Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3569 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3569 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
SANTOPAOLO Giovanni (SNT GNN 58M24 L124U), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Francesco Paolo Gallo, elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri Paolucci de’ Calboli n. 60,

preaact 142 atu* **11r2vvoo2to Cinzia

ÚMMirati;

.riwaixente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno depositato in data 10 luglio 2012.

Data pubblicazione: 14/02/2014

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto

che, con ricorso depositato il 14 novembre

vanni chiedeva la condanna del Ministero della giustizia
al pagamento dell’equa riparazione, ai sensi della legge
n. 89 del 2001, in relazione ai danni non patrimoniali subiti a causa della irragionevole durata di un giudizio civile iniziato dinnanzi al Tribunale di Castrovillari con
citazione notificata il 2 marzo 1998 e deciso in appello
con sentenza depositata il 15 novembre 2010;
che l’adita Corte d’appello dichiarava improcedibile
la domanda in quanto il ricorrente non aveva notificato il
ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza entro il
termine stabilito in tale decreto;
che Santopaolo Giovanni ha proposto ricorso per la
cassazione di questo decreto affidato a un unico motivo;
che l’intimato Ministero non ha svolto difese.
Considerato

che deve preliminarmente rilevarsi che non

è di ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza, alla odierna pubblica udienza, del rappresentante
della Procura generale presso questa Corte;
che invero, l’art. 70, comma secondo, cod. proc. civ.,
quale risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 75

2011 presso la Corte d’appello di Salerno, Santopoalo Gio-

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede
che il pubblico ministero «deve intervenire nelle cause
davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla

che a sua volta l’art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n.
12, come sostituito dall’art. 81 del citato decreto-legge
n 69, al primo comma dispone che «Il pubblico ministero
presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in
tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi
alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di
cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile»;
che l’art. 376, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che «Il primo presidente, tranne quando ricorrono le
condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi
ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di consiglio»;
che, infine, l’art. 75 del già citato decreto-legge n.
69 del 2013, quale risultante dalla legge di conversione
n. 98 del 2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione dell’art. 70, secondo comma, del codice di rito, e la modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma,

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legge»;

e 390, primo comma, del medesimo codice, per adeguare la
disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della partecipazione del pubblico ministero alle udienze che
si tengono dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, pri-

zioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi
dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di
fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», e cioè a far data dal 22 agosto 2013;
che, ad avviso del Collegio, l’esplicito riferimento
contenuto sia nell’art. 76, comma primo, lett. b), del
r.d. n. 12 del 1941 (come modificato dall’art. 81 del decreto-legge n. 69 del 2013), sia nell’art. 75, comma 2,
citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta sezione (e cioè quella di cui all’art. 376, primo comma, cod.
proc. civ.), consente di ritenere non solo che la detta
sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerali
anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si
tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la
partecipazione del pubblico ministero;
che rimane ovviamente impregiudicata la facoltà
dell’ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sen-

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mo comma, al secondo comma ha stabilito che «Le disposi-

si dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., e cioè ove
ravvisi un pubblico interesse;
che, nel caso di specie, il decreto di fissazione
dell’udienza odierna è stato emesso in data 25 settembre

può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al quale pure copia integrale del
ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un interesse
pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ.;
che, ciò premesso, il Collegio rileva che l’unico motivo di ricorso pone una questione – quella della rinnovabilità del termine fissato dal presidente della Corte
d’appello per la notifica del ricorso di cui all’art. 2
della

legge

n. 89 del 2001 e del decreto di fissazione

dell’udienza – che attualmente è ancora all’esame delle
Sezioni Unite di questa Corte.
che appare dunque opportuno disporre il rinvio della
causa a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della
decisione delle Sezioni Unite sulla detta questione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

2013, sicché deve concludersi che l’udienza pubblica ben

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il

9 gennaio 2014.

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