Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3566 del 24/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3566 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 20887-2015 proposto da:
PALMIERI SABINO, in proprio ed ove occorra difensore di
FERDINANDO CAFIERO, procuratore generale di SYLVIA
ANTONIETTA A MARCA DE NONATZ CAFIERO, vedova ed
erede universale di Luigi Maria Cafiero, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GAETANO ASTOLFI 55, presso SABINO
D’AMBRA, rappresentato e difeso dall’avvocato SABINO
PALMIERI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INTESA SANPAOLO SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 7109/2015 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 15/01/2015, depositata il 09/04/2015;

Data pubblicazione: 24/02/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Sabino Palmieri che si riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
§ 1. – È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art.

difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza di questa
Corte suprema di cassazione 9 aprile 2015, n. 7109, del seguente
letterale tenore:
«§ 1. – L’avv. Sabino Palmieri, in proprio e quale difensore di
Ferdinando Cafiero (quale procuratore generale di Sylvia Antonietta
A Marca de Donatz Cafiero, a sua volta erede universale di Luigi
Maria Cafiero), ricorre, con atto spedito per la notifica in data 1.9.15,
per la correzione dell’errore materiale da cui prospetta essere affetta
la sentenza di questa Corte 9 aprile 2015, n. 7109, resa tra il dante
causa della rappresentata dal Cafiero e la Intesa Sanpaolo spa, quale
mandataria della Società per la Gestione di Attività S.G.A. spa
(nonché altri soggetti, che però non hanno svolto attività difensiva
nel giudizio di legittimità): con la quale, benché respinto il ricorso nei
confronti di Luigi M. Cafiero e pronunciata condanna alle spese della
ricorrente Intesa in favore di questi, non è stata però disposta a
beneficio dell’avv. Sabino Palmieri l’attribuzione delle spese di lite,
liquidate invece in favore del sua cliente, nonostante la richiesta
formulata in sede di controricorso.
§ 2. – Una volta che, prima dell’adunanza in camera di
consiglio o al più tardi in quello stesso frangente, sia riscontrata la
ritualità della notifica e del conferimento della procura all’avv.
Palmieri (anche quanto all’idoneità della documentazione sulla
successione universale alla parte originaria da parte di colei che
agisce in uno al detto avv. Palmieri), può applicarsi alla fattispecie la
giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Cass.
Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi, tra le molte altre, da

Ric. 2015 n. 20887 sez. M3 – ud. 20-01-2016
-2-

380-bis cod. proc. civ., datata 20.10.15 e regolarmente notificata ai

Cass. 10 gennaio 2011, n. 293, o da Cass. 30 gennaio 2012, n.
1301), in forza della quale all’omissione di pronunzia sulla domanda
di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli
errori materiali, mentre il difensore è legittimato a proporre ricorso
per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla
distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato

§ 3. – Deve quindi proporsi l’accoglimento del ricorso».

Motivi della decisione

5

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il

ricorrente ha prodotto documentazione ed il suo difensore è comparso
in camera di consiglio per essere ascoltato.

5 3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in
diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, una volta riscontrata la prova della successione alla parte
originaria intimata nel giudizio di legittimità concluso con la sentenza
qui oggetto di correzione, come pure la dimostrazione dei poteri
dell’erede e del mandatario, suffragata anche da documenti in regola
con la Convenzione dell’Aja in tema di c.d. “apostille”.

5

4. – Poiché alla relazione nessuna delle parti potenzialmente

controinteressate ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione, ai
sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto
conformemente alla proposta ivi contenuta e nei sensi di cui in
dispositivo.
§ 5. – Non può, infine, trovare applicazione l’art. 13 comma 1-

quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17,
della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i
gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del
procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese.
Ric. 2015 n. 20887 sez. M3 – ud. 20-01-2016
-3-

specifica richiesta in tal senso.

P. Q. M.
La Corte dispone correggersi la propria sentenza 9 aprile 2015,
n. 7109, mediante inserimento della locuzione “e con attribuzione al
suo difensore per dichiaratone anticipo”:
a) nella motivazione al punto 10, dopo le parole “in favore del

b) nel dispositivo, dopo le parole “in favore di Luigi Cafiero”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2016.

controricorrente”;

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