Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3570 del 24/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3570 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 1825-2015 proposto da:
PRESTIGIACOMO

BENEDETTO,

PRESTIGIACOMO

DORIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE SANTA
TERESA 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIANCARLO GRECO giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
SCADUTO PAOLO;

– intimato avverso la sentenza n. 1454/2014 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 19/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

Data pubblicazione: 24/02/2016

udito l’Avvocato Giancarlo Greco difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti.

I FATTI E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” Nel 2012 Scaduto Paolo e l’Approdo di Scaduto Paolo s.n.c.

Benedetto e Prestigiacomo Doriana, quest’ultima legale rappresentante
della società convenuta, chiedendone la condanna alla restituzione di
alcun beni costituenti attrezzature del ristorante L’Approdo,
consegnati presso il ristorante Baaria di Palermo gestito dalla società
convenuta, amministrata da Doriana Prestigiacomo.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo che non
fossero stati sufficientemente individuati i beni né provata la
legittimazione passiva delle persone fisiche.
La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1454 del 19.9.2014
qui impugnata, accoglieva l’appello dello Scaduto e della società
L’Approdo, condannando sia la società Baaria che i Prestigiacomo di
persona alla restituzione dei beni richiesti.
Avverso la predetta sentenza Prestigiacomo Benedetto e Doriana
propongono cinque motivi di ricorso per cassazione.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto
controverso e decisivo della controversia, consistente nella
responsabilità personale della Prestigiacomo Doriana.
Con il secondo, deducono formalmente la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Ric. 2015 n. 01825 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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convenivano in giudizio la società Baaria s.r.1., nonché Prestigiacomo

Con il terzo, la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4, per essere andata
oltre rispetto alla causa petendi prospettata dalla stessa parte attrice,
avendo ravvisato un accordo diretto tra la Prestigiacomo e lo Scaduto,
neppure prospettato dalla controparte.
Anche con il quarto motivo deducono la nullità della sentenza, ex art.

eccezione di carenza di legittimazione passiva di Prestigiacomo
Doriana.
Infine, con il quinto motivo deducono la violazione di cui all’art. 360 n.
5 c.p.c., ovvero l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e
decisivo della controversia (la condanna personale di Benedetto
Prestigiacomo).
Il ricorso appare complessivamente inammissibile, non presentando i
singoli motivi, per differenti ragioni, i requisiti minimi di ammissibilità :
– quanto al primo, esso non fa innanzitutto riferimento alla formula
dell’art. 360 primo comma n. 5 attualmente vigente nella sua interezza
( il fatto cui si fa riferimento deve essere non soltanto decisivo, ma
essere stato oggetto di discussione tra le parti e poi non considerato dal
giudice in modo tale da svuotare completamente di sostanza la
motivazione). La critica è in effetti rivolta non verso una carenza
sostanziale di motivazione ma verso l’omesso esame di una eccezione
preliminare della Prestigiacomo, afferente al suo difetto di
legittimazione passiva, e quindi avrebbe dovuto essere ricondotta
all’interno dell’ipotesi di violazione di legge piuttosto che al vizio di
motivazione;
– quanto al secondo, non è neppure chiaro, dalla stessa formulazione
testuale del ricorrente, se egli abbia inteso denunciare il vizio di
motivazione o la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

Ric. 2015 n. 01825 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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360, primo comma, n. 4, in questo caso per omessa pronunzia sulla

- quanto al terzo, è totalmente mancante di autosufficienza. Anche
laddove si lamenti un vizio di ultrapetizione nella sentenza impugnata,
per aver il giudice di merito ampliato la causa petendi avversaria un fatto
(l’accordo personale tra la Prestigiacomo e Scaduto) neppure
prospettato, occorre suffragare il riferimento con sufficiente specificità

processuali, riportando allo scopo le conclusioni avversarie o i passi
delle difese avversarie dai quali si possa evincere che la prospettazione
delle proprie ragioni prescinda dal fatto preso in considerazione dal
giudice di merito;
– ugualmente vale il rilievo della carenza di autosufficienza, nonché
della violazione degli artt. 366, n. 6e 369 n. 4 c.p.c. per il quarto
motivo, laddove si lamenta l’omesso esame della eccezione di carenza
di legittimazione passiva della Doriana Prestigiacomo senza
precisamente indicare quando, all’interno di quale atto essa sia stata
formulata e se sia stata riproposta in appello, nonché senza indicare se
gli atti a cui si doveva far riferimento siano stati depositati dinanzi a
questa Corte ( v. Cass. S.U. n. 8077 del 2012: ” La parte che impugna una
sentena con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o
eccezione ha l’onere, per 17 principio di autosu zcien.za del ricorso, a pena di
inammissibilità, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udierka l’ha
formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi
la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell’art. 112
cod. proc. civ. un ” error in procedendo”, per il quale la Corte di cassa ione è
giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il
potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa
che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte

Ric. 2015 n. 01825 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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e non costringere la Corte ad un ricerca all’interno di tutti gli atti

- con il quinto motivo, infine, si deduce il vizio di insufficienza della
motivazione, non più autonomamente rilevante nella vigente e più
ristretta accezione del vizio di motivazione prevista attualmente
dall’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., pro tempore applicabile.
Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate
memorie da parte del ricorrente, ha condiviso i motivi in fatto ed in
diritto esposti nella relazione stessa.
Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimato.
Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine
previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi
atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, coma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 20/01/2016

IL PRESIDENTE

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di

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