Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3560 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3560 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 8986-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore,
PORTOGHESI

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ZAZZERA
2019
234

GIANLUCA

PIETRO

MARIO,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 96, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO BIANCULLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADELE
BIANCULLI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2012 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 14/02/2018

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FATTI DI CAUSA
Rilevato che con istanza del 27 giugno 2008 Gianluca Pietro
Mario Zazzera chiedeva all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate di
Milano il rimborso della somma di 87.482,75 euro
asseritamente versata in eccesso, a titolo di imposta principale
di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’acquisto,
avvenuto il 16 dicembre 2005, di un terreno a Forte dei Marmi;

tanto sul valore originariamente dichiarato (650mila euro),
quanto su quello rettificato (865m11a euro) i tributi erano stati
determinati applicando l’aliquota ordinaria e non già quella
agevolata prevista dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del
2000, trattandosi di acquisto di area soggetta a piano
urbanistico particolareggiato regolarmente approvato;
che il 19 maggio del 2009 l’Agenzia delle entrate di Milano
emetteva un provvedimento di rimborso parziale per un importo
di 62.532 euro, riguardante le maggiori imposte versate in sede
di registrazione, negando però la restituzione di quanto
asseritamente versato in eccesso in adempimento
dell’accertamento con adesione concluso il 21 marzo 2008, in
applicazione delle previsioni di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 218 del
1997;
che la contribuente impugnava detto avviso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Milano;
che la suddetta Commissione Tributaria, con sentenza n.
18/21/2011, accoglieva il ricorso, condannando
l’amministrazione finanziaria alla restituzione di 87.482,75,
ossia l’intera somma richiesta originariamente in restituzione
dal contribuente e corrispondente alla differenza tra l’aliquota
dell’Il% e quella agevolata dell’1°/0 su tutta la somma accertata

Ric.n.rg. 8986 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

che la richiesta di rimborso si fondava sulla circostanza che,

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in rettifica, ossia sia quella versata in sede di registrazione che
su quella versata in adempimento dell’accertamento con
adesione;
che avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva
appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia sostenendo che la definizione dell’accertamento per
adesione riguarderebbe l’intero atto (e dunque non solo il

reddito imponibile ma anche l’aliquota dell’imposta);
che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,
con sentenza n. 81/19/2012, accoglieva parzialmente l’appello
da un lato confermando però la sentenza impugnata quanto al
fatto che il procedimento di accertamento con adesione è
unicamente finalizzato alla definizione del valore venale dei
terreni ceduti, non costituendo pertanto la sede corretta per la
valutazione dell’eventuale applicazione del regime ordinario o
agevolato previsto dall’art. 33, comma 3, cit. e dall’altro
affermando che la Commissione Tributaria di primo grado aveva
errato nella parte in cui aveva disposto la restituzione della
complessiva somma di 87.482,75 euro omettendo di
considerare che l’Ufficio aveva già provveduto al rimborso della
somma di 62.532 euro e che il diniego avverso il quale il
contribuente aveva proposto ricorso aveva ad oggetto la
residua somma di 24.950,75 euro;
che la contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi
e l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in
relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’Agenzia
delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt.

Ric.n.rg. 8986 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

I òf’

1, 3, 7, 8, 9, 12 e 13 del d.lgs. n. 218 del 1997, nonché dell’art.
33, comma 3 della legge n. 388 del 2000;
che infatti l’accertamento con adesione nei modi e nelle
forme di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 riguarda non solo l’an della
maggiore pretesa impositiva ma anche il quantum della stessa,
con la conseguenza che, una volta perfezionatosi lo stesso con
il pagamento del contribuente di quanto in esso previsto,

l’immodificabilità del c.d. accertamento con adesione – prevista
per le imposte indirette dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 218
del 1997 – impedisce che il contribuente possa successivamente
pretendere il rimborso di quanto versato assumendo che il
tributo era stato quantificato mediante l’erronea applicazione
delle aliquote ordinarie in luogo di quelle agevolate;
che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione
all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle
entrate deduce insufficiente motivazione su un fatto decisivo del
giudizio, affermando che la sottoscrizione dell’atto di
accertamento con adesione da parte del contribuente,
contenente l’applicazione dell’aliquota ordinaria in luogo di
quella agevolata, ed il pagamento di quanto dovuto, non può
avere altro significato se non quello che l’accertamento con
adesione aveva riguardato non solo l’an della maggiore pretesa
impositiva ma anche il quantum della stessa come contenuta
nell’avviso di rettifica e liquidazione;
che il contribuente, nel suo controricorso, deduce
l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate – in
quanto si risolverebbe in un’enunciazione illogica di carattere
generale e astratto – e comunque la sua infondatezza in quanto
sarebbe inverosimile ipotizzare che si possa assoggettare una

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parte della vendita applicando l’aliquota ordinaria e una parte
della stessa vendita al regime privilegiato;
che sarebbe conseguentemente ipotizzabile un eccesso di
potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli
stesi nonché violazione e falsa applicazione della norma in cui è
incorsa l’Agenzia delle entrate;
ritenuto che il ricorso è fondato;

ammissibile in quanto perfettamente logico ed incisivo
nell’inquadrare e circoscrivere il thema decidendum e le norme
che si assumono violate;
che, quanto al merito, una volta che sia stato definito
l’accertamento con adesione, ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1997,
n. 218, con fissazione anche del “quantum debéatur”, al
contribuente non resta che eseguire l’accordo, mediante il
versamento di quanto da esso previsto, risultando
normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile
accordo e, a maggior ragione, l’atto impositivo oggetto della
transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del
Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita
l’obbligazione scaturente dal concordato: è, quindi,
inammissibile il ricorso contro l’avviso di accertamento proposto
dopo la firma del concordato fiscale (Cass. 30 aprile 2009, n.
10086);
che, inoltre, il contribuente che, nei termini per impugnare
l’atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento
dell’imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa
misura agevolativa, assume un comportamento concludente,

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che, quanto al primo motivo di ricorso, esso è innanzitutto

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comportante la rinuncia ad impugnare il provvedimento
impositivo (Cass. 28 settembre 2016, n. 18900);
che, in effetti, poiché l’accertamento con adesione permette
al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni
amministrative, che sono dovute nella misura di un terzo del
minimo previsto dalla legge (cfr. l’art. 15 della legge n. 218 del
1997), la ratio di tale disciplina condivide per certi versi quella

del condono fiscale, che, come sottolineato da Cass. 29
novembre 2013, n. 26767 e da Cass., S.U., 6 luglio 2017, n.
16692, è quella di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il
contenzioso (così assecondando i principi di parità del bilancio
di cui all’art. 81 Cost. e di ragionevole durata del processo di
cui all’art. 111 Cost.), esigenze che giustificano la parziale
deroga al principio di uguaglianza nel trattamento fiscale dei
cittadini davanti al Fisco di cui agli artt. 3 e 53 Cost.;
che tale delicato equilibrio di valori sarebbe inevitabilmente
e irragionevolmente compromesso se si ritenesse consentito al
contribuente di proporre ricorso avverso l’accertamento con
adesione – nella specie ad aliquota ordinaria – cui lui stesso ha
appunto aderito;
che è in questa prospettiva che si comprende l’apparente
contraddizione denunciata dal contro ricorrente – ossia il perché
una parte (quella che ha usufruito dell’accertamento con
adesione) dell’importo della vendita risulta assoggettata
all’aliquota ordinaria ed una parte (quella che non ne ha
usufruito) a quella agevolata – che invece risponde
coerentemente al corollario del principio di uguaglianza secondo
cui occorre trattare in maniera adeguatamente diversa
situazioni diverse;

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ritenuto pertanto che il primo motivo di ricorso va accolto,
assorbito il secondo, che la sentenza impugnata va quindi
cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario
ricorso del contribuente; la complessità della questione e
l’evoluzione della vicenda processuale giustificano la
compensazione delle spese.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del
contribuente; spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio
2018.
Il Presidente
menico 9iixlemi

P.Q.M.

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