Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3570 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3570 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
ARRU Giuliana (RRA GLN 37A51 B0461), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Matteo Mungari, presso lo studio del quale
in Roma, via Guido D’Arezzo n. 32, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici
di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 24 maggio 2012.

Data pubblicazione: 14/02/2014

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 27 maggio 2009

danna del Ministero della giustizia al pagamento dell’equa
riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, in relazione ai danni non patrimoniali subiti a causa della irragionevole durata di un giudizio civile, nel quale essa si
era costituita presso la Pretura di Ozieri il 17 febbraio
1988 e definito in appello nel marzo 2008;
che, non avendo il difensore della ricorrente notificato il ricorso con il pedissequo decreto ed avendo a tal
fine richiesto la rimessione in termini, l’adita Corte
d’appello, con decreto depositato il 24 maggio 2012, rigettava la istanza di rimessione in termini e dichiarava
il ricorso improcedibile;
che Giuliana Arru ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricors o.
Considerato

che deve preliminarmente rilevarsi che non

è di ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata pre-

la Corte d’appello di Roma, Giuliana Arru chiedeva la con-

senza, alla odierna pubblica udienza, del rappresentante
della Procura generale presso questa Corte;
che invero, l’art. 70, comma secondo, cod. proc. civ.,
quale risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 75

modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede
che il pubblico ministero «deve intervenire nelle cause
davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla
legge»;
che a sua volta l’art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n.
12, come sostituito dall’art. 81 del citato decreto-legge
n 69, al primo comma dispone che «Il pubblico ministero
presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in
tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi
alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di
cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile»;
che l’art. 376, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che «Il primo presidente, tranne quando ricorrono le
condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi
ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di consiglio»;

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

che, infine, l’art. 75 del già citato decreto-legge n.
69 del 2013, quale risultante dalla legge di conversione
n. 98 del 2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione dell’art. 70, secondo comma, del codice di ri-

e 390, primo comma, del medesimo codice, per adeguare la
disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della partecipazione del pubblico ministero alle udienze che
si tengono dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo comma, al secondo comma ha stabilito che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi
dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di
fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», e cioè a far data dal 22 agosto 2013;
che, ad avviso del Collegio, l’esplicito riferimento
contenuto sia nell’art. 76, comma primo, lett. b), del
r.d. n. 12 del 1941 (come modificato dall’art. 81 del decreto-legge n. 69 del 2013), sia nell’art. 75, comma 2,
citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta sezione (e cioè quella di cui all’art. 376, primo comma, cod.
proc. civ.), consente di ritenere non solo che la detta
sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerali
anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si

to, e la modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma,

tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la
partecipazione del pubblico ministero;
che rimane ovviamente impregiudicata la facoltà
dell’ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sen-

ravvisi un pubblico interesse;
che, nel caso di specie, il decreto di fissazione
dell’udienza odierna è stato emesso in data 25 settembre
2013, sicché deve concludersi che l’udienza pubblica ben
può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al quale pure copia integrale del
ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un interesse
pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ.;
che, ciò premesso, il Collegio rileva che l’unico motivo di ricorso pone una questione – quella della rinnovabilità del termine fissato dal presidente della Corte
d’appello per la notifica del ricorso di cui all’art. 2
della legge n. 89 del 2001 e del decreto di fissazione
dell’udienza – che attualmente è ancora all’esame delle
Sezioni Unite di questa Corte;
che appare dunque opportuno disporre il rinvio della
causa a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della
decisione delle Sezioni Unite sulla detta questione.

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si dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., e cioè ove

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il

9 gennaio 2014.

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