Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3561 del 12/02/2011

Cassazione civile sez. III, 12/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 12/02/2011), n.3561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ANAS SPA (OMISSIS) (gia’ Anas – Ente Nazionale per le Strade) in

persona del suo Direttore Centrale Legale e Contenzioso,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA MARTELLI 40, presso lo

studio dell’avvocato CAUSO ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A.M. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 191, presso lo studio dell’avvocato ELMO FRANCESCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato BALSAMO ANGELO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ATI ABBATE SALVATORE & EDILGENUALDI SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1456/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

2.7.08, depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 dicembre 2009 l’Anas S.p.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 10 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, aveva ridotto le somme che era stata condannata a pagare, in solido con l’A.T.I., in favore di B.A. e di A.A.M. a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione di incidente stradale.

Il B. e la A. hanno resistito con controricorso, mentre l’A.T.I. non ha svolto attivita’ difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione sui due primi motivi di appello; errata valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all’an debeatur; insufficiente e contraddittoria motivazione e omessa valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla partecipazione di B.A. al verificarsi dell’evento. La censura, che prospetta questioni attinenti al merito, risulta priva del momento di sintesi formulato secondo il paradigma sopra enunciato e necessario non solo per circoscrivere i fatti controversi, ma anche per specificare quali capi della sentenza impugnata e per quali ragioni presentino motivazione rispettivamente insufficiente e contraddittoria. Le medesime considerazioni valgono a dimostrare l’inammissibilita’ anche del secondo motivo, che lamenta omessa pronuncia sul terzo motivo d’appello relativo alla responsabilita’ da attribuirsi direttamente all’ATI. Inoltre la mancata risposta ad un motivo di appello va fatta valere come violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non come vizio di motivazione ai sensi del successivo n. 5 del medesimo articolo.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Parte resistente ha presentato memoria per reiterare l’eccezione d’inammissibilita’ dell’avverso ricorso; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. Balsamo dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2011

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