Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3562 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3562 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 5222-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MICELI
2018
236

SALVATORE,

MICELI

GIUSEPPE

ANTONIO,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA MICHELE MERCATI
51, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIROLAMO
MONTELEONE;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 175/2012 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 14/02/2018

di PALERMO, depositata il 03/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

RG. 5222/2013

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Palermo
Miceli Giuseppe e Miceli Salvatore proponevano opposizione avverso
l’avviso di rettifica e liquidazione di imposta suppletiva, pari a
€234.619,23 che l’Agenzia delle Entrate aveva fatto loro notificare in
relazione al contratto stipulato il 14.5.2005 e registrato il 24.10.2005

Salvatore la proprietà di un lotto di terreno con l’eccezione delle
porzioni di area edificabile corrispondenti alla terza, alla quarta ed a
parte della seconda elevazione fuori terra, sulle quali veniva
costituito un diritto di superficie in capo al venditore. A titolo di
corrispettivo dell’alienazione Miceli Salvatore si obbligava a costruire
in appalto alcuni appartamenti di civile abitazione in corrispondenza
delle superfici riservatesi dal dante causa.
Instauratosi il contraddittorio la CTP annullava l’avviso di
liquidazione con sentenza n. 247/07/2008.
Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate, proponeva appello,
dinanzi alla commissione tributaria Regionale della Sicilia, la quale,
con sentenza n. 175/25/12 depositata il 3.12.2012 rigettava
l’impugnazione osservando che l’accordo intervenuto tra le parti non
poteva essere qualificato come permuta di cosa presente con cosa
futura e che il valore della transazione commerciale non poteva
essere identificato con quello di una serie di “appartamenti e box”
ancora non esistenti, ma considerati come finiti, sia pure al netto del
valore dell’area fabbricabile. L’ufficio avrebbe dovuto tassare
separatamente, da un lato, il trasferimento del terreno e, dall’altro,
l’appalto per la costruzione di alcune unità immobiliari.
Avverso questa pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Miceli Giuseppe e Miceli Salvatore
controricorso.

hanno resistito con

al n. 192 in forza del quale Miceli Giuseppe trasferiva a Miceli

RG. 5222/2013

1.Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente
deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1552, 952 e
934 c.c. nonchè dell’artt. 20 D.P.R. n. 131 del 1986, con riferimento
all’art. 360 c.p.c., nn.3 in quanto la commissione tributaria regionale
non aveva ravvisato un contratto di permuta di cosa presente con

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa motivazione
su un punto decisivo della controversia in relazione all’art.360 comma
1 n.5 c.p.c.
1.a I motivi possono essere trattati congiuntamente.
1.b I motivi sono infondati.
È noto che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di
legittimità, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia
privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è
censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri
legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione,
qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da
non consentire il controllo del procedimento logico seguito per
giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni
ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle
regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei
canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle
considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato.
La denuncia del vizio di motivazione dev’essere dal suo canto
effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative,
ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di
giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con
l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, in
quanto connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli
argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal

cosa futura.

RG. 5222/2013

ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza.
In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è
necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione
possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola

che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in
sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra
(Cass. 03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604;
Cass.07/03/2007, n. 5273; Cass. 22/02/2007, n. 4178)
In tale prospettiva non colgono nel segno le censure di violazione
dei canoni di ermeneutica contrattuale (e segnatamente di quelli della
interpretazione logica e sistematica del contratto), in quanto inidonee
a palesare evidenti errori nel ragionamento giuridico posto a base
dell’attività qualificatoria svolta dal giudice di merito, né tanto meno
la sua insostenibilità.
Al riguardo occorre invero rilevare che i dati testuali
rappresentati, nel complesso considerati, non appaiono tali da poter
contrastare in modo univoco e insuperabile la qualificazione operata
dal giudice del merito.
La CTR ha diffusamente motivato sull’interpretazione del
contratto e, richiamando affermati principi giurisprudenziali (Cass.
30/11/1985 n.

5981; Cass. 14779/2001; Cass.2892/2009) ha

concluso che il contratto di vendita di un terreno edificabile, con
riserva, da parte dell’alienante, di una o più aree superficiarie in
corrispondenza di uno o più piani del fabbricato che l’acquirente si
obbliga a realizzare, racchiude due distinti negozi, aventi ad oggetto,
rispettivamente, il trasferimento della proprietà del suolo
dall’alienante all’acquirente e la costituzione di un diritto superficiario
da parte del secondo, in favore del primo, con riguardo a beni futuri e

siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,

RG. 5222/2013

ha ritenuto non sussistere una permuta di cosa presente con cosa
futura.
Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo
adeguato e giuridicamente corretto.
Ne

deriva

che

il

ricorso

va

rigettato.

P.Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali che liquida in €7.300,00 oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018
Il Presidente

Le spese seguono la soccombenza.

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