Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3565 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 11/05/2016, dep.10/02/2017),  n. 3565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22861/2011 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

DELTAFRUTTA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

TROIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI COLOMBO,

ALESSANDRO GINO MAINARDI, delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 95/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato VARONE che si riporta al contenuto

del ricorso e chiede l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in sede di giudizio di rinvio, nella controversia avente ad oggetto avviso di accertamento Irpeg ed Ilor per l’anno 1995 (per l’importo di complessivi Euro 197.762,00, a titolo di imposta, ed eguale importo a titolo di sanzione) ha “determina(to) i costi detraibili per premi a clienti, nell’anno 1995, in Euro 175.035,62, e manda(to) all’ufficio per la rideterminazione del reddito imponibile Irpeg ed Ilor, nonchè delle imposte e dei relativi accessori”.

L’Agenzia rileva, in sintesi, che il giudice del rinvio rinnovando (con esito favorevole alla società contribuente) la delibazione della ricorrenza della prova dei costi oggetto della contestata detrazione – ha violato i limiti propri del correlativo giudizio, atteso che la decisione di rinvio, puntualizzati i criteri di distribuzione dell’onere della prova in materia ed individuata nella contribuente la parte gravata dell’onere di provare l’effettività dei costi detraibili, ha riscontrato l’assenza, nella specie, della prova suddetta (e non già che la decisione impugnata non aveva idoneamente motivato in merito alla sua esistenza), cosicchè il rinvio trovava giustificazione esclusivamente nell’esigenza di ridefinire, su quel presupposto, la misura dell’imponibile.

La società intimata resiste con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nell’accogliere il (solo) secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia, imperniato sulla deduzione della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e art. 115 c.p.c., nonchè dei principi in tema di documentazione delle spese e degli altri componenti negativi ammessi in deduzione, nonchè di fatti notori, oltre che difetto di motivazione”, e, conseguentemente, disponendo la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, la decisione di rinvio (Cass. n. 15718 del 2009), così motiva: “La censura è fondata. Giova infatti innanzitutto premettere che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, qualora l’ufficio finanziario sostenga il carattere fittizio di determinate operazioni, può limitarsi a contestarne il compimento, gravando sul contribuente, che intenda insistere per la deducibilità dei relativi costi, di fornire la prova della loro effettiva sopportazione (v. tra le altre Cass. n. 21474 del 2004 e n. 6591 del 2008), con la conseguenza che gravava sulla contribuente l’onere di fornire la prova sia della sussistenza che dell’ammontare dei suddetti costi. Nella specie, la suddetta prova non risulta fornita…”. Espone, quindi, gli specifici motivi per cui ritiene non fornita la prova dell’esistenza dei costi oggetto di controversia, aggiungendo peraltro che, per i costi collegati ai premi da corrispondere “mancherebbe in ogni caso la prova dell’ammontare dei suddetti premi”.

Alla luce dell’esposto rilievo, appare evidente che, così come lamentato dall’Agenzia ricorrente, la decisione impugnata, procedendo ad una nuova valutazione del materiale probatorio relativo ai costi oggetto della contestata detrazione, ha indebitamente valicato i limiti del dictum della sentenza di rinvio; essendo questa imperniata sull’inosservanza, da parte della società contribuente, dell’onere della prova su di lei gravante in merito ad esistenza ed entità dei costi detraibili e, quindi, sulla definitiva infondatezza della correlativa deduzione.

Il ricorso dell’Agenzia deve essere pertanto accolto; la sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, per adeguare la determinazione dell’imponibile al dictum della precedente decisione di questa Corte.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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