Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3563 del 12/02/2011

Cassazione civile sez. III, 12/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 12/02/2011), n.3563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M. (OMISSIS), L.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO

249, presso lo studio dell’avvocato DE PRIAMO LUCIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRO GIUSEPPE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato SAMBATARO

ELENA, rappresentato e difeso dagli avvocati LENTINI GIOVANNI,

LENTINI GASPARE, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1147/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

24/04/09, depositata il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 29 dicembre 2009 G.M. e L.G. hanno chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 30 ottobre 2009, depositata in data 30 giugno 2009 dalla Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione distaccata di Castelvetrano – aveva escluso la declaratoria di inefficacia del contratto preliminare di vendita stipulato dal L. con C. M.. Costui ha resistito con controricorso.

2 – Il ricorso e’ inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo viola il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti e’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass, Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Il ricorso non ottempera a tali oneri processuali con riferimento ai documenti (atto stragiudiziale, querela, ecc.) su cui pure argomenta.

3 – In secondo luogo la formulazione dell’unico motivo non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

I ricorrenti lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Le argomentazioni a sostegno implicano esame degli atti e apprezzamenti di fatto, attivita’ inibite al giudice di legittimita’.

Ma, soprattutto, manca un momento di sintesi formulato secondo il modello sopra enunciato e necessario per indicare chiaramente il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non inducono a diversa statuizione; si osserva, in particolare, che il momento di sintesi non puo’ ravvisarsi nella parte motiva;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2011

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