Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3561 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3561 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 10841-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CARBONARA ANNA, domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR
2018
235

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata

e

difesa

dall’Avvocato

LEONARDO

GOFFREDO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2012 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 13/03/2012;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

3

FATTI DI CAUSA
Rilevato che con atto registrato il 10 giugno 1985 il
contribuente Anna Carbonara vendette alla società cooperativa
Rinascita un terreno edificabile per un valore dichiarato di
137.040.000 lire;
che il 27 aprile 1987 l’Ufficio del Registro di Bari emise un
avviso di accertamento con il quale rettificava, sia ai fini

822.240.000 lire;
che tale unico avviso fu notificato separatamente alla
Cooperativa Rinascita e alla Carbonara i quali impugnarono
parimenti separatamente il detto avviso davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Bari;
che la suddetta Commissione Tributaria, con sentenza
290/02/1998, accolse il ricorso della compratrice Cooperativa
Rinascita, nel quale si deduceva l’illegittimità dell’atto ai fini
dell’imposta di registro, annullando l’avviso di accertamento;
che detta sentenza, non appellata, è passata in giudicato
(ai fini dell’imposta di registro);
che un’altra sezione della stessa Commissione Tributaria,
con sentenza 359/17/2001, respinse il ricorso della venditrice
Carbonara, nel quale si deduceva l’illegittimità dell’atto ai fini
dell’INVIM;
che la suddetta contribuente proponeva appello davanti
alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale, con
sentenza n. 25/4/2006, dichiarava inammissibile l’appello perché
proposto tardivamente;
che nel 2007 la Carbonara proponeva ricorso per
Cassazione cui successivamente rinunciava ritenendo essere
venuto meno l’interesse alla sua prosecuzione a seguito del

Ric.n.rg. 10841 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

dell’imposta di registro sia ai fini INVIM, il valore elevandolo a

4

passaggio in giudicato della sentenza 280/07/2006 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari (di cui a breve si dirà e
che aveva annullato un successivo avviso di liquidazione per la
stessa compravendita del 1985), con la conseguenza che la
Cassazione, con sentenza del 14 gennaio 2009, n. 2964,
dichiarava l’estinzione del giudizio;
che nel frattempo il 13 gennaio 2006 la Carbonara aveva

riferimento a quella stessa compravendita del 1985 nonché alla
citata sentenza 359/17/2001 della Commissione Tributaria
Provinciale;
che la Carbonara impugnava detto secondo avviso davanti
alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la quale,
nell’accogliere il ricorso della contribuente, annullava quest’ultimo
avviso;
che detta sentenza, non appellata, è passata in giudicato;
che il 5 marzo 2009 la Carbonara riceveva un terzo avviso
di liquidazione dell’INVIM che ancora una volta faceva riferimento
a quella stessa compravendita del 1985 nonché alla citata
sentenza 25/4/2006 della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia la quale aveva dichiarato inammissibile l’appello della
Carbonara avverso il primo avviso perché proposto tardivamente;
che la Carbonara impugnava anche detto terzo avviso
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la quale,
nell’accogliere il ricorso della contribuente, annullava quest’ultimo
avviso;
che l’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso tale
sentenza davanti alla Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, la quale respingeva l’appello;

Ric.n.rg. 10841 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

ricevuto un secondo avviso di liquidazione dell’INVIM che faceva

5

che la Commissione Tributaria Regionale fondava la sua
decisione:
sul rilievo che l’Amministrazione finanziaria, nell’emettere il
terzo avviso di liquidazione dell’INVIM ha violato il giudicato di cui
alla sentenza n. 280/07/2006 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari relativa al primo avviso di liquidazione
dell’INVIM (che è anche il secondo avviso relativo alla stessa

sentenza n. 359/17/2001 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari relativa al primo avviso di accertamento sia alla
sentenza n. 25/4/2006 della Commissione Tributaria Regionale
della Puglia la quale aveva dichiarato inammissibile l’appello
avverso la sentenza n. 359/17/2001 perché proposto
tardivamente;
sul rilievo che la sentenza n. 25/4/2006 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, proprio perché consisteva in una
dichiarazione di inammissibilità dell’appello, era una sentenza di
mero rito e quindi non aveva carattere sostitutivo della sentenza
di primo grado e pertanto non poteva costituire titolo valido per
l’emissione di un nuovo avviso di liquidazione;
sul rilievo che il suddetto terzo avviso di liquidazione
dell’INVIM, in quanto identico al secondo, è altresì nullo perché
l’amministrazione finanziaria non può emettere avvisi di
accertamento in sostituzione di altro avviso la cui nullità sia stata
dichiarata con sentenza passata in giudicato;
nel merito, sul rilievo che, in tema di solidarietà tributaria,
il condebitore solidale, cui va equiparato il debitore solidale
dell’INVIM rispetto a quello dell’imposta di registro può, in base
all’art. 1306, comma 2, cod. civ., opporre al creditore la sentenza
favorevole ad uno dei condebitori in solido;

Ric.n.rg. 10841 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

compravendita del 1985) in quanto successiva sia rispetto alla

6

che l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a
due motivi e la contribuente si costituiva con controricorso;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in
relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la ricorrente
Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 76, comma 2, lett. b, del d.P.R. n. 131 del 1986 – il quale

dispone che «l’imposta deve essere richiesta, a pena di
decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti
presentati per la registrazione o registrati per via telematica dalla
data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’articolo 19, se
si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione
della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in
cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato
proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui
all’articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione
dell’atto» – in quanto l’Ufficio si sarebbe limitato a fare
applicazione di tale norma procedendo alla liquidazione dell’INVIM
dovuta dalla Carbonara per effetto della sentenza n. 25/4/2006
della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la
conseguenza che la Commissione Tributaria avrebbe dovuto
soltanto valutare il rispetto da un lato dei termini previsti dalla
citata norma e dall’altro dei corretti criteri per la liquidazione
dell’INVIM;
che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione
all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la ricorrente Agenzia
delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1306,
comma 2, cod. civ., in quanto la sentenza n. 280/07/2006 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari relativa al secondo

Ric.n.rg. 10841 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

A i’

7

avviso di liquidazione dell’INVIM non potrebbe svolgere effetto
dirimente ai fini della soluzione della fattispecie controversa in
quanto, a monte, la sentenza n. 290/02/1998, che aveva accolto
il ricorso

della Cooperativa Rinascita, annullando l’originario

avviso di accertamento non poteva rilevare anche ai fini della
decisione dell’INVIM perché nella sentenza della Cassazione n.
22885 del 2005 la Cassazione, pur ritenendo estensibile in tema

registro, ne condiziona l’applicabilità alla circostanza che il
venditore non abbia impugnato l’accertamento, circostanza non
ricorrente nel caso di specie;
che, quanto al primo motivo di ricorso, il contribuente
resistente chiede che il ricorso sia dichiarato innanzitutto
inammissibile perché nella sua formulazione si troverebbero
censure aventi ad oggetto sia violazione di legge che vizi della
motivazione nonché formulate per la prima volta in cassazione;
che comunque il motivo di ricorso sarebbe infondato in
quanto la questione relativa alla tempestività o meno dell’atto è
assorbita dall’accoglimento delle censure relative alla radicale
nullità dell’atto impugnato per violazione del giudicato di cui alla
sentenza n. 280/07/2006 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari relativa al secondo avviso di liquidazione
dell’INVIM;
che, quanto al secondo motivo di ricorso, il contribuente
resistente chiede che il ricorso sia dichiarato innanzitutto
inammissibile perché mancherebbe la specifica indicazione delle
affermazioni in diritto ritenute in contrasto con la norma che la
sentenza impugnata avrebbe violato;
che comunque il motivo di ricorso sarebbe infondato in
quanto la sentenza impugnata ha evidenziato solo nel merito della

Ric.n.rg. 10841 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

di INVIM il giudicato intervenuto con riguardo all’imposta di

8

pretesa tributaria l’estensione del giudicato favorevole al
condebitore solidale, fondando però la ragione principale del
rigetto della sentenza di primo grado (che aveva annullato
l’avviso di liquidazione dell’INVIM) nella violazione del giudicato e
che comunque la pretesa avanzata dall’Agenzia delle entrate è
sempre la stessa ossia il valore dell’atto di compravendita del
1985 definito con la sentenza passata in giudicato n.

ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della
ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logicogiuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 cod. proc.
civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di
economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che
l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di
inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe
in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il
convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre
2016, n. 23531) appare opportuno per entrambi i motivi di ricorso
esaminare innanzitutto il merito della questioni sollevate;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è infondato in
quanto la questione relativa alla tempestività o meno dell’avviso
di liquidazione è irrilevante (ed eventualmente logicamente
successiva rispetto a quella relativa alla violazione del giudicato)
perché la sentenza impugnata ha affermato la nullità di tale
avviso sotto un ben diverso, penetrante e assorbente profilo,
ossia quello riguardante la circostanza che l’Amministrazione
finanziaria, nell’emettere il terzo avviso di liquidazione dell’INVIM
ha violato il giudicato di cui alla sentenza n. 280/07/2006 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari relativa al secondo
avviso di liquidazione dello stesso INVIM in quanto tale sentenza è

Ric.n.rg. 10841 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

280/07/2006;

9

successiva sia rispetto alla sentenza n. 359/17/2001 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari relativa al primo avviso
di accertamento riguardante l’INVIM sia alla sentenza n.
25/4/2006 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia la
quale, peraltro, dichiarando inammissibile l’appello avverso la
sentenza n. 359/17/2001 perché proposto tardivamente era una
sentenza di mero rito e quindi non aveva carattere sostitutivo

titolo valido per l’emissione di un nuovo avviso di liquidazione;
che infatti, in caso di contrasto tra giudicati, prevale quello
relativo alla sentenza più recente (Cass. 22 settembre 2016, n.
18617; Cass. 8 maggio 2009, n. 10623);
che infatti il suddetto terzo avviso di liquidazione
dell’INVIM è nullo perché l’amministrazione finanziaria non può
emettere avvisi di accertamento in sostituzione di altro avviso la
cui nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato
(Cass. 6 dicembre 2016, n. 25023);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso va parimenti
respinto in quanto la questione relativa all’esistenza o meno di
una solidarietà tributaria e della presunta non estensibilità del
giudicato relativo alla sentenza n. 290/02/1998, che aveva
accolto il ricorso della Cooperativa Rinascita relativamente
all’imposta di registro e non rispetto all’INVIM, è infondata in
quanto, a prescindere dal problema dell’estensibilità del relativo
giudicato, deve comunque ritenersi principio generale rispondente oltretutto al criterio di ragionevolezza e di
uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. – quello secondo cui, ai fini
dell’INVIM, il valore del bene immobile trasferito è lo stesso di
quello definito ai fini dell’applicazione dell’imposta di
registro (Cass., 18 dicembre 2006, n. 27049) e viceversa in

Ric.n.rg. 10841 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

della sentenza di primo grado e pertanto non poteva costituire

10

mancanza

di

valide

ragioni addotte

dall’Agenzia

per

discostarsene;
che infatti l’imponibile definito ai fini dell’imposta di
registro costituisce, in virtù della previsione sancita dall’art. 6 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, il valore di riferimento in tema di
INVIM, in quanto esso misura, confrontandosi con il valore
iniziale, l’incremento su cui tale imposizione si applica, restando il

strettamente ancorato al potere di accertamento ai fini dell’altra
imposta (Cass., 27 maggio 2011, n. 11707);
che quindi, pur non essendo espressamente previsto
dalle leggi tributarie un vincolo giuridico a un valore divenuto
definitivo ai fini dell’applicazione di un altro tributo, lo stesso
deriva direttamente dai principi costituzionali, che impongono
all’Amministrazione finanziaria, in osservanza ai principi di
imparzialità, uguaglianza e ragionevolezza, una medesima
valutazione riferita al medesimo bene colpito da diversi tributi,
nello stesso contesto temporale e in relazione a uno stesso fatto
economico per il quale le singole leggi tributarie non ne
impongono diversi criteri di determinazione;
che oltretutto tale questione, come già detto a proposito
del primo motivo, è irrilevante (ed eventualmente logicamente
successiva rispetto a quella relativa alla violazione del giudicato)
in quanto la sentenza impugnata ha affermato la nullità di tale
avviso sotto un ben diverso, penetrante e assorbente profilo,
ossia quello riguardante la circostanza che l’Amministrazione
finanziaria, nell’emettere il terzo avviso di liquidazione dell’INVIM
ha violato il giudicato di cui alla sentenza n. 280/07/2006 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari relativa al secondo
avviso di liquidazione dello stesso INVIM in quanto tale sentenza è

Ric.n.rg. 10841 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

potere di accertamento ai fini INVIM privo di autonomia e

11

successiva sia rispetto alla sentenza n. 359/17/2001 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari relativa al primo avviso
di accertamento riguardante l’INVIM sia alla sentenza n.
25/4/2006 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia la
quale, peraltro, dichiarando inammissibile l’appello avverso la
sentenza n. 359/17/2001 perché proposto tardivamente era una
sentenza di mero rito e quindi non aveva carattere sostitutivo

titolo valido per l’emissione di un nuovo avviso di liquidazione;
che infatti, come già ricordato, il suddetto terzo avviso di
liquidazione dell’INVIM è nullo perché l’amministrazione
finanziaria non può emettere avvisi di accertamento in
sostituzione di altro avviso la cui nullità sia stata dichiarata con
sentenza passata in giudicato;
ritenuto pertanto che il ricorso va rigettato e che la
disciplina delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in Euro 5.600, oltre a spese prenotate a
debito.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2018.
Il Presidente
omenico

indemi

della sentenza di primo grado e pertanto non poteva costituire

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA