Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3571 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2022, (ud. 21/09/2021, dep. 04/02/2022), n.3571
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16282-2020 proposto da:
A.R., domiciliato in ROMA, VIALE CARSO, 63, presso lò
studio dell’avvocato ERNESTO ALIBERTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato DARVIN SILVESTRI;
– ricorrente –
contro
HARBOUR CLUB MILANO SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA, 141,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROSSI, rappresentata e difesa
dall’avvocato DAVIDE GIUSEPPE SPORTELLI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1596/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 16/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO
AMENDOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in seguito a rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 30697 del 2017, ha condannato Harbour Club Spa al pagamento in favore di A.R. delle retribuzioni dovute dal 1 febbraio 2007 al 31 agosto 2015, detratto l’aliunde perceptum, oltre accessori e spese;
2. i giudici d’appello, in relazione a quanto statuito dalla S.C. con la sentenza rescindente, hanno ritenuto che “il fatto sopravvenuto avente efficacia risolutoria del rapporto di lavoro è individuabile dal 1 giorno in cui il Sig. A.R. ha iniziato a percepire la pensione di vecchiaia”, considerando che “il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, con la naturale conseguenza che per poter ottenere la pensione di vecchiaia è necessario come requisito la cessazione di ogni attività di lavoro dipendente”;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con un motivo; ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale la società intimata;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
5. le parti hanno comunicato memorie;
6. preliminarmente va rilevata che, per mero errore materiale, la proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata formulata avuto riguardo al solo ricorso principale, stante l’indisponibilità del controricorso nel fascicolo consegnato al relatore;
7. pertanto il Collegio reputa necessario rinviare la causa a nuovo ruolo affiché venga valutata la possibilità di effettuare una proposta di definizione in questa Sezione anche avuto riguardo al ricorso incidentale.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022