Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3569 del 24/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3569 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Latina con ordinanza n. R.G. 949/2013, depositata il 3/12/2014 nel
procedimento pendente tra:
FARINA VILMA;
NATURAQUA SRL;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUIGI CUOMO
che chiede che il ricorso per regolamento sia dichiarato inammissibile,
con le conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
la Corte,
letti gli atti, esaminata la relazione predisposta dal Procuratore
Generale, osserva quanto segue :
– il Giudice di Pace di Viterbo, in sede di opposizione a decreto
ingiuntivo, in considerazione della vessatorietà di alcune delle clausole
contrattuali pattuite tra le parti, stabiliva che alla controversia dovesse
applicarsi la competenza territoriale inderogabile prevista dall’art. 63

Data pubblicazione: 24/02/2016

i

del codice del consumo, ovvero che il giudice territorialmente
competente dovesse essere individuato sulla base della residenza del
consumatore;
– di conseguenza revocava il decreto ingiuntivo n. 441 \ 2012 e
declinava la propria competenza territoriale, assegnando alle parti

pace di Latina individuato come territorialmente competente ;
– il Giudice di pace di Latina dinanzi al quale le parti hanno
tempestivamente riassunto la causa, assumendo che il giudizio già
incardinato avrebbe dovuto concludersi con la declaratoria di
incompetenza del giudice adito e di nullità del decreto ingiuntivo senza
rimessione del processo ad altro giudice, stante il carattere funzionale
ed inderogabile della competenza del giudice dell’opposizione a
decreto ingiuntivo, ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza
ex art. 45 c.p.c.;
-vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, le cui conclusioni questa Corte ritiene di
condividere;
rilevato:
– che, come osservato dal Procuratore, il giudice di pace di Viterbo,
oltre a dichiararsi incompetente, aveva espressamente provveduto a
revocare il decreto ingiuntivo, la cui rimozione o declaratoria di
invalidità deve intendersi condizione necessaria e inscindibile della
pronuncia di incompetenza;
– che di conseguenza, ciò che trasmigra al giudice ad quem non è
propriamente la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ma una
causa di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base
della previsione dell’art. 645 c.p.c. (Cass. n. 1485 del 1998; Cass. n.
2352 del 1999; Cass. n. 10687 del 2005);
Ric. 2015 n. 01484 sez. M3 – ud. 20-01-2016
– 2-

termini di mesi tre per la riassunzione della causa dinanzi al giudice di

ritenuto:
– che in tale situazione la riassunzione tempestiva della causa dinanzi al
giudice individuato come competente non consente a quest’ultimo di
richiedere d’ufficio, a norma dell’art. 45 c.p.c., il regolamento di
competenza se non denunci anche la violazione dell’art. 28 c.p.c. per

competenza inderogabile da esso previsti;
– che il regolamento proposto va dichiarato inammissibile non essendo
stato disposto il trasferimento di competenza della opposizione a
decreto ingiuntivo in senso proprio, ma dal giudizio di accertamento
del credito, in ordine al quale non è contestata, circa l’individuazione
del giudice competente, alcuna violazione dell’art. 28 c.p.c. (v. anche
Cass. n. 25892 del 2013).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cassazione
11 20 gennaio 2016

mancato rispetto, da parte del giudice rimettente, di uno dei casi di

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