Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3561 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

TNT Global Express s.p.a., con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante dott.ssa P.S.,

rappresentata e difesa per procura speciale atto notar dott. Gamba

Benvenuto del Collegio notarile di Torino, rep. N. 170319 del

18.1.07, dall’Avvocato Prof. D’Ayala Valva Francesco, elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 43;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 120/26/06 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 8.8.2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

gennaio 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto che il ricorso

principale sia dichiarato inammissibile e, in subordine, rigettato e

l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato a mezzo posta il 17.10.2007, l’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 120/26/06 dell’8.8.2006 con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della TNT Traco s.p.a. per l’annullamento dell’avviso di accertamento che, per l’esercizio dall’1.7.1995 al 30.6.1996, le aveva contestato una maggiore imposta irpeg ed ilor, ascrivendole il reddito della società Traspex Sud s.r.l., esentata dall’assolvimento delle imposte, sulla base della considerazione che quest’ultima, la quale svolgeva su incarico della contribuente il servizio di spedizione e di recapito posta, facesse parte della sua organizzazione imprenditoriale, per essere il contratto di appalto intercorso tra le parte fosse simulato e predisposto al fine di eludere i tributi. In particolare, il giudice di secondo grado aveva motivato la propria decisione di rigetto dell’appello osservando che, sulla base degli atti di causa, il contratto di appalto in essere tra le parti appariva rispondere alle esigenze commerciali ed organizzative della committente e che la diversa ricostruzione dei fatti avanzata dall’Ufficio finanziario non appariva verosimile, tenuto anche conto che le perdite registrate nel periodo di imposta dalla contribuente erano superiori agli utili dell’altra parte, circostanza che evidentemente rendeva superflua la simulazione del relativo rapporto contrattuale.

La TNT Global Express s.p.a., già TNT Traco, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

L’unico motivo del ricorso principale avanzato dall’Agenzia delle Entrate denunzia “Motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia”.

In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del motivo e ad ogni altra questione ed in accoglimento della eccezione sollevata dalla società controricorrente, il Collegio rileva che il mezzo appare inammissibile. Il motivo, per come formulato, non appare infatti conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2 – applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) – la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 1.10.2007 ( poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008) impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità. Nel caso di specie, il motivo formulato dall’Agenzia delle Entrate manca di tale indicazione riassuntiva e sintetica e ciò determina, a mente dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), l’inammissibilità del ricorso principale.

Il ricorso incidentale va invece dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, tenuto conto che esso è da considerarsi tardivo, essendo stata la sentenza di appello depositata l’8.8.2006 mentre il predetto ricorso è stato notificato con spedizione a mezzo posta il 24.11.2007 oltre, pertanto, il termine lungo stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ., compreso il periodo di sospensione feriale.

Le ragioni della decisione e la circostanza che il ricorso principale sia stato avanzato prima della pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite sopra indicata integrano giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate ed inefficace quello incidentale avanzato dalla società contribuente. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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