Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3565 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t.,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che li rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrenti –

contro

M.B., elettivamente domiciliato in Roma, viale Paridi,

n. 43, presso l’Avvocato D’Ayala Valva Francesco, che lo rappresenta

e difende per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/48/2004 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 31.12.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 19.1.2010 dal relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito, per i ricorrenti, l’Avvocato dello Stato Letizia Guida e, per

il controricorrente, l’Avvocato Francesco d’Ayala Valva;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate ricorrono, con unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale della Campania rigetta l’appello proposto dall’ufficio e conferma la sentenza n. 188/03/2002 della commissione tributaria provinciale di Benevento che – richiamando altra sentenza pronunziata a favore della s.a.s. Fabio Mataluni e C. partecipata da M.B. – aveva accolto il ricorso proposto da quest’ultimo contro l’avviso di accertamento a lui notificato, emesso dall’ufficio delle entrate di Benevento a rettifica della dichiarazione IRPEF concernente il reddito di partecipazione per l’anno 1994, essendo emersa dalle indagini condotte nei confronti della società l’esistenza di redditi non dichiarati, corrispondenti a ricavi non registrati ed a costi indebitamente dedotti.

1.2.- Il nominato contribuente resiste in questo giudizio mediante controricorso e successiva memoria.

2.- Motivazione della sentenza impugnata e motivo del ricorso 2.1.- La commissione regionale rigetta l’appello dell’ufficio asserendo che questo non conterrebbe motivi specifici, ma si limiterebbe a riprodurre le difese già svolte in primo grado, senza “la necessaria specificazione di ragioni di fatto e di diritto a sostegno della lamentata ingiustizia della sentenza appellata”.

2.2.- La ricorrente denunzia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53; art. 112 c.p.c.;

contraddittoria ed illogica motivazione su punto decisivo della controversia; omessa pronuncia su motivi di ricorso ritualmente formulati, deducendo:

2.2.1.- che il giudicante a qua, non avrebbe affatto tenuto conto della censura, contenuta nell’atto d’appello e ribadita nella memoria di replica, di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, sostituita dal semplice richiamo alla sentenza che, al termine di separato giudizio, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contro l’accertamento;

2.2.2.- che l’ufficio aveva comunque riproposto le difese concernenti la legittimità dell’accertamento nel merito; questioni rimaste assorbite nella sentenza di primo grado e sulle quali anche la commissione regionale aveva omesso di pronunziare.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito espresse.

3.2.- Le spese di questo giudizio di legittimità debbono essere integralmente compensate fra le parti per giusti motivi, essendosi formato il giudicato, da cui dipende la soluzione della presente controversia, in epoca posteriore alla notifica del ricorso per cassazione.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- La sentenza della commissione tributaria provinciale, come si legge nel controricorso (pag. 3), era così motivata: “Questo Collegio giudicante rilevato che l’accertamento a carico della società effettivamente risulta annullato come da atti e che lo stesso ufficio chiede di decidere in conseguenza, ritiene di poter accogliere il proposto ricorso per il reddito di partecipazione” (il corsivo è aggiunto).

4.1.1.- La nullità di tale sentenza per difetto assoluto di motivazione – limitata al mero richiamo di una decisione esterna di cui neppure si afferma il passaggio in giudicato, denunziata dall’ufficio in appello come sua prima difesa (“in particolare si ricorre per carente ed insufficiente motivazione …”), non fu rilevata dalla commissione regionale che, invece, ritenne inammissibile il gravame per asserito difetto di specificità dei motivi.

4.1.2.- D’altra parte, il richiamo alla sentenza pronunziata a favore della società in un distinto processo dissimulava un vizio radicale, di violazione del litisconsorzio necessario fra società e socio (S.U. nn. 14814 e 14815/2008), rilevabile d’ufficio, anche in questa sede, quale causa di nullità dell’intera procedura e delle due sentenze di merito. L’esistenza di tale vizio, eliminabile in origine soltanto mediante la riunione dei processi, assorbe tutte le altre questioni ed eccezioni sollevate dalle parti, esclusa quella di giudicato.

4.1.3.- In effetti, sull’annullamento dell’atto impositivo concernente i redditi della società di persone – annullamento pronunziato in primo grado e confermato dalla commissione tributaria regionale – si è formato il giudicato, essendo stato rigettato da questa suprema corte, con sentenza n. 6736 del 21.3.2007, il ricorso dell’amministrazione.

Ammissibilmente il giudicato è invocato dal resistente nella memoria, dal momento che si è formato in epoca successiva al deposito del controricorso (S.U. n. 13916/2006).

4.1.4.- Avere ravvisato, in casi come quello di specie, l’esistenza di litisconsorzio necessario D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 14, (S.U. n. 14815/2008), su presupposto dell’unitarietà dell’accertamento e dell’automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alta quota di partecipazione agli utili e prescindendo dall’effettiva percezione degli stessi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5), comporta che il giudicato formatosi – in caso di mancata riunione dei processi – sull’accertamento del reddito sociale si riverbera sulla posizione di ciascun socio, stante la “posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato”, giacchè “l’accertamento del reddito societario (ai fini ILOR) è lo stesso accertamento (frazionato) che interessa i soci (ai fini IRPEF)” (S.U. cit. dalla motivazione): dovendosi escludere il litisconsorzio necessario – come pure l’autorità del giudicato esterno formatosi nel giudizio attinente al reddito della società – sol “quando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione dei reddito tra i soci (nel qual caso il vincolo del litisconsorzio opera soltanto nei confronti di tutti i soci)” (ibid.).

4.1.5.- Infatti, lo stesso vincolo di consequenzialità necessaria, entro i suddetti termini, fra giudizi sulla pretesa fiscale derivata da un unico accertamento, svoltisi separatamente nei confronti della società e nei confronti del socio, induce ad ammettere che il giudicato formatosi nel primo di tali giudizi “preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”, dato che “l’accertamento giudiziale cosi compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause” forma la premessa logica indispensabile per la soluzione anche dell’altra controversia (S.U. n. 13916/2006).

4.1.6.- In altre parole, quando la difesa del socio, come ne caso di specie, non si fonda su eccezioni personali, diverse da quelle accampate dalla società, il giudicato formatosi nel processo relativo ai redditi di questa, rilevabile anche nel giudizio di legittimità, copre necessariamente non solo il vizio di nullità (per mancata integrazione del contraddittorio) verificatosi in quel processo, ma anche l’identico vizio specularmente riscontrabile nel processo del socio, e manifesta la sua efficacia in quest’ultimo, nei limiti del dictum sull’unico accertamento.

4.1.7.- D’altra parte, diversamente opinando, non solo si riprodurrebbe, per altra via, quei vulnus all’unicità dell’accertamento tributario, che la citata giurisprudenza delle S.U. ha inteso evitare (prescrivendo, in casi analoghi a quello di specie, il simutaneus processus); ma risulterebbe gravemente violato anche il principio di economia processuale, attraverso l’annullamento dell’intera procedura ed il ripristino ab imis di un giudizio, che non potrebbe portare ad una soluzione giuridica diversa, nel rispetto del giudicato.

4.2.- I principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata di esso, cui è ispirato anche l’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., e la conseguente necessità di orientare l’interpretazione in senso non formalistico, ma di effettiva e concreta garanzia dei diritti della difesa (ancora S.U. n. 13916/2006), porta quindi al rigetto di questo ricorso per cassazione, reso inammissibile dal giudicato.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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