Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3562 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. un., 13/02/2020, (ud. 14/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18836-2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo STUDIO PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MISSERINI;

– ricorrente –

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE IONIO, (già AUTORITA’

PORTUALE DI TARANTO), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO LUBRANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FILIPPO LUBRANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo STUDIO PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MISSERINI;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

TEMPI MODERNI S.P.A., D.L.G., B.A.,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1860/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.D. impugnò davanti al TAR della Puglia, sezione di Lecce, sia il bando che la graduatoria della selezione indetta dall’Autorità Portuale di Taranto per l’assunzione di 10 unità distribuite in vari profili professionali da inquadrare nel IV livello del c.c.n.l. di categoria assumendone l’illegittimità sotto vari profili.

1.1. Il Tar dichiarò inammissibile il ricorso per mancato superamento della prova di resistenza e, comunque, lo rigettò anche nel merito ritenendolo infondato.

1.2. Il Consiglio di Stato, investito del gravame da parte della M., ha ritenuto che erroneamente era stato dichiarato inammissibile il ricorso e, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ha evidenziato che dall’avviso pubblico di selezione si evinceva che, con riguardo alle tre fasi in cui la stessa si articolava, il punteggio da non prendere in considerazione era quello relativo alla valutazione dei c.v. dei candidati; i punteggi conseguiti nelle altre due fasi, invece, dovevano essere cumulati ai fini della redazione della graduatoria conclusiva. Ha quindi osservato che, anche esclusi dal computo i punteggi relativi alla prima fase, la ricorrente non superava comunque la prova c.d. di resistenza atteso che un altro controinteressato, B.A., comunque conseguiva un punteggio tale da collocarlo al primo posto della graduatoria. Ciononostante ha ritenuto che, comunque, la Commissione aveva fissato i criteri per l’attribuzione dei punteggi in esito alle interviste individuali in maniera del tutto generica ed insufficiente, così come denunciato dalla M., ed in particolare ha osservato che, se la votazione numerica esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, tuttavia è necessario che risultino preventivamente fissati i criteri di massima ed i parametri da utilizzare per l’attribuzione dei voti. Inoltre ha rilevato che la Commissione era incorsa nella violazione del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 12, comma 1 poichè aveva trascurato di predisporre i quesiti da porre ai candidati, da estrarre all’inizio di ciascuna prova al fine di garantire trasparenza imparzialità e buona amministrazione. Per conseguenza, quindi, il Consiglio ha annullato il provvedimento impugnato e condannato l’Autorità Portuale di Taranto a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio.

2. M.D. ricorre ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 110cod. proc. amm. denunciando l’eccesso, lo sviamento e l’illegittimo esercizio del potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato che avrebbe sconfinato nella sfera amministrativa della pubblica amministrazione.

3. Resiste con controricorso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio, già Autorità Portuale di Taranto, che propone a sua volta ricorso incidentale denunciando l’eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato con sconfinamento nel merito amministrativo nella parte in cui ha accolto il ricorso della M..

4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, B.A., D.L.G. e la Tempi Moderni s.p.a. sono rimasti intimati.

5. Sia la M. che l’Autorità portuale hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. Con il suo ricorso M.D. deduce che il Consiglio di Stato, nel rigettare il motivo di ricorso da lei proposto in via principale e riguardante la sommatoria dei punteggi conseguiti nelle graduatorie conseguenti alle prove svolte (test e intervista) – che se accolto avrebbe determinato il suo collocamento al primo posto della graduatoria – sarebbe incorso nel denunciato eccesso di potere giurisdizionale. Introducendo un criterio diverso dalla somma aritmetica dei punteggi e procedendo alla loro omogeneizzazione, infatti, il giudice amministrativo, ad avviso della ricorrente, avrebbe sconfinato nella sfera amministrativa creando una nuova modalità di valutazione non prevista. In tal modo aveva inciso sull’avviso, sul vademecum, sulle graduatorie e sui punteggi, sostituendoli con criteri non esplicitati. Sostiene in sostanza la ricorrente che il giudice di appello si sarebbe dovuto limitare a procedere ad una somma algebrica dei punteggi senza alcuna omogeneizzazione e che, così facendo il giudice è incorso nella violazione denunciata.

7. Il ricorso proposto dall’Autorità Portuale in via incidentale denuncia anch’esso uno sconfinamento da parte del Consiglio di Stato nel merito amministrativo per avere accolto seppur in parte il ricorso della M. e sostituendosi all’autorità amministrativa ha stabilito che non si doveva tener conto solo dei punteggi della terza prova (l’intervista) ma anche di quelli conseguiti nella seconda (somministrazione dei test). Inoltre, ancora esorbitando dai limiti della giurisdizione e sconfinando nel merito amministrativo, aveva alterato le modalità di valutazione che la Commissione si era data nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale assegnatole secondo criteri che, sol perchè non prevedevano quesiti predeterminati, non ne viziavano l’operato.

8. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

8.1. Va qui ribadito che per aversi eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo dell’invasione da parte del giudice amministrativo della sfera di competenza dell’autorità amministrativa, è necessario che il giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’atto, ovvero, nella sua decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (cfr. Cass. Sez. U. 15/07/2003 n. 11091, 15/05/2017 n. 11986, 05/02/2018 n. 2720, 10/04/2018 n. 8824 e 06/06/2018n. 14648).

8.2. Del pari va rammentato che il giudice amministrativo, per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, ha il potere-dovere di vagliare la conformità alla legge che disciplina l’adozione dell’atto amministrativo e gli atti di amministrazione restano soggetti al sindacato giurisdizionale che si sostanzia nell’accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ovvero alla loro manifesta carenza (Cass. Sez. U. 02/05/2018 n. 10440).

8.3. Per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo ha il potere-dovere di vagliarne la conformità alla legge che disciplina l’adozione dell’atto amministrativo. Gli atti di amministrazione restano soggetti al sindacato giurisdizionale che si sostanzia nell’accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ovvero alla loro manifesta carenza.

9. Nella specie il giudice amministrativo non si è sostituito all’autorità amministrativa in valutazioni di merito, sotto il profilo dell’opportunità e convenienza delle scelte da operare in concreto, ma ha individuato la regola alla stregua della quale avrebbe dovuto essere condotto l’apprezzamento.

9.1. In esito all’interpretazione del bando ed avendo accertato l’iter da seguire per assegnare i punteggi (espressi in quarantesimi per un prova ed in dodicesimi per un’altra) nel procedere alla somma ha correttamente reso omogenei dati con un’operazione aritmetica necessaria per ottenere da un punto di vista aritmetico un risultato corretto.

9.2. In sostanza non si è operata alcuna modifica sui criteri adottati dall’amministrazione ma ci si è limitati a eseguire un calcolo matematico che richiedeva necessariamente di procedere all’individuazione di un minimo comun denominatore.

10. Del pari è inammissibile la censura formulata nel ricorso incidentale dell’Autorità Portuale.

10.1. Va premesso che la sentenza del giudice amministrativo, impugnata di fronte alle Sezioni Unite, deve essere esaminata nell’intero contesto dell’iter argomentativo svolto, non potendo estrapolarsi singole espressioni contenute nella decisione, le quali, seppure di per se stesse (nel loro senso letterale) appaiano esprimere singolarmente una qualche ingerenza nel merito amministrativo o nella valutazione tecnica, devono comunque essere lette nel contesto complessivo della decisione stessa, non potendo la verifica dell’osservanza, da parte del giudice amministrativo, dei limiti (esterni) nella valutazione di congruità e logicità della motivazione dell’atto e della non ingerenza della scelta tra le diverse opzioni valutative essere incentrata soltanto su singole espressioni, o addirittura parole, estrapolate dal contesto argomentativo della decisione (cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012 n. 8071).

10.2. Quanto alle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi esse sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne, ad esempio, l’irragionevolezza, l’arbitrio o la violazione del principio della “par condicio” tra i concorrenti, senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. Cass. Sez. U. 19/12/2011 n. 27283 e 28/05/2012n. 8412),

10.3. Il Consiglio di Stato nel ricostruire il contenuto delle prove, le modalità di attribuzione dei punteggi e)1 di calcolo ai fini della formazione della graduatoria ha fornito del bando una ricostruzione possibile e del tutto attendibile che dunque non censurabile in termini di eccesso di potere giurisdizionale.

11. Neppure la sentenza è incorsa nella denunciata violazione dell’autonomia organizzativa e decisionale della Commissione.

11.1. E’ vero che la Commissione esaminatrice di un concorso ha ampia discrezionalità nel decidere le modalità di svolgimento della sua attività e tuttavia le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne, ad esempio, l’irragionevolezza, l’arbitrio o, come nella specie, la violazione del principio della “par condicio” tra i concorrenti, senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. Cass. Sez. U. 19/12/2011 n. 27283).

11.2. Nella fattispecie la sentenza, pur dando atto che il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione ha correttamente rammentato che ciò intanto è vero in quanto siano stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per la loro attribuzione. Sulla base di tali principi generali ha quindi accertato, in esito alla verifica dei verbali, che al contrario i criteri fissati, a cagione della loro estrema genericità, non erano idonei ad assicurare l’imparzialità nella valutazione dei candidati osservando altresì che non era neppure possibile comprendere in che modo tali criteri erano stati applicati con riguardo ai singoli candidati non essendo stati in alcun modo motivati dalla Commissione.

11.3. Con riguardo ai quesiti delle prove orali, poi, il Consiglio restando nell’ambito del suo potere di verifica della legittimità dell’operato della Commissione, ha accertato che non si era provveduto a predeterminarne il contenuto, in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 487 del 1994, art. 12, comma 1.

11.4. Pur nell’ambito dell’amplissima discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici in materia di pubblici concorsi, nello specifico, il sindacato del giudice amministrativo si è mantenuto nei limiti in cui lo stesso è ammissibile. Ha verificato l’esistenza di profili di arbitrarietà della condotta della Commissione, trasmodata in eccesso di potere, che ha viziato la funzione amministrativa.

Si tratta di un sindacato proprio della giurisdizione amministrativa che non esorbita dal suo ambito.

12. In conclusione, per le ragioni esposte i ricorsi vanno entrambi dichiarati inammissibili e le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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