Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3561 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 10/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.10/02/2017),  n. 3561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23695/2015 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO VITO POLI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI PACCIONE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1061/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

uditi gli Avvocati SIMONE CICCOTTI, EMILIO VITO POLI e LUIGI

PACCIONE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO

Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 570/12 il TAR Puglia ha dichiarato che il Prof. S.C. ha titolo ad essere assunto presso l’Università degli Studi (OMISSIS) con decorrenza 20.12.10.

2. L’appello proposto dall’Ateneo è stato dichiarato improcedibile dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3200/13, che altresì ha dichiarato inammissibile l’intervento per opposizione di terzo proposto in secondo grado dalla controinteressata Prof.ssa V.M., il cui successivo ricorso per revocazione contro detta pronuncia è stato dichiarato inammissibile, sempre dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1061/15 depositata il 4.3.15.

3. Per la cassazione di tale ultima pronuncia ricorre la Prof.ssa V.M. affidandosi ad un solo articolato motivo con cui denuncia violazione dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, in relazione agli artt. 2, 3, 88 e 73 cod. proc. amm., violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, eccesso di potere giurisdizionale per stravolgimento delle norme di rito e denegata giustizia.

4. Il prof. Carlo Sabbà resiste con controricorso.

5. L’intimata Università degli Studi (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva.

6. La ricorrente ha depositato istanza di rinvio per poter nel frattempo acquisire documenti che – si assume – sarebbero poi rilevanti ai fini della decisione del ricorso in oggetto, nonchè memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rigetta l’istanza di rinvio presentata da parte ricorrente il 7.11.2016 per poter nel frattempo acquisire documenti che – si assume sarebbero poi rilevanti ai fini della decisione del ricorso in oggetto: vi osta l’art. 372 c.p.c., comma 1, che nel giudizio di legittimità consente solo la produzione di documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, mentre quelli indicati nell’istanza attengono al merito della questione relativa alla legittimità della nomina dell’odierno controricorrente, merito peraltro estraneo ad un ricorso – come quello in esame – proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c. e art. 362 c.p.c., comma 1.

2. Con unico articolato motivo si denuncia violazione dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, in relazione agli artt. 2, 3, 88 e 73 cod. proc. amm., violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, eccesso di potere giurisdizionale per stravolgimento delle norme di rito e denegata giustizia, per avere la sentenza impugnata travisato in modo sistematico e reiterato le doglianze formulate con il ricorso per revocazione, al punto da porsi come decisione abnorme.

In particolare – si sostiene – con il ricorso per revocazione si era lamentato che la pronuncia di inammissibilità dell’intervento di terzo era dipesa da una serie di errori di fatto e atteneva alla sola questione del blocco delle assunzioni D.L. n. 180 del 2008, ex art. 1 e che la sentenza impugnata (la n. 3200/13 del Consiglio di Stato) non aveva pronunciato nè in rito nè nel merito sulla denunciata illegittimità della delibera di chiamata del Prof. S.. La sentenza era del pari errata per non aver considerato che l’opponente non aveva mai contestato la legittimità della procedura concorsuale relativa al Prof. S. (anche perchè non era questo l’oggetto del giudizio deciso dal TAR con la sentenza n. 570/12), ma aveva contestato le successive fasi della sua chiamata e nomina. Altri errori di fatto denunciati riguardavano l’asserito superamento della situazione giuridica oggetto di accertamento e l’esatto tenore delle contestazioni mosse dalla ricorrente alla proposta di nomina del Prof. S. deliberata dal Consiglio di Facoltà.

In breve, la sentenza non si era pronunciata su svariate censure mosse dalla ricorrente e, anzi, aveva sollevato d’ufficio la questione della presunta mancanza di contestazione di errori in fatto commessi dalla sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’intervento per opposizione di terzo proposto dalla Prof.ssa V..

Altro errore di fatto addebitato dalla ricorrente alla sentenza in questa sede impugnata, che si assume essersi riverberato in omesso esercizio della giurisdizione, riguardava l’affermazione secondo cui l’inammissibilità dell’intervento non si sarebbe potuta superare con censure di merito che presupponevano l’interesse del terzo medesimo (vale a dire dell’odierna ricorrente) a contestare la procedura di nomina del Prof. S.C. ad ordinario di medicina interna. Ancora, la sentenza aveva omesso di pronunciare su svariate denunce di omissioni riscontrabili nella sentenza d’appello (la citata sentenza n. 3200/13), così come non si era pronunciata sul ricorso per revocazione, per la parte riguardante entrambi i motivi aggiunti all’opposizione di terzo.

La sentenza impugnata viene, ancora, censurata nella parte in cui afferma che gli atti sopravvenuti alla sentenza del TAR avrebbero un tenore letterale diverso e fuorviante rispetto alle effettive volontà dell’amministrazione e là dove riporta in modo errato le censure mosse alla delibera di chiamata del Prof. S. al posto di professore ordinario; la pronuncia viene, ancora, censurata per aver supposto che l’odierna ricorrente potesse avere interesse a contestare o avesse già contestato con autonomo ricorso davanti al giudice di primo grado gli atti di nomina del Prof. S. e che l’oggetto del giudizio d’appello riguardasse solo il superamento dei limiti di assunzione previsti dal D.L. n. 180 del 2008 e non anche le illegittimità della delibera di chiamata a professore ordinario del predetto S., denunciate dalla Prof.ssa V. e per mera svista non esaminate dal Consiglio di Stato nel giudizio di secondo grado.

Tutte le erronee affermazioni in punto di fatto e i travisamenti vengono espressamente fatti valere dalla ricorrente ai fini d’una eventuale azione di responsabilità ex lege n. 117 del 1988.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili ex art. 111 Cost., u.c. e art. 362 c.p.c., comma 1, soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione.

Pertanto, sono inammissibili tutte le denunce relative ad ipotetici vizi di omessa pronuncia o di travisamento dei fatti o delle difese svolte nel ricorso per revocazione di cui sopra, che – per di più – neppure inficiano il nucleo della motivazione della sentenza, che ha esattamente escluso la sussistenza del vizio revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 (richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm.) poichè la sentenza n. 3200/13 ha statuito in rito l’inammissibilità d’un intervento in secondo grado avente l’effetto di ampliare il thema decidendum così come fissato in prime cure (e, quindi, ha deciso in punto di diritto, mentre l’errore revocatorio consiste in una svista percettiva in punto di fatto).

In breve, la questione era meramente processuale e il ricorso per revocazione non chiariva neppure quale fosse l’errore percettivo in punto di fatto che avrebbe erroneamente orientato la soluzione, appunto, soltanto processuale adottata dalla citata sentenza n. 3200/13.

E’ poi appena il caso di rimarcare che contrariamente a quanto sembra supporre la ricorrente – verificare la sussistenza o meno di uno dei motivi che consentono l’impugnazione è compito precipuo ed officioso del giudice adito.

Quanto al vizio di eccesso di potere giurisdizionale, basti ricordare che esso non può consistere nei pretesi errori della sentenza impugnata, ma soltanto in un’invasione, da parte del giudice amministrativo, della sfera di attribuzioni riservata al legislatore o di quella del merito istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione (v., ex aliis, Cass., S.U., 9 novembre 2011, n. 23302 e, più di recente, Cass., S.U., 31 maggio 2016, n. 11380), il che l’odierno ricorso non ha neppure allegato.

Neppure può ravvisarsi un eccesso di potere giurisdizionale nello stravolgimento delle norme di rito lamentato in ricorso: il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111 Cost., u.c., affida a questa S.C. – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche che, in astratta ipotesi, possano tradursi in errores in iudicando o in procedendo, fatta salva l’ipotesi estrema (che non ricorre nel caso di specie) di errori tali da precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U. n. 2242/15).

In altre parole, il ricorso in esame non concerne una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (d’altronde la sentenza non nega la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso per revocazione), ma un asserito suo cattivo uso, che (ove pure in astratta ipotesi fosse stato esistente) ad ogni modo non avrebbe mai potuto fondare un ricorso per cassazione contro sentenze del giudice amministrativo (cfr., ex aliis, Cass., S.U., 29 marzo 2013, n. 7929).

In ordine, poi, al lamentato vizio di denegata giustizia, esso è deducibile – sempre secondo la giurisprudenza di queste S.U. (cfr., e pluribus, sentenze 15 marzo 2016, n. 5070 e 8 febbraio 2013, n. 3037), cui va data continuità – soltanto ove il rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice, nel senso che non possa essere da lui conosciuta.

Per ravvisare un’ipotesi di denegata giustizia non basta che l’effetto finale della decisione sia quello di negare la tutela giurisdizionale ad una situazione giuridica soggettiva che, secondo le regole astratte del riparto di giurisdizione, potrebbe ottenere tutela soltanto dinanzi al giudice adito. Occorre, invece, che il risultato non sia l’effetto del modo in cui il giudice amministrativo ha applicato regole di rito o di diritto sostanziale inerenti alla vicenda esaminata, ma sia l’effetto dell’erroneo convincimento, da parte di quel giudice, che la situazione giuridica dedotta non appartenga all’ambito della giurisdizione devolutagli.

Solo in tale evenienza è configurabile una lesione delle regole sulla giurisdizione che, essendo la situazione giuridica deducibile solo dinanzi al giudice amministrativo, assume il carattere di diniego di una qualsiasi tutela giurisdizionale per esservi – appunto – soltanto una giurisdizione, quella negata dal giudice amministrativo.

Se – invece – il diniego di accordare protezione alla situazione giuridica invocata deriva non già dall’affermazione della sua estraneità alla giurisdizione, ma da un’applicazione (non importa in questa, sede se esatta o meno) delle regole di diritto processuale o sostanziale, l’esclusione della tutela è conseguenza non già d’un rifiuto della giurisdizione medesima, ma del suo esercizio.

E’ questo il caso in esame: con la sentenza impugnata il giudice amministrativo non ha affermato l’estraneità alla propria giurisdizione della domanda di revocazione proposta ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, dalla Prof.ssa V., ma si è limitato a rilevare che della revocazione non ricorrono i presupposti nella vicenda processuale sottoposta al suo giudizio.

Nè – infine – la denegata giustizia può rinvenirsi sotto forma di violazione del diritto al ricorso effettivo previsto dagli artt. 6 e 13 CEDU, ricorso effettivo che l’ordinamento appresta tanto a chi lamenti un vizio revocatorio (art. 395 c.p.c.) quanto a chi voglia proporre opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.) contro una sentenza che, emessa tra altre persone, nondimeno possa pregiudicare i suoi diritti.

4. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo in favore del controricorrente prof. S..

Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo all’Università degli Studi (OMISSIS), che non ha svolto attività difensiva.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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