Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 356 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 356 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

della legge n. 89
del 2001

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SOMMESE GIACOMO (C.F.: SMM GCM 34L25 1469J), CONTINELLA MARIO (C.F.:
CNT MRA 38C31 G273W) e PITTA’ STELIO LUCIANO ANTONIO (C.F.: PTT SLL
35M02 E098H), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
dagli Avv.ti Salvatore Coronas e Umberto Coronas ed elettivamente domiciliati
presso il lorb studio, in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 4;
– ricorrenti –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia relativo al proc. iscritto al N.R.G.
126/’12 V.G., emesso il 27 giugno 2012, depositato in data 28 giugno 2012 (non
notificato).

826R

Data pubblicazione: 10/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre
2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. Andrea Sgueglia (per delega) nell’interesse dei ricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ritenuto in fatto
I sigg. Sommese Giacomo, Continella Mario e Pittà Stelio Luciano Antonio
chiedevano alla Corte d’appello di Brescia, con ricorso depositato in data 26 marzo
2012, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, per la irragionevole durata di un giudizio pensionistico instaurato dinanzi alla
Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Lombardia e, poi, definito con
decisione della Sezione giurisdizionale centrale della stessa Corte dei Conti
depositata 1’8 luglio 2011. Nella costituzione del resistente Ministero dell’Economia e
delle Finanze, l’adita Corte di appello, con decreto depositato il 28 giugno 2012,
dichiarava l’inammissibilità del ricorso (condannando i ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese processuali), sul presupposto che, nella specie, la domanda
giudiziale era stata depositata oltre il termine semestrale dal momento
dell’acquisizione del carattere di definitività della decisione di merito impugnata e,
quindi, tardivamente.
Avverso il menzionato decreto (non notificato) hanno proposto ricorso per
cassazione i sigg. Sommese Giacomo, Continella Mario e Pittà Stelio Luciano
Antonio, con atto ritualmente notificato, sulla base di un unico motivo. Il Ministero
intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato in diritto

Lucio Capasso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

1. – Con l’unico motivo dedotto i ricorrenti hanno denunciato (ai sensi dell’art. 360, n.
3, c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, degli
artt. 89, 67 e 68 del R.D. n. 1124 del 1934, dell’art. 111, ultimo comma, Cost.,
nonché degli artt. 324 e 362, comma 1, c.p.c., prospettando che, nel caso di

suscettibile di revocazione ordinaria ai sensi del R.D. n. 1124 del 1934, la stessa
diviene inoppugnabile solo con la scadenza dei tre anni per la proposizione della
stessa revocazione, e, rilevando, altresì, che, in ogni caso, nella specie, non era
ancora decorso il termine cd. lungo necessario per il passaggio in giudicato della
decisione impugnata (che non era stata notificata) dal cui termine sarebbe dovuto,
poi, decorrere il termine semestrale contemplato dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001
(perciò da ritenersi rispettato).
2. Rileva il collegio che il motivo è fondato e deve, pertanto, essere accolto per le
ragioni che seguono.
Occorre, innanzitutto, rilevare che — secondo la pregressa giurisprudenza di questa
Corte (cfr. Cass. n. 24358 del 2006 e Cass. n. 24147 del 2008) – il termine
semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione
decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo
della cui durata si discute, precisandosi che detto termine, una volta spirato, non può
essere riaperto per effetto del ricorso (eventualmente formulato) per revocazione
della sentenza conclusiva del giudizio presupposto (nella specie, la Corte bresciana
ha, peraltro, escluso la stessa prospettabilità in astratto di tale rimedio, non essendo
riscontrabile in concreto un errore di calcolo), il quale, costituendo un mezzo di
impugnazione straordinario, non è legato da rapporto di unicità con il giudizio di
revocazione.

sentenza di appello in materia pensionistica della Corte dei Conti che sia ancora

Tuttavia, deve sottolinearsi che qualora la irragionevole durata del processo venga
fatta valere in relazione ad un ordinario processo di cognizione (quale è quello in
materia pensionistica dinanzi al giudice contabile), non vi è ragione per ritenere che
la definitività del provedimento indichi un concetto diverso da quello di preclusione

di provvedimento, onde va ritenuto che la domanda di equa riparazione può essere
proposta entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il procedimento della cui ragionevole durata si dubiti.
Ciò posto, si osserva che, nella specie, dal ricorso e dal decreto impugnato emerge
che la domanda di equa riparazione è stata proposta con ricorso depositato il 26
marzo 2012, in relazione ad un giudizio nel quale era stata pronunciata sentenza, in
secondo grado, dalla sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti,
depositata in data 8 luglio 2011.
Senonché, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, occorre porre in
risalto che la data dell’8 luglio 2011 non coincideva con quella del passaggio in
giudicato della sentenza, essendo la pronuncia resa dalla Corte dei Conti in
grado di appello ricorribile per Cassazione, dinanzi alle Sezioni Unite, per
motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dall’art. 362 c.p.c., comma 1, e
dell’art. 111 Cost., u.c., (v., ad es., Cass. S.U., n. 23891 del 2010 e n. 2575 del
2012) ed essendo pertanto applicabile (in virtù del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038,
art. 26, recante approvazione del regolamento di procedura per i giudizi dinanzi
alla Corte dei conti) la norma dell’art. 324 c.p.c., ai cui sensi non s’intende
passata in giudicato la sentenza ancora soggetta a ricorso per cassazione (cfr.
Cass. n. 13287 del 2006).

all’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti in via ordinaria avverso quel tipo

Pertanto, quando — in data 8 luglio 2012 — era stato depositato il ricorso per equa
riparazione, il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di
equa riparazione non era ancora trascorso (avendo riguardo — in difetto di
notificazione della sentenza – all’applicabilità del termine di cui all’art. 327, comma 1°,

per il riconoscimento dell’indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001 valutare nemmeno incidentalmente — la possibile inammissibilità del suddetto tipo di ricorso
per cassazione).
3. In definitiva, non risultando — nella specie — ancora decorso il predetto termine
rispetto al momento di pubblicazione della sentenza di appello della Sezione
giurisdizionale centrale della Corte dei conti, il ricorso deve essere accolto con
conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa alla Corte di
appello di Brescia, in diversa composizione, che si atterrà all’enunciato principio di
diritto e pronuncerà sul merito del ricorso per equa riparazione (valutando tutte le
condizioni previste dall’art. 2 della legge n. 89 del 2001), regolando anche le spese
del presente giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese
del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 12 novembre 2013.

c.p.c., nella sua versione “ratione temporis” vigente, e, non potendo il giudice adito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA