Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3564 del 12/02/2011

Cassazione civile sez. III, 12/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 12/02/2011), n.3564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BELLOCCO

DANIELA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 189/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 4/06/09, depositata l’11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 29 dicembre 2009 D.M.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata alla parte personalmente il 29 ottobre 2009, depositata in data 11 giugno 2009 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria che, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi, l’aveva condannato in solido con C.M. ad integrare i canoni corrisposti a M. M. per l’affitto di un fondo rustico, al pagamento di L. 20.000.000 annue e al rilascio del fondo. Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

2 – I cinque motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 46. Il quesito finale si rivela assolutamente astratto poiche’ demanda alla Corte di verificare se via sia stata la denunciata violazione anziche’ postulare l’enunciazione di un principio fondato sulla norma indicata e decisivo per il giudizio nonche’ di applicabilita’ generalizzata.

Le medesime caratteristiche negative inficiano il quesito formulato in esito al secondo motivo, che denuncia violazione del combinato disposto della L. n. 203 del 1982, art. 46 e dell’art. 112 c.p.c. Il terzo motivo lamenta omissione di motivazione sul fatto controverso rappresentato dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione sulla morosita’ e pagamento dei canoni. La censura riprende argomentazioni esposte con le precedenti. Il giudice non e’ tenuto a pronunciarsi su tutte le argomentazioni inserite negli scritti difensivi, ma deve prendere in considerazione solo quelle funzionali alla decisione. Il ricorrente non adduce argomentazioni dimostrative della decisorieta’ della questione.

Il quarto motivo, che denuncia violazione della L. n. 203 del 1982, artt. 45, 58 e 9 e il quinto motivo, che ipotizza violazione dell’accordo nazionale stipulato tra la Confederazione Nazionale Coldiretti, la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana e la Federazione Nazionale della proprieta’ fondiaria (peraltro neppure prodotto) mancano del tutto dei prescritti quesiti fondati sulle norme di diritto rispettivamente indicate.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio; il comunicato decesso della resistente non spiega alcun effetto, non valendo ad interrompere il giudizio di cassazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2011

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