Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3563 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

TNT Global Express s.p.a., con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante sig. G.D.C.,

rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato Fiore Marochetti Simonetta, elettivamente domiciliata

presso il suo studio del primo in Roma, via XX settembre n. 26;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/49/07 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 6 agosto 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

gennaio 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUZIO Riccardo che ha chiesto che il ricorso

principale sia dichiarato inammissibile e, in subordine, rigettato e

l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La TNT Traco s.p.a. propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano per l’annullamento dell’avviso di rettifica che, per l’anno 1998, le aveva contestato le aveva contestato una maggiore imposta irpeg, ascrivendole il reddito della società Traspex Sud s.r.l. esentata dall’assolvimento delle imposte, sulla base della considerazione che quest’ultima, la quale svolgeva su incarico della ricorrente il servizio di spedizione e di recapito, facesse parte della sua organizzazione imprenditoriale e che il contratto di appalto intercorso tra le parte fosse simulato e predisposto al fine di eludere i tributi, nonchè l’omessa regolarizzazione a fini iva di operazioni intercorse con la società Mistral Air, di cui la ricorrente era socia per la quota del 30%, presso la quale la Guardia di Finanza aveva accertato il ricevimento di acconti da parte della TNT Traco senza rinvenire le corrispondenti fatture.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso e, in sede di gravame, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 36/49/07 del 6.8.2007, confermò tale decisione impugnata, ritenendo, per quanto qui interessa, non provata la contestazione dell’Ufficio in ordine alla mancata regolarizzazione delle operazioni intercorse con la società Mistral Air.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato a mezzo posta spedito il 30.10.2008, ricorre, sulla base di un solo motivo, l’Agenzia delle Entrate.

La TNT Global Express s.p.a., già TNT Traco, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, sulla base di due motivi, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

L’unico motivo del ricorso principale avanzato dall’Agenzia delle Entrate denunzia “Motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del motivo ed in accoglimento della eccezione sollevata dalla società controricorrente, il Collegio rileva che il mezzo appare inammissibile. Il motivo, per come formulato, non appare infatti conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2 – applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) – la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità. Nel caso di specie, il motivo formulato dall’Agenzia delle Entrate manca di tale indicazione riassuntiva e sintetica e ciò determina, a mente dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), l’inammissibilità del ricorso principale. Il ricorso incidentale va invece dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, tenuto conto che esso è da considerarsi tardivo, essendo stata la sentenza di appello depositata il 6.8.2007 mentre il predetto ricorso è stato notificato con spedizione a mezzo posta il 15.12.2008, oltre, pertanto, il termine lungo stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ., compreso il periodo di sospensione feriale.

Le ragioni della decisione e la circostanza che il ricorso principale sia stato avanzato prima della pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite sopra indicata integrano giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrale ed inefficace quello incidentale avanzato dalla società contribuente. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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