Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3568 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3568 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
MINE() Ludovico (MNI LVC 71E05 B963S), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, presso lo studio dei quali in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici
di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato in data 23 aprile 2012.

Data pubblicazione: 14/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Ranieri Roda, con delega.
che, con ricorso depositato in data 27 marzo

2009 presso la Corte d’appello di Roma, Mineo Ludovico
chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento dell’equa riparazione, ai sensi della
legge n. 89 del 2001, in relazione ai danni non patrimoniali subiti a causa della irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR del Lazio nel gennaio 1998,
ancora pendente alla data di presentazione della domanda;
che l’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile
la domanda, rilevando che il ricorrente non aveva provveduto alla notifica, nei termini di legge, del ricorso e
del decreto di fissazione dell’udienza, come previsto
dall’art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, e che
era preclusa la concessione di un nuovo termine per effettuare la notificazione;
che Mineo Ludovico ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto affidato a un motivo;
che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini
della partecipazione all’udienza di discussione.

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Ritenuto

Considerato che deve preliminarmente rilevarsi che non

è di ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza, alla odierna pubblica udienza, del rappresentante
della Procura generale presso questa Corte;

quale risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 75
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, nella

legge

9 agosto 2013, n. 98, prevede

che il pubblico ministero «deve intervenire nelle cause
davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla
legge»;
che a sua volta l’art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n.
12, come sostituito dall’art. 81 del citato decreto-legge
n 69, al primo comma dispone che «Il pubblico ministero
presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in
tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi
alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di
cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile»;
che l’art. 376, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che «Il primo presidente, tranne quando ricorrono le
condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi

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che invero, l’art. 70, comma secondo, cod. proc. civ.,

ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di consiglio»;
che, infine, l’art. 75 del già citato decreto-legge n.
69 del 2013, quale risultante dalla legge di conversione

stituzione dell’art. 70, secondo comma, del codice di rito, e la modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma,
e 390, primo comma, del medesimo codice, per adeguare la
disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della partecipazione del pubblico ministero alle udienze che
si tengono dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo comma, al secondo comma ha stabilito che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi
dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di
fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», e cioè a far data dal 22 agosto 2013;
che, ad avviso del Collegio, l’esplicito riferimento
contenuto sia nell’art. 76, comma primo, lett. b), del
r.d. n. 12 del 1941 (come modificato dall’art. 81 del decreto-legge n. 69 del 2013), sia nell’art. 75, comma 2,
citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta sezione (e cioè quella di cui all’art. 376, primo comma, cod.
proc. civ.), consente di ritenere non solo che la detta

n. 98 del 2013, dopo aver disposto, al primo comma, la so-

sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerali
anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si
tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la
partecipazione del pubblico ministero;

dell’ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., e cioè ove
ravvisi un pubblico interesse;
che, nel caso di specie, il decreto di fissazione
dell’udienza odierna è stato emesso in data 25 settembre
2013, sicché deve concludersi che l’udienza pubblica ben
può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al quale pure copia integrale del
ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un interesse
pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ.;
che, ciò premesso, il Collegio rileva che l’unico motivo di ricorso pone una questione – quella della rinnovabilità del termine fissato dal presidente della Corte
d’appello per la notifica del ricorso di cui all’art. 2
della legge n. 89 del 2001 e del decreto di fissazione
dell’udienza – che attualmente è ancora all’esame delle
Sezioni Unite di questa Corte;

che rimane ovviamente impregiudicata la facoltà

che appare dunque opportuno disporre il rinvio della
causa a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della
decisione delle Sezioni Unite sulla detta questione.
PER QUESTI MOTIVI

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
9 gennaio 2014.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

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