Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3570 del 13/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3570 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 16271-2007 proposto da:
CHIESA SANDRO

FRANCO

01135160537,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. B. VICO 31, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresenta

e

SCOCCINT

difende

ENRICO,

unitamente

che

lo

all’avvocato

BASTIANINI PAOLO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2012

contro

2174

BOTTAI GRAZIA;
– intimata –

sul ricorso 19354-2007 proposto da:

Data pubblicazione: 13/02/2013

BOTTAI GRAZIA BITGRZ65S54C705U, titolare e legale
rappresentante della DITTA PUNTO EDILE DI GRAZIA
BOTTAI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato
BOTTAI ENRICO, che la rappresenta e difende

delega in atti;
– ricorrente contro

CHIESA SANDRO FRANCO;
– intimato

avverso la sentenza n. 122/2007 del TRIBUNALE di
GROSSETO, depositata il 01/02/2007, R.G.N. 1580/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato ENRICO BOTTAI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
raccoglimento del ricorso principale e per
l’inammissibilità del ricorso incidentale.

2

unitamente all’avvocato BIANCHINI MARCELLO giusta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 01.02.2007, il Tribunale di
Grosseto, in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione
proposta da Grazia Bottai nei confronti di Franco Sandro
Chiesa avverso la procedura mobiliare intrapresa dall’opposto

8.179,39 per spese giudiziali, ha dichiarato l’insussistenza
del diritto dell’opposto di procedere ad esecuzione forzata
per carenza di titolo esecutivo e lo ha condannato al
pagamento delle spese processuali; ha rigettato, invece, la
domanda di risarcimento formulata

ex

96 cod. proc. civ.

dall’opponente.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Franco Sandro Chiesa, svolgendo un unico motivo.
Ha resistito Grazia Buttai, depositando controricorso e
svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad unico
motivo.
Parte resistente, dopo le conclusioni del P.G., ha anche
depositato osservazioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre dar atto della riunione

ex

art.335 cod. proc. civ. dei ricorsi proposti in via principale
e incidentale avverso la stessa sentenza.
2.1.

La sentenza, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ.,

nel testo, qui applicabile, modificato dall’art. 14 legge n.
52 del 2006 e antecedente all’art. 58 legge n.69 del 2009 (che

ha reso nuovamente appellabili

le sentenze emesse

ex art. 616

cod. proc. civ.) non e impugnabile, per cui è ammissibile il

presso lo stesso Tribunale per il recupero di un credito di E:

ricorso per cassazione ex arti. 111 Cost in relazione a tutti i
motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (art. 360 ult.
comma cod. proc. civ.).
1.2.

Inoltre,

avuto riguardo alla data della pronuncia

della stessa sentenza, è applicabile’401al’art. 366

bis

cod.

dell’art. 27, comma 2 del cit. d. Lgs. n. 40 del 2006 ai
ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli
altri provvedimenti pubblicali a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza
che rilevi la sua abrogazione, a far tempo dal 4 luglio 2009,
ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma l,
lett- d), in forza della disciplina transitoria dell’art. 58
di quest’ultima (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio
2012, n. 1191).
1.3.

In particolare è stato evidenziato che in un sistema

processuale che già prevedeva la redazione del motivo con
l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del
disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. prima parte
consiste nell’imposizione, al patrocinante che redige il
motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della
censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta
del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della
funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. ord.
21 luglio 2008, n.20409 e più di recente Cass. 5 luglio 2011,
n. 14771). In sostanza il cd. quesito di diritto deve essere
formulato in termini tali per cui dalla risposta – negativa od
affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco

proc. civ., atteso che la norma resta applicabile in virtù

l’accoglimento od il rigetto del gravame; con la conseguenza
che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto
quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in
modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi
d’impugnazione (Cass. civ., Sez. Unite, 5 gennaio 2007,

quesito inconterente o che si risolva in un’enunciazione di
carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione
sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla
fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta
utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o
integrare il primo con il secondo (Cass. civ., Sez. Unite, Il
marzo 2008, n.6420) o che sia formulato in modo implicito, si
da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal
giudice; come pure è inammissibile il quesito che si risolve
in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già
presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di
risolvere il caso sub iudice (Cass. civ. Sez. Unite 2 dicembre
2008, n.28536).
2. Orbene in applicazione dei suddetti criteri, occorre dire
che l’unico motivo di ricorso principale all’esame,
denunciante violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in
relazione all’art. 282 cod. proc. civ., è corredato da un
quesito

(«dica la Suprema Corte se le sentenze di primo grado

di accertamento e/o costitutive siano provvisoriamente
esecutive limitatamente al capo di condanna alle spese di

n.36), dovendosi assimilare alla mancanza del quesito il

giudizio»)

assolutamente

inadeguato,

perché difetta del

requisito essenziale della specifica, diretta ed
autosufficiente formulazione di un interpello alla Corte di
cassazione sull’errore di diritto asseritamente commesso dai
giudici del merito e sulla corretta applicazione della norma

parte ricorrente si è sottratta all’onere imposto dal cit.
art.366

bis

c.p.c. di sottoporre alla Corte una propria

finale, conclusiva, valutazione della dedotta violazione della
legge processuale o sostanziale, sulla cui correttezza
sollecitare «il sì o il no» di questo Giudice di legittimità.
3. Dal canto suo il ricorso incidentale – denunciante
violazione o errata applicazione

di norme di diritto in

relazione all’art. 96 cod. proc. civ.
necessario

momento

di

sintesi,

è totalmente privo del
richiesto

a

pena

di

inammissibilità dall’art. 366 bis cit..
Per completezza si precisa che le “osservazioni scritte”,
depositate ai sensi dell’art.379 co. 4 cod. proc. civ. da
parte resistente, lungi dal contenere osservazioni sulle
conclusioni del P.G., espongono considerazioni estranee ai
motivi dei ricorsi e fanno riferimento

a

documentazione che

non risulta depositata e notificata ai sensi dell’art.372 co.
2 cod. proc. civ..
In

conclusione entrambi

i

ricorsi

vanno dichiarati

inammissibili.
La reciproca soccombenza impone la compensazione delle
spese dei giudizio di legittimità.
P.Q.M.

6

quale proposta nella specie dalla ricorrente. In tale modo

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, Ti dichiara
entrambi inammissibili; compensa interamente tra le

parti

le

spese del giudizio di legittimità.

Roma 20 dicembre 2012

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