Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3568 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 26/05/2016, dep.10/02/2017),  n. 3568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27295-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FRANCHINI ACCIAI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

FRANCHINI ACCIAI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI

13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO ZANOLETTI

delega in calce;

– ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 149/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 23/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento, disposto dal giudice di primo grado su ricorso della Franchini Acciai s.p.a., della cartella di pagamento, del complessivo importo di Euro 78.284,41, che, in esito al controllo formale della dichiarazione modello 770/95, tendeva al recupero di ritenute irpef non riversate in relazione all’annualità 1994.

In accoglimento del ricorso della società contribuente – che sosteneva che il mancato pagamento della somma intimata, pur emergente dalla dichiarazione, era giustificato dalla compensazione del debito, ai sensi del D.L. n. 532 del 1993, art. 1, comma 1, convertito nella L. n. 111 del 1994, con il credito di pari importo vantato nei confronti di Breda Energia s.p.a., controllata da Efim – la Commissione provinciale aveva annullato la cartella, adducendo l’intervenuta prescrizione del credito fiscale. In esito all’appello dell’Agenzia, la Commissione regionale, ritenuta tempestivamente proposta e tuttavia infondata l’eccezione di prescrizione, negava poi la fondatezza della pretesa fiscale, sul presupposto dell’avvenuta legittima compensazione del credito fiscale con il credito vantato dalla contribuente nei confronti di controllata Efim.

La società contribuente resiste con controricorso ed articola due motivi di ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia – deducendo “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” censura la decisione impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione, in quanto tardivamente avanzata dalla società contribuente solo in sede di memoria illustrativa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32.

La doglianza è inammissibile per carenza di interesse, posto che il giudice del gravame ha, comunque, ritenuto infondata l’eccezione.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia – deducendo “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 533 del 1993, art. 1, comma 3, conv. in L. n. 111 del 1994” – censura la decisione impugnata per non aver considerato che il D.L. n. 532 del 1993, art. 1 convertito nella L. n. 111 del 1994, non ha disposto la conpensazione dei debiti fiscali delle piccole e medie imprese con i crediti dalle stesse vantati nei confronti di controllate Efim, ma solo la sospensione, per tali imprese, dei termini di versamento delle imposte sino al termine massimo del 20 gennaio 1995.

La censura è fondata.

Invero a seguito della soppressione dell’Efim (ente pubblico liquidato dallo Stato) e per attenuare gli effetti negativi di tale liquidazione nei confronti delle piccole e medie imprese che vantavano crediti commeerciali nei confronti dell’Efim e delle sue controllate – il D.L. n. 532 del 1993, art. 1 convertito nella L. n. 111 del 1994, ha disposto (al comma 1) che, nei confronti delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali, a decorrere dal 18 luglio 1992, opera, ai sensi del D.L. n. 487 del 1992, art. 6 convertito nella L. n. 33 del 1993, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, “sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l’imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità’ di sostituto d’imposta, da versarsi o iscritte a ruolo”, e (al comma 3) che “la sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall’EFIM e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995”.

Il terzo motivo di ricorso, che ripropone la precedente censura sul piano del vizio di motivazione, resta assorbito.

Con i due motivi di ricorso incidentale, il contribuente deducendo, rispettivamente, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 329, 342 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” e “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto di profili di giudicato interno e per non aver rilevato l’inammissibilità, per genericità, dell’atto di appello.

Entrambe le doglianze, anche a voler prescindere da ogni considerazione in merito alla relativa autosufficienza, si rivelano palesemente infondate, posto che, dalla stessa narrativa della decisione impugnata, emerge chiaramente che, in appello, l’Agenzia ha contrastato l’affermata prescrizione del credito azionato già sul piano dell’ammissibilità della relativa eccezione, ed altresì che l’atto di appello, come del resto riconosciuto dallo stesso giudice del gravame, contemplava una compiuta e specifica decisione impugnata. Alla stregua delle considerazioni che precedono occorre, conclusivamente, dichiarare inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accogliere il secondo, con assorbimento del terzo, e rigettare il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., coma 2, u.p., con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, con assorbimento del terzo, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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