Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3571 del 13/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3571 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 16443-2007 proposto da:
FORMAGGIONI PAOLA FRMPLA43L50B154A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI BENITO, rappresentata e
difesa dall’avvocato VENERI MASSIMO giusta delega

in

atti;
– ricorrente –

2012
contro

2176

GIRAMONTI

LUIGI

GRMLGU52B26B154H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12, presso lo studio
dell’avvocato COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 13/02/2013

difende

unitamente

all’avvocato

GUARNATI

MARIO

VITTORIO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 489/2007 del TRIBUNALE di
VERONA, depositata il 16/02/2007, R.G.N. 9383/2006;

udienza

del

20/12/2012

dal

Consigliere

Dott.

ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato FABRIZIO MOZZILLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa ex art. 281

sexies

cod. proc. civ.

all’udienza del 15 febbraio 2007, il Tribunale di Verona ha
rigettato l’opposizione a precetto proposta ex art. 617 cod.
proc. civ. da Paola Formaggioni nei confronti di Luigi

processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Paola Formaggioni, svolgendo due motivi.
Ha resistito Luigi Giramonti, depositando controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

L Innanzitutto va rigettata l’eccezione di inammissibilità
del ricorso formulata da parte resistente, sul presupposto del
difetto di specialità della procura a margine del ricorso per
cassazione. Invero, per giurisprudenza assolutamente costante
di questa Corte, la procura rilasciata a margine del ricorso
per cassazione – anche se consistente in una stampigliatura
che, come nel caso di specie, faccia riferimento al
conferimento di poteri per tutti i gradi del giudizio – non
può che essere intesa che come conferimento al difensore dei
poteri necessari alle esigenze del giudizio di legittimità,
atteso il necessario collegamento della procura al ricorso,
cui inferisce.
2. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia
della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e
antecedente al 4 luglio 2009), è soggetto, in forza del
combinato disposto di cui al d.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,

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Giramonti, condannando l’opponente al pagamento delle spese

art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58,
alla disciplina di cui agli att. 360 cod. proc. civ. e segg.
come risultanti per effetto del cit. d.Lgs. n. 40 del 2006.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione
dell’art. 360 n.3, 4 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli

Con il quesito conclusivo ex art. 366 bis cod. proc. civ. si
chiede:

«dica la Corte Suprema di Cassazione se l’atto di

precetto, qualora venga notificato senza la contestuale
notifica del titolo esecutivo, debba contenere la indicazione
di tutti gli elementi identificativi del titolo stesso a pena
di nullità ai sensi dell’art. 480 2° comma cod. proc. civ. e
art. 156 3 ° comma e quindi anche la indicazione del numero
progressivo della pubblicazione se trattasi di sentenza o il
progressivo del registro ingiunzione se trattasi di decreto
ingiuntivo».
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia
violazione dell’art. 360 n.3, 4 e 5 cod. proc. civ. in
relazione all’art. 132 comma 2 n.4 e in relazione agli artt.
480 co. 2 cod. proc. civ. e 156 co.2 cod. proc. civ.. Con il
quesito conclusivo ex art. 366 bis cod. proc. civ. si chiede:
«dica la Suprema Corte di Cassazione se il Tribunale di Verona
abbia motivato correttamente e logicamente omettendo di tenere
distinta la differenza tra vizi di forma e vizi di sostanza
contenuti nell’atto di precetto in relazione a quanto disposto
dall’art. 156 cod. proc. civ.

e

se abbia correttamente

motivato in assenza della documentazione necessaria
rappresentata

da/

decreto ingiuntivo col numero corretto ed

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artt. 480 cc. 2 cod. proc civ. e 156 co.2 cod. proc. civ..

esatto».

3. I

due motivi si esaminano congiuntamente, atteso che

esprimono un’unica sostanziale doglianza, sia pure sotto i
plurimi profili di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod.
proc. civ., e cioè che il Tribunale non abbia rilevato la

decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’intimazione,
individuato con il n. 2801/02 non le era\(notificato.
A tal riguardo il Tribunale, preso atto dell’errore
nell’indicazione del numero d’ordine attribuito al decreto, ha
ritenuto che il precetto – siccome contenente la menzione sia
dell’ammontare della somma pretesa, sia delle parti, sia
ancora del provvedimento che nel corso del giudizio di
opposizione ne aveva disposto l’esecutorietà, oltre che della
data di apposizione della formula esecutiva – integrasse tutti
requisiti per la forma “semplificata” di notificazione
prevista dall’art. 654, comma 2 cod. proc. civ..
Questa la

ratio decidendi

della sentenza impugnata, il

ricorso non merita accoglimento.
3.1.

Prima di ogni altro rilievo occorre evidenziare

l’incompletezza e assoluta inadeguatezza dei quesiti richiesti
a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ. in
relazione ai nn.3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. e della
«chiara indicazione» richiesta dalla stessa norma in relazione
al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ..
Si rammenta che la formulazione del quesito di diritto di
cui all’art. 366

bis

cod. proc. civ. deve avvenire in modo

rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da

nullità del precetto nonostante l’opponente assumesse che il

ciò consegue che i motivi di ricorso fondati sulla violazione
di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono
essere sorretti da quesiti separati. Invero le Sezioni Unite
pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per
cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato

motivazione in fatto – hanno precisato che a tali effetti
occorre che il motivo si concluda con una pluralità di
quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al
fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato,
oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di
qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31
marzo 2009, n. 7770).
Nel caso di specie, parte ricorrente – pur prospettando con
ognuno dei motivi di ricorso plurimi profili di censura per
violazione della legge sostanziale e processuale e per vizio
motivazionale – ha formulato, a corredo di ciascuno di essi,
un unico “quesito”.
3.2.

In ogni caso né il primo, né il secondo “quesito”

rispondono ai rigorosi canoni elaborati da questa Corte in
relazione all’art. 366

bis

cod. proc. civ., secondo cui il

quesito di diritto, richiesto in relazione all’art. 360 n. 3 e
n. 4 cod. proc. civ. deve comprendere (tanto che la carenza di
uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del
ricorso: Cass. 30 settembre 2003, n. 24339) sia la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito; sia la sintetica indicazione della regola di diritto
applicata dal quel giudice; sia ancora la diversa regola di

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motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di

diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie ; mentre per il motivo di cui
all’art. 360 n.5 cod. proc. civ., «la chiara indicazione»
(c.d. quesito di fatto) richiesta dalla seconda parte
dell’art. 366

bis

cod. proc. civ., deve consistere in una

riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo «il fatto
controverso» in riferimento al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ma anche – se non soprattutto – «la
decisività» del vizio, e cioè le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (cfr. Sez. Unite, l ottobre 2007,
n.20603; Cass. ord., 18 luglio 2007, n.16002; Cass. ord. 7
aprile 2008, n.8897).
Nel

ricorso all’esame

nell’enunciazione di una

il primo quesito si
regula iuris

risolve

astratta e generica,

privalidonei riferimenti alla peculiarità della fattispecie e,
in definitiva, eccentrica rispetto al

decisum,

il quale si

fonda sul rilievo del carattere di specialità della forma
semplificata dell’art. 654 co. 2 cod. proc. civ. rispetto
all’art. 480 cod. proc. civ., oltre che nell’accertamento, in
fatto, della materialità e riconoscibilità dell’errore
contenuto in precetto.
Il secondo quesito presenta una forma ibrida, nella quale
non si rinviene né una sintesi autosufficiente della questione
di diritto sottoposta alla Corte, né la

«chiara indicazione»

necessaria in relazione al vizio motivazionale,
sostanzialmente rimettendo parte ricorrente a questa Corte di

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parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e

verificare la “correttezza” sotto il profilo logico-giuridico
della motivazione.
4. Anche

a

volere

prescindere

dalle

pur

assorbenti

considerazioni che precedono, il ricorso risulta, comunque,
manifestamente infondato alla luce della consolidata

cod. proc. civ. dispone che nell’esecuzione forzata promossa
in base a decreto ingiuntivo esecutivo non occorre una nuova
notificazione del decreto, ma è sufficiente che con l’atto di
precetto il debitore sia informato della conseguita
esecutorietà del medesimo decreto attraverso la citazione del
provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e
dell’apposizione della formula esecutiva, indipendentemente
dalla osservanza di prescrizioni formali nella loro
indicazione (Cass. 5 maggio 2009, n. 10294; Cass. 17 dicembre
2007, n. 26525; Cass. 30 maggio 2007 n. 12731).
La disposizione si pone come deroga a due principi generali
propri del processo di esecuzione: a) che l’esecuzione forzata
deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo
e del precetto (art. 479 cod. proc civ.); b) che (anche) il
decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l’esecuzione
forzata, deve essere munito della formula esecutiva (art. 475
cod. proc. civ.).
La giustificazione delie deroghe riposa nell’esigenza di
semplificare l’inizio del procedimento esecutivo, evitando una
inutile duplicazione della notifica del titolo – già avvenuta
ai fini della decorrenza dei_ termine per la proposizione
dell’opposizione

ed integrandola se il titolo in quel

giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’art. 654, co. 2,

momento non era ancora munito di esecutività, al fine di
mettere la parte intimata

d

conoscenza dell’esistenza dei

presupposti generali per l’esecuzione. Inoltre la legge non
stabilisce particolari formalità da osservarsi in maniera
vincolante, per acquisire questa conoscenza e si può ritenere

interpretato alla luce del principio di conservazione, e che
evita odiose lungaggini, risulta che essa sia stata comunque
realizzata (Cass. n.10294 del 2009 cit. in motivazione).
Ed è quanto è stato ritenuto dal Giudice

a quo,

pur tenuto

conto dell’errore in precetto, come riconosciuto dalla parte
opposta, attesa la completezza delle indicazioni contenute nel
precetto stesso che rendevano individuabile il titolo
esecutivo e davano contezza della sua esecutorietà.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012 come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
C 2.500,00 (di cui C 2.300,00 per compensi) oltre accessori
come per legge.
Roma 20 dicembre 2012

che essa sia stata conseguita quando dall’atto di precetto,

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