Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3560 del 24/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3560 Anno 2016
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 20960-2014 proposto da:
LAZZINNARO ADELAIDE, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA CUTELLE’, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO

Data pubblicazione: 24/02/2016

MAGNI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controricaaente

avverso la sentenza n. 83/2012 del TRIBUNALE di ROMA del

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l’Avvocato Andrea Cutellè difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.

Ric. 2014 n. 20960 sez. M3 – ud. 10-12-2015
-2-

31/05/2013, depositata il 03/01/2012;

20960/2014

FATTO E DIRITTO
Adelaide

Lazzinnaro,

a

seguito

di

declaratoria

dell’inammissibilità del relativo appello, disposta dalla
Corte d’Appello di Roma con ordinanza ai sensi dell’art. 348-

cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3 avverso
la sentenza del Tribunale di Roma del 3.1.2012, con la quale
era stata rigettata la domanda di indennizzo relativa alle
polizze dalla stessa ricorrente stipulate con la Levante
Norditalia Assicurazioni spa, ora Carige Assicurazioni spa.
Quest’ultima resiste con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione di norme di legge (art. 360, comma I, n. 3
c.p.c., in relazione agli artt. 1218 cod.civ. e 115 c.p.c.).
Con il secondo motivo si denuncia

violazione e falsa

applicazione di norme di legge (art. 360, coma I, n. 3
c.p.c., in relazione agli artt. 1341 e 1342 cod.civ. ed agli
artt. 34, 35 e 36, D.Lgs. n. 206/2005) – Azione di nullità
dell’art. 58 delle Condizioni generali di assicurazione.).
L’illustrazione dei motivi di ricorso può ritenersi superflua
in considerazione dell’inammissibilità della impugnazione.
E’, infatti, inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza
di

primo grado, difettando la trascrizione dell’atto di

appello e la motivazione integrale dell’ordinanza del giudice
di appello.

3

bis c.p.c. in data 31.5/7.6.2013, ha proposto ricorso per

20960/2014

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo
grado, proponibile ai sensi de’art. 348-ter, terzo comma,
c.p.c., l’atto di appello, dichiarato inammissibile, e la
relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis

ammissibilità.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c.,
necessario che nel ricorso per cassazione sia fatta espressa
analitica menzione, sia dei motivi di appello, sia della
motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di
evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle
questioni sottoposte all’esame del giudice di legittimità e
già prospettate al giudice del gravame ( v. per tutte Cass.
ordd. 17.4.2014 nn. 8940 e 8943 le cui amplissime
argomentazioni s’intendono qui richiamate; v. anche Cass.
ord. 15.5.2014 n. 10722; Cass. or. 9.6.2014 n. 12936; Cass.
ord. 12.2.2015 n. 2784; Cass. 27.3.2015 n. 6279; Cass. ord.
30.3.2015 n. 6336; Cass. 7.5.2015 n. 9241; S.U. 27.5.2015 n.
10876).
Nel caso in esame la ricorrente non riproduce, né l’atto di
appello, né menziona specificamente i motivi dello stesso e
neppure trascrive l’ordinanza in forma integrale,
limitandosi ad un richiamo sintetico delle ragioni di
impugnazione (pag. 8 del ricorso), e di parte soltanto

4

c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di

20960/2014

dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello (pagg.9-10 del
ricorso).
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in

Non sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto
dell’art. 13 c.

i quater dpr n. 115/2002 introdotto dalla

legge 228 del 2012 essendo la ricorrente stata ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del
31.7.2014.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese che liquida in
complessivi

e

5.200,00, di cui C 5.000,00 per compensi, oltre

spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2015, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte di

dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.

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