Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3570 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 04/02/2022), n.3570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE l

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13229-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA

MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 2902/2018 del TRIBUNALE di LATINA,

depositato il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 19.11.19, il tribunale di Latina ha accertato il diritto dell’assistita in epigrafe dell’esenzione al ticket sanitario in presenza del 67% di invalidità, e posto a carico dell’INPS le spese di lite e di ctu.

Avverso tale decreto ricorre l’INPS per un motivo, che richiama gli artt. 91, 922, 113,116,152 att. c.p.c., e l’art. 2697 c.c., e lamenta l’imposizione dell’onere delle spese sebbene totalmente vittorioso. L’assistita è rimasta intimata.

Il Collegio, ritenuto che non ricorrono le condizioni di legge per la pronuncia in Sesta Sezione, dispone rimettersi gli atti alla sez. IV Lavoro.

P.Q.M.

Il Collegio dispone rimettersi gli atti alla sez. IV Lavoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

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