Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 357 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. un., 13/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 13/01/2010), n.357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(1) TELRA Elektronic Sanayi ve Ticaret A.S., con sede in (OMISSIS),

in persona dei legali rappresentanti;

(2) PRO-ESK Dis Ticaret A.S., con sede in (OMISSIS), in persona dei

legali rappresentanti;

(3) ELEKTROTEM ELEKTRONIK ALETLER Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi,

con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, tutte

di nazionalità (OMISSIS) ed elettivamente domiciliate in Roma alla

Via della Balduina n. 120/5 presso lo studio dell’avv. AULETTA

FERRUCCIO che le rappresenta e difende, insieme con gli avv. Fabio

E. ZICCARDI e Lelio della PIETRA, in forza della “procura in data 18

novembre 2008 ricevuta dal notaio Ozcan Bayramoglu, di Beyoglu,

Istanbul, con Apostilla del 19 ottobre 2008, apposta dalla

Prefettura (Kaymakam) di Sisli”;

– ricorrenti –

contro

(1) s.p.a. FORMENTI SELECO, in persona del commissario straordinario,

elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Cavour n. 17 presso lo

studio dell’avv. BARUCCO FERDINANDO insieme con l’avv. Paolo

PISCITBLLO che la rappresenta e difende in forza della procura

speciale rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

(2) BEKO ELEKTRONIC A.S., (3) RAM DIS TICARET A.S., (4) BEKO PLC e

(5) BEKO ELECTRONICS ESPANA S.L., tutte elettivamente domiciliate

nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli, in questa

città alla Piazza Libero Bovio n. 22 presso gli avv. Lucio BOVE,

Laura BOVE e Giancarlo PORZIO, che le rappresentano e difendono;

(6) VESTEL ELEKTRONIC SANAYI VE TICARET A.S., (7) VESTEL DIS TICARET

A.S., (8) VESTEL KOMINIKASYON SANAYI VE TICARET A.S., (9) VESTEL DIS

TICARET ANONIM SIRKETI EGE SERBEST BOLGESI SUBESI, (10) VESTEL

HOLLAND B.V., (11) VESTEL IBERIA S.L. e (12) VESTEL ITALY s.r.l.,

tutte elettivamente domiciliate nel giudizio pendente innanzi al

Tribunale di Napoli, in questa città alla Via Andrea d’ Isernia n.

4 presso gli avv. Adamo DE RINALDIS e Paolo POLLICE, che le

rappresentano e difendono;

(13) IZMIR ELEKTRONIC SANAYI VE TICARET A.S., con sede in (OMISSIS)

– intimate –

Per regolamento preventivo della giurisdizione relativamente al

giudizio pendente tra le parti innanzi al Tribunale di Napoli.

La Corte letto il ricorso con il quale la TELRA Elektronic Sanayi ve

Ticaret A.S., la PRO-ESK Dis Ticaret A.S. e la ELEKTROTEM ELEKTRONIK

ALETLER Sanayi ve Ticaret Limited irketi – convenute (con atto di

citazione notificato nel gennaio 2006), insieme con le altre

società indicate in epigrafe, dalla s.p.a. FORMENTI SELECO (in

amministrazione controllata) innanzi al Tribunale di Napoli per il

risarcimento dei danni risentiti da “atti di commercio (importazioni

di apparecchi TV a colori in Italia) costituenti dumping” –

chiedono, con la rifusione delle spese, di “dichiarare il difetto

della giurisdizione italiana” nei loro confronti (a) “per

insussistenza dei fatti indispensabili, ai sensi dell’art. 5, comma

3, della Convenzione di Bruxelles, a radicare in Italia la

giurisdizione” e (b) “per mancanza di allegazione di alcuna

connessione propria e comunanza di causa petendi” con le “azioni

asseritamente compiute dalla diverse parti convenute”, tale da

“consentire” di fissare (art. 6, comma 1 della stessa Convenzione)

la giurisdizione “nel domicilio di una di esse”, adducendo:

(1) “sul difetto di giurisdizione secondo le norme della Convenzione

di Bruxelles”, che:

“la giurisdizione sussiste ove vi siano atti o fatti… qualificabili

ai sensi delle norme che pongono… i criteri di collegamento

giurisdizionale”;

– “al fine di effettuare tale qualificazione, tipica dell’attività

internazionalprivatistica anche nella sua parte processuale,

l’indagine deve estendersi anche al merito, sia in sede ordinaria

che… di regolamento” (Cass., un., 19 maggio 2004 n. 9532);

– “la valutazione della sussistenza della giurisdizione non potrà

sfuggire… ad un esame degli elementi di fatto della controversia,

e pertanto di quella tra la… attrice ed esse TELRA, PRO-EKS ed

ELEKTROTEM, sulla base dei rilevanti documenti già prodotti…

proprio dalla SELECO”;

– “questo esame… esclude la sussistenza di ogni… collegamento tra

la giurisdizione italiana” ed esse “odierne ricorrenti”;

(2) “sulla giurisdizione in materia di concorrenza sleale” (art. 5,

n. 3, Convezione di Bruxelles), che:

“secondo l’attrice la giurisdizione italiana sussisterebbe;…

perchè in Italia si sarebbe verificato l’evento dannoso posto a

fondamento dell’azione…, avente come causa petendi atti di

concorrenza sleale…�;

– “nei confronti” di esse TELRA, PRO-EKS ed ELEKTROTEM “non è

allegato nessun atto di sleale concorrenza commesso in (OMISSIS),

nè si dice che esse abbiano concorso con altre nella realizzazione

del medesimo evento dannoso”: “le uniche vendite dichiarate

rilevanti”, “provate dall’attrice”, infatti, “sono state effettuate

da altri soggetti”;

– la giurisdizione italiana non è è neppure “in virtù delle

affermazioni dell’attrice secondo cui la concorrenza sleale si

sarebbe concretata nella violazione di norme doganali comunitarie” –

“effettuata dichiarando come di fabbricazione turca merci

(televisori a colori) che tali non potevano dirsi, per la presenza

in essi di componente rilevante… proveniente da Paesi ((OMISSIS))

assoggettati a dazi antidumping” – in quanto “la sussistenza di tale

azione e quindi… dell’effetto, è espressamente esclusa” dal

“Rapporto OLAF del 25 maggio 2004 n. 07232” (“unico… elemento di

prova addotto dall’attrice”) e, “prima ancora”, dalla “denuncia

all’OLAF dei produttori Europei di televisori a colori, riuniti

nell’associazione olandese IRTP” (“uno di tali produttori è proprio

la SELECO”);

– questa, insieme con “altre produttrici”, nella denunzia del 12

settembre 2001 ha scritto che “il Gruppo PROFILO”, formato da esse

tre ricorrenti, “non teneva comportamenti contrari alla legge

comunitaria, fornendo anche, nel corpo della denunzia, i dettagli

sulle produzioni, dai quali si deduce direttamente tale fatto vero”:

“alla pag. 3 della denunzia all’OLAF, sottoscritta anche dalla

SELECO, si elencano i fornitori del tubo catodico montato sui

televisori di fabbricazione Profilo … come segue Ekranas

Matsushita Orion Videocolor”, quindi “società… (OMISSIS), tutte

estranee all’area… di provenienza doganalmente illecita” (“alla

pag. 3 dell’originale e 4 della traduzione” si legge apparently

fraud by Profilo Telra is absentossia da quanto sopra risulta che

non vi è frode da parte di Profilo Telra)”;

– la giurisdizione italiana non può essere affermata neppure in base

alla “decisione della Commissione Europea del 28 settembre 2001 che,

secondo la prospettazione di SELECO, attribuirebbe a tutti i

produttori turchi la pratica di definire (OMISSIS) televisori a

colori con la componente rilevante (il tubo catodico) di provenienza

non nazionale” avendo “la stessa parte attrice… dichiarato nella

sua denunzia contro altri che il Gruppo Profilo non commetteva frodi

doganali comunitarie”: non è vero, quindi, quanto affermato

dall’attrice secondo cui “l’illecito commesso” da esse convenute

“consisterebbe nell’avere venduto in Italia televisori fabbricati

con componenti costruiti nelle nazioni asiatiche… per le quali

esistevano dazi doganali”;

– “il fatto che giustificherebbe la giurisdizione” (“importazione nel

territorio di merci con componenti rilevanti provenienti da cinque

paesi sospetti”) “non sussiste per dichiarazione della stessa parte

attrice”;

– queste sezioni unite (ordinanza 11 febbraio 2003 n. 2060, ribadita

da Cass., un., 27 febbraio 2008 n. 5090) “hanno già escluso di

considerare utile ai fini dell’attribuzione della giurisdizione il

luogo ultimo degli effetti patrimoniali della condotta dannosa,

cioè la sede del danneggiato”;

(3) “sulla giurisdizione per connessione” (art. 6, comma 1,

Convenzione) – per la cui sussistenza “occorre che la connessione

tra le domande vi sia per l’oggetto o per il titolo, per essere

decise nello stesso processo” (Cass., un., ord. 27 febbraio 2008 n.

5090), ovverosia che “vi sia connessione in senso proprio” (Cass.,

un., 21 giugno 2006 n. 14287) – che:

– “parte attrice non ha mai… indicato gli elementi che creerebbero

una connessione tra la domanda contro loro tre… e quella contro

l’unica società italiana convenuta” (“la VESTEL ITALY s.r.l….

appartenente ad uno degli altri due Gruppi evocati in giudizio”) “se

non che esse sono società di nazionalità turca che producono

televisori”;

– la causa petendi indicata nella memoria (“la Decisione della

Commissione del 28 settembre 2001… si riferisce anche alle

società del gruppo Profilo”) è “del tutto diversa da quella fatta

valere nei confronti delle altre società…, appartenenti ai gruppi

VESTEL e BEKO… nei confronti delle quali… la causa petendi è

data dalla inserzione nei prodotti di componenti provenienti da

Repubblica Popolare Cinese….”: “l’OLAF… non ha indagato su esse

ricorrenti” perchè “l’attrice non ha chiesto di farlo”;

(4) “su altri eventuali criteri di giurisdizione”, che “si

uniformano, e non discutono” l’irrilevanza affermata dalla SELECO

nelle memorie depositate nel giudizio di merito;

letto il controricorso con cui la s.p.a. FORNENTI SELECO chiede il

rigetto dell’avverso ricorso, con rifusione delle spese, osservando:

(a) “l’accertamento dell’esistenza della giurisdizione italiana va

compiuto in relazione all’oggetto della controversia e non

presuppone la prova dei fatti di causa che attiene al giudizio di

merito”;

(b) essa società ha “già ampiamente provato che le società del

gruppo PROFILO hanno compiuto gli atti di concorrenza sleale di cui

al presente giudizio” atteso che “la decisione della Commissione del

28 settembre 2001”.

(1) “si riferisce anche alle società del gruppo PROFILO” e (2) “è

successiva” ai documenti che, secondo le ricorrenti, proverebbero la

loro “estraneità agli atti di concorrenza sleale”;

lette le memorie depositate dalla s.p.a. FORMEMTI SELECO il primo

dicembre 2009 e dalle tre ricorrenti il 9 dicembre 2009;

lette le conclusioni (in favore della giurisdizione del giudice

italiano) rassegnate dal P.M.;

sentite le difese delle stesse parti costituite;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 dicembre

2009 dal Cons. dr. Michele D’ALONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

– per la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3, comma 2, (“riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”) la “giurisdizione” italiana “sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.

– ai sensi dell’art. 5, n. 3, di detta Convezione (contenuto nella sezione 2 proprio del titolo II) “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente… in materia di delitti o quasi – delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”;

– “l’oggetto della Convenzione non è quello di unificare le norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi Stati contraenti, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell’ambito delle relazioni tra gli Stati contraenti e di facilitare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (v. sentenza 15 maggio 1990, causa C-365/88…)” (Corte Giustizia CE, 7 marzo 1995, C-68/93);

la “regola di competenza speciale sancita all’art. 5, punto 3, della Convenzione” – costituente “eccezione” al “principio generale” della “competenza giurisdizionale dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il convenuto” che regola il “sistema normativo della Convenzione” -, “la cui scelta dipende da un’opzione dell’attore”, “trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto fra una data controversia e i giudici diversi da quelli dello Stato del domicilio del convenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a detti giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale” (Corte Giustizia CE, III, 27 ottobre 1998, C-51/97, la quale richiama le sue decisioni “11 gennaio 1990, causa C-220/88…; 7 marzo 1995, causa C-68/93…; 19 settembre 1995, causa C-364/93”);

– l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” contenuta nel n. 3 dell’art. 5 della Convenzione deve essere intesa (Corte giustizia CE: II, 10 giugno 2004, C-168/02; 19 settembre 1995, C-364/93) nel senso che “essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di tali due luoghi”, quindi (ordinanze di queste sezioni unite 17 dicembre 2007 n. 26479, 13 dicembre 2005 n. 27403, 10 luglio 2003 n. 10896, tra le recenti) sia il luogo “in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante denunciato dall’attore, sia quello, eventualmente diverso, in cui lo stesso attore ha subito inizialmente il danno causato da quel comportamento”;

– nel caso, le ricorrenti, nel ricorso a questa Corte, non contestano la sussistenza di siffatto criterio di collegamento sub specie di individuazione del “luogo” detto ma negano in radice la commissione, da parte loro, della specifica attività (“quasi delitto”) di “concorrenza sleale” addotta da controparte;

tale negazione, nella sostanza, è fondata su quanto (“apparently fraud by Profilo Telra is absent ossia da quanto sopra risulta che non vi è frode da parte di Profilo Telra) la s.p.a. FORMENTI SELECO ha scritto (insieme con “altre produttrici”) nella denunzia del 12 settembre 2001;

– siffatta negazione, però, all’esito dell’autonomo e diretto apprezzamento delle acquisizioni istruttorie afferenti le specifiche rilevanti circostanze fattuali emergenti dagli atti del processo apprezzamento consentito a questa Corte siccome “giudice anche del fatto” quanto alle questioni di giurisdizione cfr., tra le recenti, Cass., un., 2 aprile 2007 n. 8095 (“pertanto hanno il potere di procedere direttamente all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice del merito”), che ricorda “Cass. S.U., 22 luglio 2002, n. 10696”; già: un., 19 febbraio 1999 n. 79) si palesa del tutto infondata in base a quanto si legge nella decisione “notificata con il numero C(2001) 2916” della Commissione della Comunità Europea, data il 28 settembre 2 001, specificamente adottata per la “difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità Europea” (“importazioni… oggetto di dumping pregiudizievole, di apparecchi riceventi per televisori, a colori,… originari dalla Turchia o esportati da tale paese”); negli afferenti “considerando” di tale “decisione”, infatti, si legge:

“(5) Nell’aprile 2000, sono stati avviati… due riesami relativi alle misura antidumping da applicare alle importazioni di televisori a colori originarie dalla (OMISSIS)”;

“(7) La Commissione.. ha realizzato visite di verifica nelle sedi delle seguenti società”: “b) Produttori esportatori e società di vendita collegate in Turchia”: “Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A (comprese le società di vendita collegate PRO-EKS Dis Ticaret A…, Elektrotem Elektronik Aletler…)”;

“(11)… si è stabilito che l’origine di tutti i televisori a colori esportati nella Comunità” (nel “periodo dell’inchiesta”) “non era turca” perchè i “paesi di origine di tali televisori esportati nella Comunità si sono rivelati essere i paesi soggetti ai riesami di cui al considerando 5”;

“(12)… non esistono TTC” (ovverosia “tubi catodici per televisori a colori, costituenti, giusta il considerando n. 12, “almeno il 35% del prezzo franco fabbrica del televisore a colori”) “prodotti in Turchia, questi erano tutti importati… l’esame dell’origine ha concluso che l’origine dei televisori a colori esportati dalla Turchia durante il periodo dell’inchiesta corrispondeva all’origine dei TTC usati in fase di montaggio”;

– l’univoco accertamento, contenuto nella decisione della Commissione, del fatto – integrante indubbiamente il criterio di collegamento richiesto dal riprodotto art. 5, n. 3, della Convezione di Bruxelles – che tutti i televisori esportati dalla Turchia nel territorio degli stati membri della comunità Europea non potevano considerarsi prodotti in Turchia perchè in questo paese non veniva prodotto il componente essenziale costituito dal TTC, non è affatto inficiato o reso irrilevante:

(a) dalla mera circostanza che nella denunzia presentata all’OLAF la spa FORMENTI SELECO abbia affermato che “apparently fraud by Profilo Telra is absent”, trattandosi di mera dichiarazione di (evidentemente errata) scienza (nella cui valutazione assume valore significativo l’avverbio apparently, che vuole dire, piuttosto, apparentemente e non, tanto, da quanto sopra risulta), non certo di una dichiarazione di volontà (peraltro del tutto irrilevante ai fini dell’esercizio dei poteri di verifica della Commissione Europea);

(b) dal fatto (evidenziato dalle ricorrenti nella memoria depositata) che con la richiamata sua decisione la Commissione abbia “chiuso il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori… originari dalla Turchia”, essendo quella decisione fondata (giusta l’ultimo considerando) unicamente sulla “prassi coerente della Comunità” di “imporre misura antidumping solamente a prodotti originari di un paese terzo” in base ad un “criterio… seguito anche in inchieste precedenti relative a importazioni dello stesso prodotto”, quindi per un “criterio” (“solamente a prodotti originari di un paese terzo”) che non esclude affatto la ipotizzatile sussistenza dell’evento dannoso lamentato dalla s.p.a. FORMENTI SELECO per i fatti oggettivi (“l’origine di tutti i televisori a colori esportati nella Comunità non era turca”) constatati dalla stessa Commissione, idonei a produrre quell’evento e, quindi, a radicare la giurisdizione del giudice italiano;

– questa, inoltre ed infine, non può essere esclusa in base al principio – secondo cui per “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, che costituisce “il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione” in “in materia di delitti e quasi delitti”, deve intendersi “sia quello in cui è stata compiuta l’azione che ha provocato il danno, che quello in cui il danno si è verificato”, “con la precisazione che, per quest’ultimo, deve aversi riguardo al solo danno iniziale e non anche ai danni conseguenti, assumendo rilevanza esclusivamente il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata (Cass. Sez. Unite, 13/12/2005, n. 27403; Sez. Unite, 05/05/2006, n. 10312)”) -, affermato da queste sezioni unite nella recente ordinanza n. 11532 del 19 maggio 2009 (specificamente richiamata dalle ricorrenti ancora nelle memorie), perchè, tenuto conto del tipo di responsabilità (concorrenza sleale) addebitata anche alle tre società qui ricorrenti, i fatti accertati dalla Commissione Europea non escludono la idoneità di quei fatti, influenti in modo rilevante (35%) sul “prezzo franco fabbrica” di ogni televisore a colori, a produrre nel territorio nazionale anche il “danno iniziale” lamentato dalla s.p.a. FORMENTO SELECO;

l’accertata esistenza del criterio di collegamento della controversia con la giurisdizione italiana previsto dall’art. 5, n. 3, della Convenzione impone l’affermazione di tale giurisdizione e determina, di ovvia conseguenza, la superfluità dell’esame della sussistenza (anche od oppure) del criterio di collegamento, previsto dall’art. 6 della stessa Convenzione, della “connessione” con quella proposta contro la s.r.l. VESTEL ITALY della stessa domanda risarcitoria avanzata contro le tre ricorrenti;

queste, per la loro totale soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., vanno solidalmente condannate (atteso il pari, comune interesse alla causa) a rifondere alla controricorrente le spese processuali del presente regolamento, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) sulla scorta delle vigenti tariffe professionali, in base al valore della controversia ed all’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa;

nessun provvedimento in ordine alle spese processuali va adottato per le altre società non avendo queste svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso dichiara la giurisdizione del giudice italiano; condanna le società ricorrente a rifondere alla s.p.a. FORMENTI SELECO, in solido tra loro, le spese di questo regolamento che liquida in complessivi Euro 10.200,00 (diecimiladuecento/00), di cui Euro 10.000,00 (diecimila/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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