Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3560 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 13/02/2020), n.3560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25436-2018 proposto da:

ALLIANZ SPA, nella qualità di impresa designata dal Fondo di

Garanzia delle Vittime della Strada, in persona dei legali

rappresentanti Dott. P.R. e Dott. U.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 434/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

Fatto

RILEVATO

che:

nel 2013 F.P. convenne dinanzi al Tribunale di Trieste la società Allianz, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), allorchè l’attore, mentre circolava a piedi, venne investito da un autoveicolo che in seguito risulterà rubato, ed il cui conducente non potè essere identificato;

mentre il Tribunale rigettò la domanda, la Corte d’appello di Trieste con sentenza 31 luglio 2018 numero 434 accolse la domanda;

la Corte d’appello ritenne che il veicolo il quale investì l’attore era effettivamente quello denunciato come rubato il mese prima dal legittimo proprietario, in considerazione della identità di marca, modello e colore fra i due mezzi, della prossimità temporale tra la data del furto e quella dell’incidente; della prossimità geografica fra il luogo del furto e quello del sinistro;

sul piano del quantum debeatur, la Corte d’appello ha liquidato il danno alla persona applicando le tabelle di Milano; aumentando il valore ivi previsto del 25% sul presupposto della “indubbia impossibilità (per la vittima) di cimentarsi in attività fisiche”; ed infine accordato alla vittima l’ulteriore cifra di 20.000 Euro a titolo di danno morale, “valutate le circostanze del caso e l’indubbia sofferenza derivata”;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Allianz con ricorso fondato su quattro motivi;

F.P. non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col secondo, col terzo e col quarto motivo di ricorso la società ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale;

deduce che la sentenza impugnata sarebbe erronea in iure sia per avere accordato alla vittima la cosiddetta “personalizzazione” del risarcimento del danno alla salute, pur in assenza di qualsiasi circostanza di fatto che la giustificasse, e in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare dalle sentenze nn. 25217 del 2017 e 7513 del 2018; sia per avere accordato alla vittima l’ulteriore importo di Euro 20.000 a titolo di risarcimento del danno morale da reato, in assenza dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione di questo tipo di danno, e comunque in assenza di motivazione;

che i suddetti motivi di ricorso pongono tre delicate questioni di diritto, e cioè: a) quali siano i presupposti per la c.d. personalizzazione del risarcimento del danno alla salute, e come debbano essere motivati; b) quali siano i presupposti per il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamenti medico legale (c.d. danno morale), e come debba essere motivata la relativa decisione; c) quale sia il confine, e come vada individuato, tra la c.d. personalizzazione del risarcimento del danno alla salute, e la liquidazione dei pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale;

che tali questioni, per la loro rilevanza teorica e per la loro incidenza pratica meritano di essere esaminati e discussi in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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