Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3568 del 13/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3568 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

Data pubblicazione: 13/02/2013

SENTENZA

sul ricorso 16148-2007 proposto da:
NOBILE

GAETANA

NBLGTN34F49A508E,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PALERMO 40, presso lo studio
dell’avvocato FIMIANI NICOLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CACCIATORE FORTUNATO giusta delega in
atti;
– ricorrente 2012
contro

2172
POLITO

TERESA

PLTTRS47AD390T,

elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE, 14, presso
lo studio dell’avvocato CESAREO GERARDO ROMANO,

1

0′ 1

rappresentata e difesa dall’avvocato FACCENDA COSIMO
giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 168/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata i 27/03/2007. R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato ROMANO CESAREO GERARDO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

2

1475/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 27.03.2007 n.168, la Corte di appello
di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Salerno di rigetto dell’opposizione proposta da Gaetana
Nobile nei confronti di Teresa Polito avverso l’ingiunzione di

l’appello incidentale della Polito, assorbito quello
principale, dichiarando inammissibile l’opposizione a decreto
ingiuntivo e condannando Gaetana Nobile al pagamento delle
spese.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Gaetana Nobile, svolgendo un unico motivo.
Ha resistito Teresa Polito, depositando controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.A fondamento della statuizione di inammissibilità la
Corte di appello ha evidenziato che l’opposizione a
ingiunzione, proposta con citazione, andava depositata entro
il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto
opposto, e non già di quarantadue come si era verificato, per
cui l’opposizione era tardiva, non rilevando né l’attività
compiuta dalla controparte, né il mutamento del rito da parte
del giudice, attesa la rilevabilità in ogni stato e grado
dell’intervenuta decadenza, peraltro eccepita dall’ingiungente
sin dal primo grado del giudizio.
2. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia
della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e
antecedente al 4 luglio 2009), è soggetto, in forza del
combinato disposto di cui al d.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,

3

pagamento di E 6.372.000 per canoni di locazione, accoglieva

art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58,
alla disciplina di cui agli artt. 360 cod. proc. civ. e segg.
come risultanti per effetto del cit. d.Lgs. n. 40 del 2006.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione
degli artt. 633, 81 cod. proc. civ. e 981 cod. proc. civ.

art. 366

bis

ex

cod. proc. civ. si chiede a questa Corte di

affermare che «nessuno può fare valere nel processo un diritto
altrui e che difetta di legittimazione ad agire e contraddire
nel confronti di conduttore di immobile concesso in locazione
dall’usufruttuaria il nudo proprietario dello stesso».
2.2. Il motivo è inammissibile, perché privo di conferenza
con il declsum,

fondato sul rilievo, come innanzi detto, della

tardività dell’opposizione all’ingiunzione,

ergo,

dell’intervenuto giudicato sul decreto opposto.
Invero la censura – sia se diretta a denunciare, come
formalmente enunciato, la carenza di un presupposto
processuale,

quale

la

legitimatio

ad

causam

(c.d.

legittimazione processuale, suscettibile di rilievo di
ufficio, salvo il limite del giudicato), sia che, piuttosto,
come lascia intendere il contenuto del motivo, sia volta a
contestare l’effettiva titolarità del rapporto dedotto in
causa (rilevo afferente al merito della lite, che rientra nel
potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della
parte interessata) propone una questione estranea alla
decisione impugnata, che non è suscettibile di esame in questa
sede, attesa la sua assolata novità e considerata, in ogni
caso, la preclusione derivante dalla statuizione di

4

(art. 360 n.4 cod. proc. civ.). Con il quesito conclusivo

inammissibilità dell’opposizione.
2.3.

Si

rammenta,

in

conformità

alla

consolidata

giurisprudenza di questa Corte, che la proposizione, con il
ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche
attinenze al

decisum della sentenza impugnata è assimilabile

n.9 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del
ricorso, rilevabile anche d’ufficio

(ex plurimis,

Cass. 7

novembre 2005, n. 21490; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3612).
L’inconferenza del motivo comporta che l’eventuale
accoglimento della censura risulta, comunque, privo di
rilevanza nella fattispecie, in quanto inidoneo a risolvere la
questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. S.U. 12
maggio 2008, n.11650; Casa. S.U. 19 settembre 2008, n.23860).
2.3. Il difetto di specificità del motivo di ricorso si
riflette sul quesito conclusivo, che si risolve nella
enunciazione di un principio teorico, privo di qualunque
riferimento alla peculiarità della fattispecie e alla regola,
ritenuta errata, in concreto applicata.
Invero il quesito di diritto di cui all’art. 366

bis cod.

proc. civ. deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo
di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso: Cass.
30 settembre 2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione
degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; sia
la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal
quel giudice; sia ancora la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie.

5

alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366

Nel quesito all’esame mancano tutte queste indicazioni
rimettendo la ricorrente a questa Corte di enunciare un
astratto principio di diritto, inidoneo come tale a consentire
alcuna risposta utile a defJinire la causa nel senso voluto
dalla stessa parte.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012 come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in C 2.200,00 (di cu C 2.000, per compensi) oltre
accessori come per legge.
Roma 20 dicembre 2012

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

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