Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3565 del 12/02/2011

Cassazione civile sez. III, 12/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 12/02/2011), n.3565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.T. (OMISSIS), D.R.C.

(OMISSIS), in qualita’ di soci della S.n.c. Schaplatten

(societa’ cancellata dal registro delle imprese a far data dal

17/03/2005), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DANTE 12,

presso lo studio dell’avvocato AVELLANO SILVIO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CRICCA GIAN CARLO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GESCO SRL (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 6, presso lo

studio dell’avvocato DIONISIO FABRIZIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MUSSI GUIDO, giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1235/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

29/10/08, depositata il 29/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato l’8 aprile 2010 D.R.C. e R.T., nella qualita’ di soci della S.n.c. Schallplatten (societa’ cancellata dal registro delle imprese) hanno chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 6 ottobre 2009 alla parte personalmente, depositata in data 28 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Genova che, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa, aveva condannata la societa’ Schallplatten a pagare alla Ges.Co S.r.l. la complessiva somma di Euro 48.796,50 per canoni di locazione e indennita’ di occupazione.

L’intimata ha resistito con controricorso.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.

Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – I ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per ottemperare al dettato dell’art. 366 bis c.p.c. formulano il seguente quesito: dica la Corte se la motivazione dell’impugnata pronunzia risulti insufficiente, contraddittoria ed affetta da vizi logico – giuridici e se il percorso argomentativo del giudicante violi o meno il principio di cui all’art. 116 c.p.c. che, pur nell’ambito del libero apprezzamento, impone di offrire la congrua ed adeguata giustificazione dei criteri adottati nella valutazione delle prove.

Un quesito siffatto frustra le finalita’ perseguite dall’art. 366 bis c.p.c., in quanto demanda alla Corte di verificare l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, ma non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla norma di cui e’ stata denunciata violazione o falsa applicazione (senza specificarle come se fossero sinonimi) e non rappresenta il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, insufficiente e contraddittoria.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e la resistente ha prestato adesione;

5.- Ritenuto:

che, non essendovi altri ricorsi avverso la medesima sentenza, il giudizio vada dichiarato estinto; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis, 390 e 391 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso estinto.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2011

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