Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3569 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3569 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: FANTICINI GIOVANNI

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28517-2014 proposto da:
OREFICE FRANCESCO, LIGUORI GIACOMO, CAPUANO MARIA,
LIGUORI MAURIZIA, considerati domiciliati ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
EDGARDO SILVESTRO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA , in
persona del procuratore Avv. MATTEO MANDO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

1

Data pubblicazione: 14/02/2018

VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente nonché contro

COMUNE DI FRATTAMINORE ;

nonchè da

COMUNE DI FRATTAMINORE, in persona del Sindaco pro
tempore, Sig. VINCENZO CASO, suo legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso
dagli avvocati MARCELLO D’APONTE e MARIAROSARIA
ANNUNZIATELLA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA , in
persona del procuratore Avv. MATTEO MANDO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO
VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 290/2014 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 24/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

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– intimato –

consiglio del

16/11/2017

dal

Consigliere

Dott.

GIOVANNI FANTICINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO
CARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto del

OREFICE e Maurizia LIGUORI e l’accoglimento del
motivo di ricorso 1) del COMUNE di FRATTAMINORE;

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ricorso di Giacomo LIGUORI, Maria CAPUANO, Francesco

RILEVATO CHE:

dopo l’espletamento di un accertamento tecnico preventivo,

Giacomo Liguori, Maria Capuano, Francesco Orefice e Maurizia Liguori
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione
distaccata di Frattamaggiore il Comune di Frattaminore proponendo

proprietà (consistenti in crepe e dissesto dell’intero fabbricato)
dall’infiltrazione di acqua proveniente dalla condotta idrica comunale
a seguito della rottura di una chiave di arresto;

costituendosi in giudizio, il Comune di Frattaminore chiedeva il

rigetto della domanda avversaria sostenendo che la perdita di
potenza statica dell’edificio era dovuta alla mancanza di adeguate
strutture portanti; domandava l’autorizzazione a chiamare in causa la
Assitalia S.p.A., compagnia assicuratrice per la propria responsabilità
civile;

l’assicurazione, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto

della domanda svolta nei suoi confronti rilevando la mancanza di
copertura assicurativa per il sinistro de quo, escluso dalla garanzia
contrattuale;

con sentenza n. 118 del 27 aprile 2009 il Tribunale

condannava il Comune di Frattaminore a risarcire agli attori la somma
di Euro 116.082,01, oltre a interessi, e rigettava la domanda di
garanzia spiegata nei confronti di Assitalia;

il Comune proponeva appello richiedendo la riforma della

sentenza di primo grado;

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 290 del 24

gennaio 2014, riformava parzialmente la decisione del giudice di
prime cure così statuendo: «a) limita la responsabilità del Comune
per l’evento lamentato al 10% della responsabilità totale; b)
condanna il Comune di Frattaminore al pagamento in favore degli
appellati … dell’importo del 10% di quanto statuito in primo grado

domanda di risarcimento dei danni arrecati all’immobile di loro

con accessori come nella sentenza appellata … c) condanna Liguori
Giacomo ed altri al pagamento del 90% di quanto liquidato a titolo di
compenso e rimborsi spese delle due consulenze tecniche d’ufficio
disposte nei diversi gradi di giudizio; d) condanna il Comune al
rimborso di un terzo delle spese processuali sostenute da Liguori

terzi …; e) condanna Liguori Giacomo ed altri al pagamento in favore
del Comune dei due terzi delle spese processuali del grado …
compensando il residuo terzo; f) condanna il Comune di Frattaminore
a rimborso delle spese del grado sostenute dall’Assitalia S.p.A.»;
– per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte di merito,
dopo aver rinnovato in appello la consulenza tecnica in ragione delle
lacune del precedente elaborato, affermava che «il fabbricato avuto
un cedimento per assestamento nell’ordine di cm. 3,5-3,7
pienamente coerente con l’insufficienza strutturale delle fondazioni
dell’edificio, fattore eziologico cui va riconosciuta la preponderante
i

funzione causale. … Questi approfondimenti, effettuata, in modo
tecnicamente corretto e sorretto da motivazioni logiche trasparenti,
conducono la Corte a ritenere – valutata anche l’inerzia probatoria dei
danneggiati onerati – che al Comune, cui non può addossarsi che
l’effetto di una concausa con valore eziologico di fattore “scatenante”,
deve essere attribuita una responsabilità non superiore al 10%. …
Nel caso in esame, valutata la sussistenza dell’efficienza causale
prevalente di una causa remota – quale l’inidoneità strutturale delle
fondazioni del fabbricato nonché dei giunti – va riportata la causa
prossima che ha scatenato il cedimento – perdita di acqua nel
sottosuolo – al suo valore autonomo concausale limitato. Non può
dirsi, infatti, che la perdita di acque nel sottosuolo sia stata una mera
occasione e non abbia inciso minimamente sul verificarsi della perdita
di portanza dell’edificio per il semplice motivo che, da un lato, una
perdita d’acqua dalla rete idrica non è circostanza imprevedibile da

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Giacomo ed altri per il primo grado … compensando i residui due

parte del proprietario della stessa e, dall’altro, il lieve dissesto del
fabbricato si è verificato proprio in corrispondenza del locale
d’ispezione in cui alloggiava la valvola usurata sostituita. Non può
attribuirsi al Comune di Frattaminore … una responsabilità superiore
al suddetto 10%, attesa l’ampiezza della funzione tecnica che le

edificio di più piani ed essendo emersa la grave difformità delle
fondazioni de quibus dalle regole suddette e del progetto presentato
agli organi pubblici»;

la Corte d’appello dichiarava «infondato il motivo relativo alla

asserita validità della copertura assicurativa», escludendo la polizza la
copertura per «i danni causati da perdite idriche sotterranee»;

Giacomo Liguori, Maria Capuano, Francesco Orefice e Maurizia

Liguori hanno impugnato la predetta sentenza della Corte d’appello di
Napoli proponendo ricorso per cassazione affidato a dodici motivi e
notificato al Comune di Frattaminore 11 dicembre 2014 e ad Assitalia
il 27 novembre 2014;

resiste, con controricorso notificato tramite posta elettronica

certificata il 7 gennaio 2015, Generali Italia S.p.A. (già INA Assitalia);

con successivo autonomo ricorso, basato su quattro motivi e

notificato alle controparti il 10 marzo 2015, il Comune di Frattaminore
ha impugnato la menzionata sentenza della Corte d’appello di Napoli;

anche a tale impugnazione resiste Generali Italia S.p.A., con

controricorso notificato a mezzo del servizio postale il 17 aprile 2015;

il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art.

380-bis.1 cod. proc. civ. e ha chiesto il rigetto del ricorso di Giacomo
Liguori, Maria Capuano, Francesco Orefice e Maurizia Liguori e
raccoglimento del primo motivo del ricorso del Comune di
Frattaminore.

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regole dell’arte edilizia riservano al sistema delle fondazioni di un

CONSIDERATO CHE:

1.

Preliminarmente, il ricorso autonomo proposto dal Comune di

Frattaminore va riunito a quello principale a norma dell’art. 335 cod.
proc. civ.
2.

Nell’ambito del preliminare controllo officioso sugli atti

Generali Italia volto a contraddire il ricorso principale di Giacomo
Liguori, Maria Capuano, Francesco Orefice e Maurizia Liguori.
L’atto della compagnia assicuratrice pare notificato con modalità
telematica; tuttavia, le copie analogiche della relazione di
notificazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna
prodotte dal difensore di Generali Italia non sono munite di
attestazione di conformità con sottoscrizione autografa (nel fascicolo
risultano copie fotostatiche informi, prive di firme o sigle).
La rilevante questione interpretativa riguarda le modalità di
documentazione della notificazione nel giudizio di cassazione e, prima
ancora, gli istituti processuali che la prova delle notifiche degli atti è
volta a presidiare.
Si prospettano due diverse opzioni ermeneutiche.
A) Secondo una prima tesi, gli atti introduttivi di un giudizio
d’impugnazione non hanno soltanto lo scopo di instaurare il
contraddittorio (come avviene nel primo grado), ma anche quello di
introdurre un gravame su una decisione giurisdizionale che – per
esigenze di certezza del diritto – può essere sottoposta al vaglio del
giudice superiore solo entro termini processuali prestabiliti dal
legislatore e rigorosamente perentori.
I termini per l’impugnazione, dunque, sono sottratti alla
disponibilità delle parti e soggetti a verifica ex officio da parte del
giudice: conseguentemente, un particolare rigore formale caratterizza
gli adempimenti procedimentali volti a dimostrare il dies a quo del
termine per impugnare (il deposito della sentenza o la sua

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introduttivi, si pone il problema della ritualità del controricorso di

notificazione) e il rispetto del dies ad quem dell’atto di impugnazione
(la notificazione del ricorso per cassazione o del controricorso, il quale
può contenere ricorso incidentale) e, per tale ragione, la sola
produzione di copia fotostatica degli atti, mancante della garanzia di
autenticità, deve reputarsi inidonea a consentire le verifiche officiose

contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale, non
trovando applicazione, nella specie, il disposto dell’art. 2719 cod. civ.,
il quale riguarda la diversa questione dell’efficacia probatoria di un
documento da valere fra le parti» (in tema, Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 15624 del 18/09/2012, Rv. 623902-01; sull’inidoneità della
fotocopia a sostituire l’originale, anche Cass, Sez. 6-3, Sentenza n.
10784 del 26/05/2015, Rv. 635446-01, e Cass., Sez. 2, Sentenza n.
870 del 20/01/2015, Rv. 634419-01,).
Si spiegano così, peraltro, la ratio dell’art. 369, comma 2, n. 2,
cod. proc. civ., che pretende la produzione della relata di notificazione
della sentenza impugnata a pena di improcedibilità, e l’orientamento
di legittimità che reputa superflua tale documentazione se risulta dal
ricorso che la «sua notificazione si è perfezionata, dal lato del
ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione (indicata
nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla
relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui
tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice
dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di
accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325,
secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066
del 10/07/2013, Rv. 628539-01; analogamente, Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015, Rv. 636810-01). Sulle modalità
di deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la
relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.

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del giudice dell’impugnazione «senza che rilevi la mancata

in caso di notifica eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art.
3-bis della legge n. 53 del 1994, questa stessa Sezione si

è

pronunciata con la sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 64496801 (analogamente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23668 del
10/10/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 16/10/2017;

Ordinanza n. 24422 del 17/10/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
25429 del 26/10/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26520 del
09/11/2017; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26606 del 09/11/2017;
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26612 del 09/11/2017; Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 26613 del 09/11/2017).
Con riferimento al termine per la proposizione dell’impugnazione
principale, la giurisprudenza di legittimità sanziona con
l’inammissibilità il ricorso del quale non sia data prova della notifica;
in particolare, si richiede che siano dimostrate sia la spedizione cioè, la trasmissione dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica mediante la produzione della ricevuta ex art. 109 d.P.R. 15 dicembre
1959, n. 1229 (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23294 del 17/11/2005, Rv.
585460-01), sia la ricezione – cioè, la consegna del ricorso al
destinatario – attraverso il deposito della cartolina di ricevimento.
Riguardo alla prova della notificazione con modalità telematica
degli atti introduttivi del giudizio di cassazione, si osserva che – a
norma dell’art. 9, comma 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (il
quale concerne «tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche,
procede ai sensi del comma 1-bis») – l’avvocato deve provvedere ad
estrarre copia su supporto analogico (id est, cartaceo) del messaggio
di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna e, poi, ad attestarne la
conformità ai documenti informatici da cui le copie sono tratte ai
sensi dell’articolo 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il

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Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 16/10/2017; Cass., Sez. 6-2,

quale recita: «Le copie su supporto analogico di documento
informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale
da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue
componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato»).

procuratore mittente deve formare copie cartacee del messaggio di
posta elettronica certificata inviato, degli allegati, e delle ricevute di
accettazione e di avvenuta consegna e, soprattutto, è tenuto ad
attestare la conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in
formato analogico.
Con specifico riferimento al deposito, da parte del mittente, del
ricorso notificato telematicamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26102
del 19/12/2016: «Quando non sia fatto con modalità telematiche il
deposito del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc.
civ., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova
mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di
conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio
di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna previste dall’art. 6, comma 2,
del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68»; sull’esigenza di sottoscrizione
autografa, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7443 del 23/3/2017, in
motivazione: «nel giudizio di cassazione non operano, tuttora, le
disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui ai
commi da 1 a 4 dell’art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012 e, dunque,

rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che
impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e
del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo
deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte»; con
riguardo alle modalità di deposito della copia cartacea della sentenza

9

Perciò, per il deposito presso la cancelleria di questa Corte, il

impugnata notificata con modalità telematica, v. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968-01).
Nella corrispondente notifica telematica il soggetto mittente
fornisce la prova della spedizione mediante la ricevuta di accettazione
(rilasciata dal gestore della posta elettronica certificata), che –

il momento di “partenza” di un plico telematico identificato, e quella
della ricezione attraverso la ricevuta di avvenuta consegna (anch’essa
rilasciata dal gestore), che attesta l’ “arrivo” del plico telematico nella
sfera di controllo del destinatario.
Nella notifica “tradizionale”, la Corte ha più volte stabilito che non
è idonea a fornire prova certa del compimento del procedimento
notificatorio la produzione di documenti privi delle caratteristiche
formali prescritte (Cass., Sez. 6-5, Sentenza n. 25285 del
28/11/2014, Rv. 633254-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19387 del
08/11/2012, Rv. 624180-01; Cass., Sez. L., Sentenza n. 4242 del
07/04/1992, Rv. 476647-01).
Come nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, l’avviso di
ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento
idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia
l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita – e, di
conseguenza, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento
comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione e
l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale (ex multis,
con specifico riferimento al controricorso, Cass., Sez. L, Sentenza n.
4559 del 28/03/2001, Rv. 545278-01) -, lo stesso principio dovrebbe
applicarsi alla notificazione del controricorso eseguita con modalità
telematica qualora non siano depositate su supporto analogico (cioè,
cartaceo) le copie – debitamente autenticate mediante un’autografa
sottoscrizione dell’attestazione di conformità – della relazione della
notificazione e delle ricevute di accettazione e di consegna previste

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unitamente alla relazione di notifica e al messaggio p.e.c. – individua

dall’art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, unici atti idonei a dare
dimostrazione della spedizione e della ricezione dell’atto.
B) Secondo un’altra tesi, con riguardo alla prova della
notificazione con modalità telematica degli atti introduttivi del giudizio
di cassazione, il fatto che l’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 21

fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con
modalità telematiche») richiami il solo comma 1 dell’art. 23 del d.lgs.
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) non osta
all’applicazione del successivo comma 2, a norma del quale «le copie
e gli estratti su supporto analogico del documento informatico,
conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia
probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente
disconosciuta.».
In mancanza di disconoscimento, la copia non autenticata
avrebbe la stessa efficacia probatoria dell’originale, ai sensi dell’art.
23, comma 2, Codice dell’Amministrazione digitale e dell’art. 2719
cod. civ.
La recente pronuncia Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21003 del
08/09/2017, Rv. 645480-01 (che espressamente richiama il
precedente di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012, Rv.
623498-01), dà conferma della fungibilità tra originale dei documenti
attestanti la spedizione/ricezione degli atti processuali e la copia non
disconosciuta dei medesimi: «La produzione dell’avviso di ricevimento
del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi
dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova
dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può
avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate,
ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art.
2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la

11

gennaio 1994, n. 53 (concernente «tutti i casi in cui l’avvocato debba

stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità
all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche
qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con
divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla
parte interessata, pure se contumace – trova applicazione

In ogni caso, l’eventuale irritualità della notificazione a mezzo di
posta elettronica certificata potrebbe reputarsi sanata dal
raggiungimento dello scopo e cioè, dalla conoscenza/conoscibilità
dell’atto in vista delle difese (in giurisprudenza: Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225-01; Cass., Sez. U,
Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285-01): pur non
risultando memorie o altre attività difensive dei ricorrenti che
dimostrino la ricezione del controricorso, la comunicazione della
cancelleria contenente la fissazione dell’adunanza dà atto della
costituzione del controricorrente e abilita, quindi, il ricorrente ad
esaminare le avversarie argomentazioni.
Di conseguenza, quando la notificazione è stata eseguita con
modalità “telematica”, la spedizione potrebbe ritenersi provata dalla
produzione di copie fotostatiche delle ricevute di accettazione e
consegna anche se prive di attestazione di conformità, purché tali
fotocopie non siano disconosciute dalla controparte; comunque,
anche a voler configurare una irrituale documentazione della
notificazione, non si sarebbe verificata alcuna menomazione del
diritto di difesa dell’avversario, posto in condizione di avere
conoscenza del deposito del controricorso e di esaminarlo.
3. In considerazione della rilevanza della questione nomofilattica
attinente all’ammissibilità del controricorso, reputa il Collegio di
rimettere la causa all’udienza pubblica della Sezione.

12

generalizzata per tutti i documenti».

P.Q.M.
La Corte
rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

Il Presidente
(Sergio Di Amato)
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Civile, il 16 novembre 2017.

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