Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 357 del 10/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.10/01/2017), n. 357
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18195/2014 proposto da:
F.W.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI
CALAMATTA, 16, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CONTU,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BARBIERI, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BRESCIA – PREFETTURA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 350/2014 del TRIBUNALE di BRESCIA, emessa il
12/12/2013 e depositata il 03/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Andrea Barbieri, per il ricorrente, che si rimette
alla decisione della Corte e si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
F.W.F. propone ricorso per cassazione contro l’UTG di Brescia, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha accolto l’appello dichiarando illegittimo sotto le voci a e b del dispositivo il verbale 569 del 4.12.2010 della G.F. nella parte in cui è stato disposto il ritiro della carta di circolazione, confermando nel resto la sentenza.
Per quanto ancora interessa il primo motivo di appello è stato respinto perchè il F. era neopatentato avendo conseguito la patente da meno di tre anni ed il secondo perchè è stato accertato un gravissimo stato di ebbrezza ed è stato applicato il minimo edittale.
Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’art. 186 bis C.d.S., perchè la patente era stata revocata nel 2008 e riacquisita nel 2010; 2) violazione dell’art. 186, comm 2, lett. a, contestata nel verbale mentre di fatto è stata applicata la disposizione dell’art. 186, lett. c; 3) violazione degli artt. 202, 186, 186 bis C.d.S., perchè la sanzione inflitta di Euro 1500 è illegittima e dovrà essere rideterminata in Euro 155 o 667.
All’udienza del 15.3.2016 è stata disposta la rinotifica del ricorso.
Le censure non meritano accoglimento.
Sulla prima va osservato che la questione, come proposta, è infondata posto che la revoca e riacquisizione della patente a seguito di nuovo esame di guida danno luogo alla qualifica di neopatentato.
Le ulteriori censure sono generiche, assertive, non autosufficienti e ripropongono i temi già affrontati e risolti dalla sentenza che riferisce di un gravissimo stato alcoolemico indicato dagli agenti in 2.02 in base ai sintomi descritti in verbale (alito fortemente vinoso, frasi senza senso, occhi lucidi) e della applicazione del minimo edittale mentre il rifiuto del ricorrente a sottoporsi al test è preclusivo di difese in senso migliorativo della sua posizione.
In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese dando atto dell’ammissione al gratuito patrocinio, della esenzione e non applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017