Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3560 del 12/02/2011

Cassazione civile sez. III, 12/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 12/02/2011), n.3560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio degli

avvocati GIOVANNI CARTA e GIORGIO CARTA, rappresentato e difeso dagli

avvocati GUISO GIANNINO, LIGUORI LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3151/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

29.10.08, depositata il 24/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 28 dicembre 2009 S.G. G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 24 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Milano che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva respinto la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di C. B. per aver sottratto beni affidatigli in qualita’ di custode giudiziario.

Il C. non ha svolto attivita’ difensiva.

2 – La formulazione dell’unico, complesso motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. artt. 388 c.p., degli artt. 129, 444 c.p.p., degli artt. 1176, 2697 c.c., degli artt. 67, 520 e 521 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle prove e dell’efficacia probatoria della sentenza di condanna ex art. 444 c.p.c. e segg..

La censura, che tratta congiuntamente censure strutturalmente e ontologicamente diverse, risulta priva sia del quesito di diritto dimostrativo della violazione e falsa applicazione (che sono concetti distinti) delle numerose norme indicate, sia del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente e contraddittoria (e’ appena il caso di rilevare che il medesimo capo di una sentenza non puo’ presentare motivazione omessa e, al tempo stesso, contraddittoria).

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio non ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione avendo ritenuto adeguato il quesito formulato dal ricorrente, con conseguente ammissibilita’ del ricorso;

l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il patteggiamento cui l’imputato abbia fatto ricorso in sede penale definisce il procedimento in modo negoziale e da esso non si puo’ ricavare alcuna ammissione di responsabilita’ da far poi valere in sede civile, contrasta con il piu’ recente orientamento della Corte (confronta, per tutte, Cass. nn. 9458 e 5806 del 2010), secondo cui nel patteggiamento il giudice ha pur sempre il compito di svolgere indagini sulle risultanze raccolte nel corso delle indagini preliminari e, quindi, accerta il fatto e, allo stato degli atti, valuta se ricorrono le condizioni per il proscioglimento nel merito, con la conseguenza che l’avere fatto ricorso al patteggiamento e’ sufficiente ai fini dell’accertamento del fatto attribuito all’imputato divenuto parte nel giudizio civile; pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata; il giudizio di rinvio decidera’ la controversia applicando il principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2011

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