Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3570 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/02/2020, (ud. 28/06/2019, dep. 13/02/2020), n.3570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6519-2016 proposto da:

GLOBAL STARNET LIMITED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio n’avvocato MICHELE PROCIDA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE

MILETO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta

difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 4457/2015 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 29/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. D’ADRIA GIUSEPPE.

Fatto

RILEVATO

che:

A seguito di indagine da parte dea Guardia di Finanza era emesso l’avviso di accertamento n. 85 /2010 da parte della Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito AAMS) per l’anno 2005 nei confronti della Bplus Giocolegale limited (ora Global Starnet limited),quale responsabile per preu non versato, per l’importo di 1353,80 oltre sanzioni ed interessi e spese di notifica relativamente all’uso illecito di apparecchi da intrattenimento rientranti nella tipologia di cui all’art. 110 TULPS, comma 6.

La pretesa fiscale sottesa all’accertamento, traeva origine dal verbale di sequestro redatto dalla Guardia di Finanza che aveva accertato che gli apparecchi di gioco collocati presso l’esercizio commerciale Caffè Chalet di Z.Y. ec. sas, riconducibili alla tipologia di cui al dell’art. 110 TULPS, comma 6, lett a), non erano conformi alle prescrizioni di legge in quanto erano scollegati alla rete.

Avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso presso la commissione tributaria provinciale la società ingiunta, la quale, in particolare, assumeva la non imputabilità del debito tributario al concessionario, dovendosi ritenere invece, ai sensi del D.L n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2 il gestore l’unico responsabile delle asserite somme non incassate a titolo di maggiore Preu.

La AAMS resisteva all’opposizione.

Con sentenza n. 11970/31/2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso.

Tale decisione era impugnata dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli assumendo che nel 2005 secondo la disciplina del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 comma 13 il concessionario di rete era il solo responsabile del pagamento del Preu. La Commissione regionale del Lazio con sentenza n. 4457/1/2015 accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle Dogane.

Propone ricorso in Cassazione la Global Starned limited, affidandosi ad un unico complesso motivo e cioè:

violazione e falsa interpretazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39 quater, comma 2 quale introdotto dalla L. n. 296 del 2006 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Resiste con controricorso, tramite l’avvocatura dello Stato, l’Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli (successore ex lege della AAMS), concludendo per la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che

Con l’unico motivo dedotto, il ricorrente denuncia violazione e falsa interpretazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39 quater, comma 2, quale introdotto dalla L. n. 296 del 2006 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Dalla sentenza di appello si evince che pacificamente la vicenda ha per oggetto non già pagamento da parte della concessionaria, odierna ricorrente, del “semplice” prelievo unico erariale sulle somme relative alle giocate effettuate e registrate dalla rete telematica, bensì il pagamento, da parte della medesima concessionaria, del “maggior” prelievo unico erariale sugli importi relativi alle giocate effettuate ma non comunicate per via telematica. Il giudice di appello perviene alla conclusione della fondatezza della pretesa erariale in quanto sussisterebbe la responsabilità del concessionario non solo per il “semplice” prelievo unico erariale (relativo alle giocate regolarmente registrate), ma anche nel caso di recupero del “maggior” prelievo unico erariale a seguito di occultamento delle giocate. Il collegio intende aderire a tale tesi, volendo peraltro dare continuità al principio già espresso con l’ordinanza del 21-2-2019 n. 5093, secondo cui il legislatore aveva attribuito al concessionario di rete la responsabilità esclusiva per il pagamento del preu. Come dispone il D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 13, nel testo applicabile ratione temporis, “agli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 TULPS, comma 6,… collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato nella misura del 13,5 per cento delle somme giocate…”, sicchè l’imposta, il PREU, investe la totalità dei giochi effettuati e delle relative somme.

Pertanto, in ogni caso di utilizzo illecito delle apparecchiature, ossia con interventi tali da determinare la trasmissione telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ma anche con la loro messa in opera senza il nulla osta, si verifica che il prelievo viene corrisposto solo per una parte delle giocate, mentre per le altre viene evaso. E’ chiaro infatti che ove difetti la trasmissione dei dati, per qualsiasi motivo, al creditore del tributo è manifestata una base imponibile inferiore a quella reale e conseguentemente versato un tributo la cui misura è determinata in modo infedele, in tal modo sottraendolo in parte ad imposizione. Ne deriva, quindi, che l’imposta è unica, integrando il cd. maggior PREU solo l’importo pur sempre dovuto, anche se non dichiarato e quindi evaso. La disposizione specificamente individua il soggetto passivo d’imposta nel “soggetto al quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta”, ossia nel concessionario di rete; questi, in relazione al ruolo ricoperto, è colpito dall’obbligo di versare il PREU complessivo maturato. Nella vicenda in capo al concessionario di rete, dunque, la disciplina ratione temporis applicabile configura due ragioni in forza delle quali il tributo è dovuto: la prima, in via principale, alla condizione della mancata identificazione dell’autore dell’illecito; la seconda, in via di solidarietà, incondizionatamente.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente va anche sottolineato che trova applicazione la disciplina vigente alla data dell’illecito secondo la contestazione in armonia al principio del tempus regit actum non potendosi alle successive disposizioni richiamate riconoscersi natura interpretativa o, comunque, di esplicitazione di precetti normativi già in vigore, stante l’assenza di elementi letterali che depongano in tal senso.

Nè è pertinente il richiamo al principio della retroattività della

legge più favorevole per il contribuente, previsto dall’art. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, solo con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie.

Comunque la nuova disciplina invocata dal ricorrente non avrebbe modificato l’esito della lite. In base al presupposto di imposta del tributo, rappresentato dalla gestione e l’esercizio del gioco tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro, il legislatore ha inteso assicurare il gettito derivante dalle giocate (peraltro inserito nel bilancio dello Stato e quindi diretto a soddisfare preminenti interessi pubblici)considerando responsabili del tributo oltre al concessionario anche ulteriori soggetti in relazione ai quali è possibile configurare una posizione di garanzia e controllo in ordine al corretto utilizzo degli apparecchi (per esempio gli impresari in cui sono collocati gli apparecchi) e, conseguentemente, alla corretta trasmissione dei dati relativi alle giocate.

Nè incide sulla regolarità della pretesa fiscale la circostanza che l’accertamento non sarebbe stato notificato agli altri corresponsabili in solido. La giurisprudenza di questa Corte, (a partire dalla pronuncia delle SS.UU. 2580/1973) è orientata nel ritenere applicabili, all’obbligazione tributaria le regole civilistiche in tema di solidarietà, con la conseguenza che il riferimento alla pluralità dei rapporti obbligatori consente pacificamente che ciascuno di essi abbia vicende diverse da quelle degli altri. I principi di fondo della disciplina civilistica trovano, dunque, applicazione anche nel diritto tributario nel senso che l’atto impositivo produce così effetti soltanto nei confronti dei soggetti cui è stato notificato, essendo irrilevante la mancata notifica agli altri corresponsabili.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento loco, delle spese processuali liquidate in Euro 1000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposi processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 13 febbraio 202

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA