Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3563 del 10/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 10/02/2017, (ud. 29/04/2016, dep.10/02/2017),  n. 3563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6362/-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

L.R.;

– intimati –

nonchè da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

MATTONATO 3, presso lo studio dell’avvocato DONATO PICCININNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO DE BONIS, delega a

margine;

– controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 144/2007 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 22/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso

incidentale, accoglimento per quanto di ragione del ricorso

principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento, disposto dal giudice di primo grado su ricorso di L.R., dell’atto di recupero del credito d’imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7.

L’atto di recupero era fondato sull’avvenuto riscontro, in esito a verifica, di investimenti agevolabili di importi inferiori a quelli effettivamente compensati, a causa: a) della riscontrata esibizione, per l’anno 2001, di fatture per sole Euro 110.763,75, a fronte di un investimento dichiarato di Euro 111.754,00; b) dell’inutizzabilità ai fini dell’agevolazione, per l’anno 2002, dell’importo di Euro 2.324,07, relativo alla fattura “Data process s.r.l. Matera”, in quanto emessa il 18 luglio 2002, successivamente al 7 luglio 2002, e dunque, non rientrante tra gli investimenti agevolabili ai sensi del D.L. n. 138 del 2002, art. 10, comma 3, convertito nella L. n. 178 del 2002; c) della deduzione dall’investimento lordo, sia per l’anno 2001 che per l’anno 2002, di ammortamenti per importi differenti rispetto a quelli dichiarati; d) della mancata deduzione dall’investimento del valore non ancora ammortizzato dei beni immobili estromessi dal patrimonio aziendale.

Mentre la Commissione provinciale ritenne l’atto di recupero illegittimo, perchè non esplicitamente contemplato, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, nel novero degli atti impugnabili, il giudice di appello, ritenuta la formale legittimità dell’atto, ha rilevato l’infondatezza della pretesa fiscale.

L’intimato resiste con controricorso e articola un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELIA DECISIONE

Con il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia deduce vizi di motivazione in relazione ai rilievi di cui alle precedenti lett. a), c) e d); con il terzo motivo, l’Agenzia svolge la censura relativa al rilievo c) in prospettiva di omessa pronunzia.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso del ricorso principale sono fondati.

Invero, l’infondatezza del recupero basato sulla differenza tra il valore dell’investimento dichiarato e quello delle fatture esibite è giustificato con la sola, palesemente inidonea, affermazione “differenza irrilevante che non muta i termini della questione”.

L’infondatezza del recupero basato sul rilievo di cui alla lett. c) è, poi, del tutto immotivatamente assunta, ancorchè l’Agenzia avesse, nell’atto di appello, fatto presente che, sul punto, il contribuente non aveva mosso contestazioni.

In merito al recupero basato sul rilievo di cui alla lett. d), del tutto priva di esame da parte del giudice del gravame risulta, infine, la circostanza impeditiva del diritto alla fruizione del credito di imposta per gli immobili estromessi dall’azienda, costituita, in forza della previsione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1, dal pagamento della imposta sostitutiva: circostanza specificamente ribadita dall’Ufficio nell’atto di appello.

La fondatezza del secondo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del terzo.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il contribuente deducendo “nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53” – censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello in conseguenza del mancato deposito di copia dell’atto medesimo presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Trattandosi di atto di appello proposto in data 4 novembre 2005, la censura è infondata.

Risulta, invero, reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che, nel processo tributario, la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 7, introdotto dalla Legge di Conversione n. 248 del 2005 e in vigore dal 3 dicembre 2005 (che ha aggiunto, alla fine del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, la previsione secondo cui, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata), si applica, in quanto istitutivo di onere finalizzato al perfezionamento dell’impugnazione proposta, ai soli ricorsi successivi alla sua entrata in vigore, e non anche a quelli di data precedente (cfr. Cass. n. 5347 del 2015, n. 21077 del 2011).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, vanno accolti il primo il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, con assorbimento del terzo, e va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata.

PQM

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo, e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA