Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3571 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 18/10/2016, dep.10/02/2017),  n. 3571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13617-2010 proposto da:

FALLIMENTO C.G. in persona del Curatore pro tempore,

P.E., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11,

presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che li rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/2009 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato FUSO per delega dell’Avvocato

SALVINI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 25 novembre 1991, n. 1462/91 la CTP di Campobasso accoglieva il ricorso di C.G. e P.E. avverso l’avviso di accertamento n. 343/88 (in relazione al periodo d’imposta 1982), aventi ad oggetto IRPEF ed ILOR, in rettifica della dichiarazione congiunta dei sig. G. e P., ritenendo insussistenti le difformità contabili rilevate a loro carico dall’Ufficio e l’inattendibilità del sistema contabile contestata, con la conseguente determinazione del reddito da parte dell’Ufficio in via induttiva, anche con l’attribuzione alle cessioni di immobili poste in essere dall’imprenditore del valore risultante dalla rendita UTE capitalizzata.

A seguito dell’appello dell’Ufficio la CTR di Campobasso, sez. 2, con la sentenza n. 56/02/99 annullava la sentenza impugnata e riteneva legittimi gli accertamenti eseguiti.

Con sentenza della Corte di cassazione n. 20414/05 veniva annullata la sentenza della CTR di Campobasso n. 56/02/99, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17, 31, 37 e 43, e art. 101 c.p.c. concernente il mancato avviso dell’udienza alla parte P., con rinvio alla CTR.

La CTR di Campobasso, sez. 4, con la sentenza n. 27/04/09, in data 29 gennaio 2009 ha nuovamente accolto l’appello dell’Ufficio, che aveva riassunto il giudizio, e ritenuto legittimo l’avviso di accertamento n. 343/88 (in relazione al periodo d’imposta 1982), aventi ad oggetto IRPEF ed ILOR” in rettifica della dichiarazione congiunta dei sig. G. e P..

Il Fallimento ” C.G.” e P.E. in proprio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

A sostegno del ricorso i ricorrenti hanno dedotto otto motivi.

Hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e l’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

Si è costituito in giudizio l’Ufficio contestando integralmente le deduzioni degli appellanti, che avrebbero pedissequamente riproposto i motivi del ricorso in appello, peraltro attraverso mere contestazioni in fatto, chiedendo la conferma della sentenza d’appello.

Hanno depositato memoria i ricorrenti ribadendo la fondatezza dei motivi d’appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Osserva il Collegio che in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi – benchè l’art. 2729 c.c., comma 1, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, si esprimano al plurale – potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, purchè sia preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria. (Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014, Rv. 629325).

Orbene a parere della Corte il registro giornale è il documento le cui pagine sono preventivamente numerate e firmate dal responsabile e nel quale le singole partite sono iscritte “rigorosamente in ordine cronologico” per cui esso non può identificarsi con gli schedoni singoli. In realtà, il libro giornale è l’unico documento da cui poteva emergere una visione d’insieme o unitaria dell’attività dell’impresa; solo in esso il contribuente in applicazione di regole di diligenza e buona fede, deve iscrivere in esso i fatti che incideranno sulla contabilità dell’azienda. Pertanto una contabilità deve ritenersi irricostruibile o informe se da un altro documento contabile non risulti una visione complessiva della contabilità secondo un ordine cronologico; è evidente quindi che un documento a fogli scomposti non può integrare il registro neppure provvisoriamente.

Peraltro in materia di appalti di opere pubbliche in rapporto alle quali il requisito di forma è prescritto dagli artt. 35 e 54 del regolamento di contabilità dei lavori pubblici (R.D. 25 maggio 1895, n. 350) e discende, altresì, dalla stessa previsione normativa di una documentazione specificamente tipizzata dei fatti attinenti allo svolgimento dell’appalto. (Sez. 1, Sentenza n. 17702 del 02/09/2005, Rv. 587082).

In tema di accertamento del reddito d’impresa, in caso di irregolarità formali delle scritture contabili gravi, e ripetute da rendere inattendibili i dati in essa esposti, è legittimo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, il ricorso al metodo induttivo nonchè l’impiego, ai fini della determinazione dei maggiori ricavi, dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza (Sez. 5, Sentenza n. 1951 del 04/02/2015, Rv. 634165). In ogni caso l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata, come è avvenuto nel caso in esame con riferimento all’appalto, e al terreno, per citare gli elementi più vistosi della contestazione. (Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 24/09/2014, Rv. 632350).

Orbene nel caso in esame, nell’atto di accertamento risultano puntualmente smentiti tutti i motivi e gli elementi dedotti dalla contribuente per cercare di dimostrare l’erroneità dell’attività dell’Ufficio. In sostanza appare corretto, da parte del collegio, il giudizio espresso dalla Commissione regionale in ordine alla presenza, nelle determinazioni dell’ufficio, di dati coerenti, concordanti per la dimostrazione di una convergenza da fatti noti a fatti ignoti.

Peraltro l’appello svolto dai contribuenti è generico, con riferimento all’incidenza dei fatti accertati in sede penale, rispetto alla diversità delle norme di cui si è accertata la violazione. non essendosi confrontato criticamente con le deduzioni svolte dalla sentenza secondo grado che ha richiamato per relationem la motivazione analitica dell’atto di accertamento. Peraltro ai sensi dell’art. 654 (nell’ambito del giudizio tributario) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2; inoltre l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perchè il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale. (Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 11/03/2016, Rv. 639372).

Deve pertanto condividersi il giudizio formulato dalla CTP secondo il quale l’accertamento induttivo operato dall’ufficio appare coerente nei presupposti, in quanto fondato su presunzioni assistite dai requisiti indicati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39. La quantificazione a carico dei contribuenti è stata dunque correttamente effettuata sulla base del metodo induttivo adottato.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere respinto il ricorso dei contribuenti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso dei contribuenti e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Ufficio, liquidate le stesse in Euro 1500,00, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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