Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3563 del 24/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3563 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 30057-2014 proposto da:
DI DONATO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA
MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINA
KRAUSS, giusta procura speciale a margine della pag. 38 del ricorso;
– ricorrente contro
CACCHIONE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN
CANDIDO DI GIOIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANDREA FALCO, giusta mandato a pag. 28 del controricorso;

Data pubblicazione: 24/02/2016

- controficorrente avverso la sentenza n. 981/2014 del TRIBUNALE di BERGAMO del
07/05/2014, depositata 1’08/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

Svolgimento del processo
§ 1. — Michele Di Donato ricorre, affidandosi a quattro motivi
ed illustrandoli con memoria ai sensi dell’art 378 cod. proc. civ., per la
cassazione della sentenza del tribunale di Bergamo — la n. 981 del
giorno 8.5.14 — con cui è stata, sulla sua opposizione al precetto
intimatogli dall’avv. Antonio Cacchione, accertata la non spettanza di €
907,55 sul totale precettato, pertanto ridotto ad € 4.442,97.
L’intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione
§ 2. — Il ricorrente articola quattro motivi, dolendosi:
– col primo, di “violazione dell’art. 360 n. 4 in relazione agli artt.
475 e 479 c.p.c. nonché all’art. 83 c.p.c.”, censurando la ritenuta
legittimità della richiesta della spedizione del titolo in forma esecutiva
da parte di avvocato che argomenta tuttora non averne avuto potere;
– col secondo, di “violazione dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art.
112 c.p.c.”, contestando il merito del riconoscimento delle somme
dovute a controparte;
– col terzo, di “violazione dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art.
115 c.p.c. e/o dell’art. 360 n. 5 là dove il Giudice a quo ha omesso
l’esame del . doc. 5 avversario o, esaminatolo, ha pronunciato
motivando in frontale contrasto con lo stesso, nonché violazione
dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 11 Preleggi ed al D.M. 140/12, in
via diretta o mediata di interpretazione del titolo ex art. 615 c.p.c.”,

Ric. 2014 n. 30057 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

riproponendo altre contestazioni al merito del riconoscimento delle
somme dovute a controparte;
– col quarto, di “violazione dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art.
112 c.p.c.”, impugnando la pronuncia di validità solo parziale del
precetto, siccome adottata in carenza di domanda.

ricorso, una volta qualificata l’opposizione come agli atti esecutivi, ma
esamina poi partitamente il merito di ciascuna delle censure.
§ 3. — I motivi diversi dal primo sono inammissibili.
Essi si riferiscono a doglianze relative al quantum dell’esecuzione
e quindi riconducibili alla fattispecie dell’opposizione ai sensi dell’art.
615 cod. proc. civ.: infatti, sul punto specifico il giudice che ha reso la
sentenza non ha preso in alcun modo posizione, avendo egli
espressamente qualificato come motivo di opposizione agli atti
esecutivi soltanto il primo. E spetta allora al giudice dell’impugnazione
la verifica del contenuto della pronuncia al fine di valutare la
correttezza del mezzo di impugnazione dispiegato: ma, nella parte in
cui la sentenza del tribunale resa in primo grado definisce le doglianze
sul quantum e ridetermina le somme in concreto dovute, proprio perché
resa su opposizione ad esecuzione essa non era impugnabile
direttamente con ricorso per cassazione, non più prevedendo (a far
tempo dal 4.7.09) l’art. 616 cod. proc. civ. la non impugnabilità.
§ 4. — II primo motivo è, invece, correttamente reso oggetto di
ricorso immediato per cassazione, ma è inammissibile sotto altro
profilo, visto che in ricorso non si deduce — e a colmare tale lacuna
non potendo valere alcun atto successivo, tra cui la memoria ai sensi
dell’art. 378 cod. proc. civ., che ha la sola funzione di illustrare
nuovamente le questioni ritualmente già sottoposte all’esame di questa
Corte — quale violazione concreta del diritto di difesa sia stata fatta
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Il controricorrente eccepisce dapprima l’inammissibilità del

valere dall’odierno ricorrente davanti al giudice dell’opposizione agli
atti esecutivi (e nel rispetto del termine di venti giorni dalla notifica del
precetto del 14.6.13, avendo notificato l’atto di citazione il 9.7.13)
quale conseguenza delle violazioni formali esposte. Ed è noto che
nessuno ha diritto alla mera regolarità formale del processo, se non fa

regole una concreta lesione di quel diritto (per tutte: Cass., ord. 16
dicembre 2014, n. 26450; Cass. 22 aprile 2013, n. 9722; Cass. 19
febbraio 2013, n. 4020; Cass. 14 novembre 2012, n. 19992; Cass. 23
luglio 2012, nn. 12804 e 12812; Cass. 9 marzo 2012, n. 3712; Cass. 12
settembre 2011, n. 18635; Cass. Sez. Un., 19 luglio 2011, n. 15763;
Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass. 13 luglio 2007, n. 15678).

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5. — Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e il

soccombente ricorrente condannato alle spese del giudizio di
legittimità in favore della controparte.
§ 6. — E trova pure applicazione (per carenza di discrezionalità:
Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) l’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, della 1. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di
impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Michele Di
Donato al pagamento, in favore di Antonio Cacchione, delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in € 2.300,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre accessoti nella misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif.
dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Rk. 2014 n. 30057 sez. M3 – ud. 20-01-2016
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valere, quale conseguenza della prospettata violazione delle relative

contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
co. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 gennaio 2016

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