Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3567 del 24/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3567 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 1155-2015 proposto da:
LAROSA IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 233, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MELE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO NAPOLI giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
GALLUS SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 462/2013 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA del 14/11/2013, depositata il 15/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.
Svolgimento del processo e motivi della decisione

Data pubblicazione: 24/02/2016

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione :
“Il relatore, cons. Lina Rubino
esaminati gli atti, osserva:
Nel 1997 la Gallus s.p.a.

conveniva in giudizio

Larosa

l’inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., della compravendita
con cui la Larosa aveva venduto ai coniugi Ascone e Maio un
fabbricato sito in Taurianova.
Il Tribunale di Palmi rigettava la domanda.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 462 del
2013, pubblicata il 15 novembre 2013, qui impugnata, sovvertendo
l’esito del giudizio di primo grado accoglieva l’azione revocatoria
proposta dalla società appellante.
Avverso la predetta sentenza la Larosa propone due motivi di
ricorso per cassazione.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 n.
3 c.p.c. in relazione agli artt. 2901 e 2729 c.c., nonché 360 n. 5 c.p.c.
All’interno del motivo la ricorrente riunisce una molteplicità di censure
eterogenee.
Quelle con le quali si denuncia la presenza di un vizio di motivazione
nella sentenza impugnata non possono essere prese in considerazione,
in quanto fanno tutte riferimento, in relazione ad affermazioni diverse
contenute nella sentenza impugnata, ad una nozione di vizio di
motivazione ( illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla
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Immacolata, Ascone Giuseppe e Maio Carmela, per sentir dichiarare

circostanza.. con i punti B) e C), insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia… con il punto D)
del primo motivo) differente da quella attualmente vigente ed
applicabile al caso di specie. Poiché la sentenza gravata è stata
depositata il 15 novembre 2013, nel presente giudizio risulta applicabile

il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. 22
giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 134.
Tale testo – in forza della quale le sentenze ricorribili per cassazione
possono essere impugnate “per omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – si applica
infatti, per il disposto del suddetto art. 54, comma 3 ai ricorsi per
cassazione avverso sentenze pubblicate dall’H settembre 2012,
trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. n. 83 del 2012.
Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile perché il nuovo
testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, esclude l’autonoma rilevanza del vizio di
contraddittorietà della motivazione (v. anche Cass. n.16300 del 2014).
La nuova e più circoscritta area di rilevanza, all’interno del sindacato di
legittimità, del vizio di motivazione, in riferimento alle sentenze
pubblicate dall’il settembre 2012 in poi, va intesa, in applicazione dei
canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., tenendo
conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei
ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai
precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica
della Corte di cassazione. Ne consegue che, come già affermato da
questa Corte : a) l'”omesso esame” non può intendersi che “omessa
motivazione”, perché l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o
è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti
decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile
Ric. 2015 n. 01155 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali
ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza
soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà
della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo
nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio

decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (
v. Cass. n. 7983 del 2014).
A ciò deve aggiungersi un secondo ma non meno rilevante profilo di
inammissibilità : può ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione il
quale si cumulino in un unico motivo le censure di cui all’art. 360,
primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., allorché esso comunque
evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative
all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate
alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n.
9793 del 2013 tra le altre), mentre all’interno del primo motivi i profili
attinenti alla talora incompletezza talaltra denunciata contraddittorietà
della motivazione sono continuamente mescolati con la violazione di
legge, che si fonda, nella ricostruzione del ricorrente, sulla errata
ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con analoga tecnica
redazionale : A) la violazione dell’art. 360 n. 3 per violazione e falsa
applicazione dell’art. 2901 c.c. e 191 c.p.c. ; B) la contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia dal momento che
la Corte ha demandato l’onere di provare l’inesistenza del requisito
dell’ eventus damni alla c.t.u.; C) la nullità o inutilizzabilità della c.t.u. per
aver omesso di ancorare, come richiesto dalla corte territoriale, la
valutazione dei beni ipotecati ad ogni opportuna indagine di mercato e
perché non ha tenuto conto nello svolgimento dell’elaborato del valore
catastale dell’immobile.
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tHIL

Valgono per questo secondo motivo gli anzidetti profili di
inammissibilità, ai quali deve aggiungersi il fatto che la ricorrente
rivolge le sue critiche non verso i passi della sentenza che fanno
riferimento ai dati tecnici acquisiti tramite l’opera del consulente, ma
direttamente nei confronti della consulenza stessa, che non è,

Si propone pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio, preso atto che è stata depositata memoria da
parte del ricorrente, che non aggiunge nuovi argomenti , ha condiviso
i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimata.
Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine
previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi
atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 20/01/2016

IL PRESIDENTE
dott. Uliana Armano

Ric. 2015 n. 0175s
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– ud. 20-01-2016

evidentemente, l’atto qui impugnato.

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