-

bre 2012, sollecitando poi, stante la mancata comparizione
dell’amministrazione convenuta, la concessione di un termine per la rinnovazione della notificazione;
che, tuttavia, ad avviso della Corte d’appello, un tale termine non poteva essere concesso atteso che la parte
era decaduta dal potere di citare la controparte già dal
momento in cui era spirato il termine di legge per operare
la prima notifica;
che i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto
ricorso per la cassazione di questo decreto affidato a un
motivo;
che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini
della partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che deve preliminarmente rilevarsi che non
è di ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza, alla odierna pubblica udienza, del rappresentante
della Procura generale presso questa Corte;
che invero, l’art. 70, comma secondo, cod. proc. civ.,
quale risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 75

vembre 2012, avevano chiesto la notifica solo il 27 novem-

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede
che il pubblico ministero «deve intervenire nelle cause
davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla

che a sua volta l’art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n.
12, come sostituito dall’art. 81 del citato decreto-legge
n 69, al primo comma dispone che «Il pubblico ministero
presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in
tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi
alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di
cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile»;
che l’art. 376, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che «Il primo presidente, tranne quando ricorrono le
condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi
ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di consiglio»;
che, infine, l’art. 75 del già citato decreto-legge n.
69 del 2013, quale risultante dalla legge di conversione
n. 98 del 2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione dell’art. 70, secondo comma, del codice di rito, e la modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma,

legge»;

e 390, primo comma, del medesimo codice, per adeguare la
disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della partecipazione del pubblico ministero alle udienze che
si tengono dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, pri-

zioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi
dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di
fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», e cioè a far data dal 22 agosto 2013;
che, ad avviso del Collegio, l’esplicito riferimento
contenuto sia nell’art. 76, comma primo, lett. b), del
r.d. n. 12 del 1941 (come modificato dall’art. 81 del decreto-legge n. 69 del 2013), sia nell’art. 75, comma 2,
citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta sezione (e cioè quella di cui all’art. 376, primo comma, cod.
proc. civ.), consente di ritenere non solo che la detta
sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerali
anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si
tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la
partecipazione del pubblico ministero;
che rimane ovviamente impregiudicata la facoltà
dell’ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sen-

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mo comma, al secondo comma ha stabilito che «Le disposi-

si dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., e cioè ove
ravvisi un pubblico interesse;
che, nel caso di specie, il decreto di fissazione
dell’udienza odierna è stato emesso in data 25 settembre

può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al quale pure copia integrale del
ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un interesse
pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ.;
che, ciò premesso, il Collegio rileva che l’unico motivo di ricorso pone una questione – quella della rinnovabilità del termine fissato dal presidente della Corte
d’appello per la notifica del ricorso di cui all’art. 2
della legge n. 89 del 2001 e del decreto di fissazione
dell’udienza – che attualmente è ancora all’esame delle
Sezioni Unite di questa Corte;
che appare dunque opportuno disporre il rinvio della
causa a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della
decisione delle Sezioni Unite sulla detta questione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

2013, sicché deve concludersi che l’udienza pubblica ben

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il

9 gennaio 2014.

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