Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3565 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3565 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 26715-2013 proposto da:
VILMERCATI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA R. GAROFALO 81, presso lo studio dell’avvocato
FIAMMETTA FAGIOLI, rappresentato e difeso dagli
avvocati GIORGIO AMATO, LUANA GUERCINI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
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tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 90/2013 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata 1’11/04/2013;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

RGN 26715/13

Motivi della decisione
L’Agenzia delle Entrate in data 16.10.2006 notificava

avviso di

liquidazione relativo alla ripresa a tassazione di imposta di registro,
dovuta in relazione alla compravendita di un terreno con atto a rogito
del Notaio Gamberale del 13.5.2004. Nel rogito la parte acquirente

dichiarando che avrebbe edificato sull’immobile in oggetto nei cinque
anni dal trasferimento. In sede di registrazione l’Ufficio liquidava
l’imposta in conformità applicando l’aliquota dell’1°/0.
In data 22.5.2006 l’Agenzia delle Entrate notificava alla Marvil
s.r.l. un avviso di rettifica e liquidazione sul valore dell’immobile,
riconosciuto come terreno edificabile, elevandolo da €60.000,00 a
€365.682,00.
L’accertamento veniva definito con il pagamento della maggiore
imposta rinveniente dall’applicazione dell’aliquota dell’1°/0
corrispondente alla richiesta agevolazione, sulla base imponibile
accertata, maggiorata della sanzione pecuniaria per l’insufficiente
dichiarazione.
In data 16.10.2006 l’Agenzia delle Entrate notificava alla Marvil
s.r.l. un avviso di liquidazione di imposta suppletiva, oggetto del
presente giudizio, con il quale richiedeva il pagamento dell’imposta
di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria del 11% sul
presupposto che l’aliquota del 1% di cui all’art. 33 della legge 388/00
fosse applicabile soltanto in presenza di un piano particolareggiato
regolarmente approvato, e non già di una mera edificabilità dell’area.
Il ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione veniva rigettato
dalla C.T.P. di Roma con sentenza n.446/04/09 depositata il
17.11.2009.
Interposto appello dalla contribuente, la CTR del Lazio con
sentenza n.90/29/13 depositata in data 11.4.2013 confermava la
sentenza di primo grado.

richiedeva le agevolazioni fiscali di cui all’art. 76 1.448/2001

RGN 26715/13

Ricorre per Cassazione La Marvil s.r.l. con ricorso notificato in
data 19.11.2013 affidato a un motivo.
L’Agenzia delle entrate si è costituita ma non ha depositato difese
scritte.
1.Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione

contempo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Avrebbe errato, secondo tale prospettazione, la CTR nel ritenere che,
ai fini dell’agevolazione fiscale di cui si discute, fosse necessaria
comunque la redazione del piano particolareggiato.
2.La censura è fondata.
La Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, prevede che sono
soggetti all’imposta di registro dell’1°/0 per cento ed alle imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di beni immobili in
aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque
denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o
regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area
avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
Secondo la più recente

giurisprudenza di questa Corte, la

disposizione del citato art. 33 intende dar rilievo non già al riscontro
formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano
particolareggiato, quanto piuttosto al fatto storico che esso si trovi in
area in cui, come quelle soggette a piano particolareggiato, sia
possibile edificare. Non rileva neanche che tale fatto storico
implicante una situazione giuridica sia integrato da uno strumento di
programmazione piuttosto che da uno strumento attuativo, stante,
nella intentio legis la centralità della previsione secondo la quale
l’utilizzazione edificatoria che giustifica la misura fiscale avvenga,
quale condizione legale risolutiva, per opera dello stesso soggetto
acquirente ed entro cinque anni dall’acquisto (Cass. n. 16835 del
2008; n. 28010 del 2009; ord. n. 5933 del 2013).

dell’art.33 L.n.388/2000, nonchè dell’artt.76 I.n.48/2001 e al

RGN 26715/13

In tal modo , come la giurisprudenza ha osservato, la norma intende
sia agevolare lo sviluppo equilibrato del territorio, che favorire, per i
suoi riflessi economici anche collettivi, direttamente l’attività
edificatoria di aree e lotti inutilizzati (cfr., anche Cass. Ord. n. 27016
del 2017; Cass. n. 4890 del 2013).

relazione alla quale le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze
nn. 25505 e 25506 del 2006, in materia di registro e di ICI, hanno
affermato che la stessa, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n.
223 del 2006, art. 36, comma 2, (convertito in L. n. 248 del 2006) va
desunta dalla qualificazione ad essa attribuita
nel piano regolatore generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della
Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; principio
applicato, anche, in tema di imposte sui redditi (cfr. da ultimo, Cass.
n. 13142 del 2014, in tema di plusvalenze realizzate a seguito di
cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria).
3.Nella vicenda in esame è incontestato che in base alle risultanze
del certificato di destinazione urbanistica allegato al rogito, il terreno
ricada in zona C di espansione residenziale – sottozona C3 per edilizia
residenziale pubblica. L’agevolazione fiscale era, pertanto, dovuta.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e pertanto la cassazione
della sentenza impugnata.
4.Alla luce della decisione sul motivo di ricorso deve ritenersi
assorbita ogni questione attinente la natura complementare o
suppletiva delle imposte richieste, precisazione inserita solo a scopo
“didascalico” dalla CTR, come da quest’ultima espressamente
ammesso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai
sensi dell’ad 384 cpc , la causa può essere decisa nel merito con
l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente.

Viene, dunque, in rilievo la qualificazione edificatoria di un’area, in

RGN 26715/13

5.L’assenza, prima della presentazione del ricorso, di un
consolidato orientamento di questa Corte sullo specifico tema
esaminato nel corso del presente giudizio, giustifica la compensazione
delle spese di lite del giudizio di merito.

soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente
annullando l’atto impugnato
Compensa le spese del giudizio di merito.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità che liquida in €4000,00 oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.1.2018
Il Presidente
enico C

emi

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la

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